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Art. 1 - Definizione
dell'Associazione
1. Il carattere apolitico della
Lega Navale Italiana va inteso nel senso che possono essere
ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma
l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è
consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per
svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o
tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti
a favore di organizzazioni politiche o comunque ad esse
affiliate.
2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che i
Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi
direttivi presso la Presidenza Nazionale o nelle strutture
periferiche.
3. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle
finalità della Lega Navale Italiana costituisce il
fondamento della sua costituzione in Ente morale, nel senso
che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative
volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i
Soci, dovendo invece essere reimpiegato esclusivamente per
fini statutari.
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Art. 2 - Finalità
dell'Associazione
1. Le linee programmatiche del
Sodalizio sono definite ed approvate annualmente
dall'Assemblea Generale dei Soci, per poi essere sviluppate
su direttive della Presidenza Nazionale, dalle strutture
periferiche a seconda dei mezzi disponibili e delle
condizioni ambientali.
Importanza preminente dovrà essere data alla propaganda
nelle scuole e, in generale, fra i giovani, tenendo presente
che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto
all'esercizio della pratica sportiva e del diporto a
carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale
della tematica del mare e delle discipline nautiche e
dell'ambiente.
2. Alla propaganda sono ugualmente impegnati la
Presidenza Nazionale, le strutture periferiche e i singoli
Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali
contributi esterni. La Presidenza Nazionale ha la
responsabilità del coordinamento generale e promuove e
svolge le iniziative a carattere nazionale; le Sezioni e
Delegazioni affiancano l'azione della Presidenza Nazionale
in sede locale, operando in forma articolata e capillare nel
proprio campo di azione.
I Soci assecondano l'opera di propaganda della propria
struttura periferica mettendo a sua disposizione, anche
saltuariamente, la propria imbarcazione e offrendo l'apporto
della propria preparazione culturale e marinaresca.
3. Le direttrici più efficaci della propaganda della
Lega Navale Italiana si riassumono nelle seguenti:
a) stimolare una vita sociale, in seno alle strutture
periferiche, volta a incoraggiare iniziative promozionali di
interesse culturale, tecnico e marinaro nel campo
informativo o conoscitivo, con conferenze, proiezioni
cinematografiche, dibattiti, tavole rotonde, corsi speciali,
e nel campo del tempo libero, con mostre, concorsi, crociere
e gite in mare, visite a unità navali militari e mercantili,
a impianti marittimi, cantieri navali, ecc.;
b) promuovere la partecipazione sociale alla elaborazione e
alla soluzione dei problemi marinari locali, privilegiando
quelli relativi alla tutela dell'ambiente marino e
dell'ecologia in generale e provocare l'interessamento dei
Soci alla conoscenza e alla diffusione, nella pubblica
opinione, dei problemi marittimi di carattere nazionale e
internazionale, anche attraverso la partecipazione a
conferenze e seminari in Italia e all'estero;
c) tenere viva, sempre migliore, aggiornata e moderna,
l'editoria, al centro e alla periferia, sotto forma di
riviste periodiche. di bollettini di informazione, di
pubblicazioni o di materiale illustrativo di propaganda;
d) istituire i Centri Nautici, sul mare e sui laghi, capaci
di offrire nei mesi estivi e, saltuariamente, anche nella
stagione invernale, soggiorni per ragazzi, in turni
successivi di varia durata, per avviare i partecipanti alla
pratica marinaresca e all'esercizio di uno o più sport
nautici (vela, nuoto, canottaggio, ecc.);
e) corrispondere direttamente con le scuole di tutta Italia,
prendere contatti con i Capi di istituto, richiedendo la
designazione di Delegati scolastici della L.N.I., al fine di
intensificare lo sforzo di penetrazione e attrazione fra i
giovani, attraverso una intensa propaganda divulgativa degli
scopi dell'Associazione;
f) promuovere e sostenere la pratica dell'attività sportiva
e del diporto nautico, come centro d'attrazione per i
giovani, fornendo, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici
e marinareschi necessari;
g) ricercare, per il conseguimento delle finalità indicate
nel presente articolo, la massima collaborazione con gli
Enti di cui all'art. 6 dello Statuto, in particolare con i
Circoli nautici nazionali e le associazioni sportive che non
abbiano finalità di lucro;
h) istituire i Centri Culturali allo scopo di realizzare
iniziative atte a divulgare la cultura del mare, soprattutto
tra i giovani.
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Art. 3 - Dei Soci
1. I cittadini italiani, nel
richiedere l'iscrizione alla Lega Navale Italiana, devono
impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con
la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della
propaganda per il mare. In nessun caso gli interessi
personali devono prevalere su quelli sociali.
Pertanto, il possesso della tessera e il pagamento della
quota di associazione più che conferire diritti a speciali
agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi
per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo
al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio.
2. I Soci della Lega Navale Italiana, nei loro
reciproci rapporti personali, devono assumere come codice di
comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di
mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto.
Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la
Dirigenza della propria struttura periferica alla quale, tra
l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e
chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro;
a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi
o altro, purchè formulati in termini civili e corretti.
Nessun rapporto diretto è, invece, ammesso tra i Soci e gli
altri Organi periferici e centrali (Delegato Regionale,
Collegio dei Probiviri della Sezione o della Presidenza
Nazionale o Presidente Nazionale). Ogni atto ad essi rivolto
direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi
irrituale e, pertanto, irricevibile. Per contro, i dirigenti
delle strutture periferiche che ricevono gli atti di cui
trattasi, con richiesta di inoltro, sono obbligati a
trasmetterli sollecitamente agli organi appellati con le
proprie eventuali osservazioni, a meno che la vertenza non
trovi, nel frattempo, rapida soluzione a livello locale con
l'accordo del Socio o dei Soci promotori dell'iniziativa.
Il Socio iscritto alla Lega Navale Italiana si impegna a
rinunciare al ricorso all'Autorità giudiziaria per tutte le
controversie nascenti dal contratto associativo e di
rimetterne la decisione agli Organi statutari a ciò
preposti.
3. Le facilitazioni di ordine generale concesse da
Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti, alla Lega
Navale Italiana sono estese a tutti i Soci, che ne sono i
naturali beneficiari. I diritti di cui godono i Soci delle
varie categorie sono riportati negli articoli seguenti.
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Art. 4 - Delle categorie dei
Soci
Le categorie dei Soci, elencate dallo
Statuto, si definiscono come segue:
a) Soci onorari: E' una qualifica che il Consiglio
Direttivo Nazionale conferisce, su proposta della Presidenza
Nazionale, a persone che ricoprono alte cariche dello Stato
e che, iscritte o non iscritte alla Lega Navale Italiana,
sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento;
b) Soci benemeriti: E' una qualifica che si
conferisce ai Soci che per alte benemerenze nel campo
nazionale, o anche nel solo settore marittimo o per atti
compiuti a favore dell'Associazione, donano ad essa lustro o
meritano da essa riconoscenza. La tessera viene accordata
gratuitamente a vita dal Consiglio Direttivo Nazionale su
proposta della Presidenza Nazionale. Eventuali proposte dei
Consigli Direttivi di Sezione devono essere rivolte alla
Presidenza Nazionale.
I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai
Soci ordinari; essi sono esentati solo dal versamento della
quota sociale nazionale di cui al successivo art.6, n.1;
c) Soci sostenitori: Sono le persone, Istituti,
Società e gli Enti nazionali di cui al successivo art. 5,
n.4 che volontariamente contribuiscono al finanziamento
dell'Associazione con una quota annuale almeno pari a venti
volte la quota di associazione determinata per il Socio
ordinario.
Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.
Vi sono due categorie di Soci sostenitori: nazionali, se
iscritti presso la Presidenza Nazionale; locali, se iscritti
presso le strutture periferiche.
La Presidenza Nazionale introita le quote o le aliquote
rispettivamente spettanti, nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo Nazionale e rilascia le relative
tessere;
d) Soci ordinari: Sono i cittadini italiani e
dell'Unione Europea che si iscrivono alla Lega Navale
Italiana e versano la quota nazionale stabilita anno per
anno. Essi costituiscono il nucleo vitale dell'Associazione,
su cui l'efficienza e lo sviluppo delle strutture
periferiche trovano il loro fondamento.
In tale categoria, in linea con le finalità di cui all'art.
2 dello Statuto, sono compresi anche:
- i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur
avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono
agevolati economicamente versando il 50% delle quote
associative ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari
di frequenza;
- i giovani di età inferiore ai 18 anni che godono di ancor
più ampie facilitazioni economiche versando il 30% delle
quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote
supplementari di frequenza. Detti Soci possono prendere
parte a tutte le manifestazioni sociali con le limitazioni
di cui al successivo art. 25, punti nn. 9 e 10;
e) Soci studenti: Sono i giovani che frequentano le
scuole pubbliche o private ed i lavoratori fino all'età di
18 anni che si associano volontariamente presso le strutture
periferiche competenti per territorio o presso le scuole
dove sono iscritti, versando la quota annua stabilita dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Sezioni e Delegazioni procedono alla iscrizione dei Soci
studenti indicando negli appositi elenchi, a fianco di
ciascun nominativo, la scuola che frequentano o l'attività
che svolgono. Detti elenchi debbono essere inviati alla
Presidenza Nazionale per richiedere il rilascio della
tessera, unitamente all'aliquota della quota di
associazione, riservata alla Presidenza Nazionale.
I Soci studenti possono prendere parte alle manifestazioni
sociali solo su invito.
Le strutture periferiche debbono far partecipare il maggior
numero di detti Soci a quelle manifestazioni sociali che,
per il loro carattere, sono più adatte ad interessarli,
estendendo gli inviti, tramite i Delegati scolastici o i
Capi di istituto, a intere scolaresche o rappresentanze di
esse.
I Dirigenti delle Sezioni o Delegazioni devono seguire tali
giovani e svolgere opera opportuna atta a convogliarne il
maggior numero possibile nelle file dei Soci ordinari.
2. I soci iscritti presso la Presidenza Nazionale o
presso le Sezioni o Delegazioni in regola con il
tesseramento possono essere accolti da altra struttura
periferica per un determinato periodo di tempo allo scopo di
consentire loro di fruire di eventuali servizi d'istituto
disponibili, nei limiti imposti dalla capacità ricettiva e
fatta salva la priorità da riservare ai Soci della stessa.
Essi sono tenuti a pagare soltanto la speciale quota
supplementare di cui al successivo art. 6, n.4, in misura
proporzionale al periodo di permanenza presso la struttura
periferica espressa in dodicesimi interi della quota
supplementare annuale.
Lo stesso trattamento è riservato ai cittadini stranieri non
comunitari sinceri amici dell'Italia e del Sodalizio che
desiderano iscriversi alla Lega Navale Italiana. Essi devono
essere presentati da due Soci ordinari o assimilati, già
iscritti da almeno tre anni, che si facciano garanti della
loro onorabilità. Detti Soci sono soggetti al pagamento
delle quote di associazione e di frequenza annuali stabilite
per i Soci ordinari, con le norme di cui al successivo art.
6.
I Soci di cui al presente punto 2 possono prendere parte a
tutte le manifestazioni sociali tranne che alle assemblee
ordinarie e straordinarie della struttura periferica che li
ospita e non possono rivestire cariche sociali.
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Art. 5 - Modalità di
ammissione
1. Il cittadino italiano che
intende iscriversi alla Lega Navale Italiana può presentare
domanda, liberamente, presso una struttura periferica di sua
scelta o presso la Presidenza Nazionale, ma, per norma
generale, è opportuno che si iscriva presso la struttura
periferica del Comune di residenza, ove esista. Possono
aderire alla Lega Navale Italiana i cittadini dell'Unione
Europea.
Il cittadino straniero non comunitario che intende
iscriversi alla Lega Navale Italiana presenta la domanda a
una struttura periferica di sua scelta secondo le modalità
di cui al punto 2 del precedente art. 4.
Nella domanda (Allegato A) il richiedente deve sottoscrivere
una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza dello
Statuto della Lega Navale Italiana e del relativo
Regolamento e di accettare le finalità e le norme di
comportamento che sono alla base del Sodalizio.
2. Le credenziali che si richiedono per
l'accettazione di un nuovo socio sono di perfetta
onorabilità della persona, che può essere garantita da due
Soci ordinari o assimilati presentatori, già iscritti da
almeno tre anni, o dalla esibizione del certificato del
casellario giudiziario o da autocertificazione del
richiedente di inesistenza di condanne penali redatta ai
sensi delle leggi vigenti.
3. Le Sezioni e Delegazioni devono bandire ogni forma
di preclusione all'accettazione di nuovi Soci, ad eccezione
della non specchiata onorabilità, anche se consigliata da
ragioni di ricettività, in quanto contraria allo spirito
stesso dell'Associazione, che rifugge da qualsiasi
discriminazione e riconosce a tutti i cittadini, in possesso
dei prescritti requisiti, il diritto di associarsi
liberamente.
In ogni caso l'accettazione delle domande di cui al
precedente paragrafo 1. è competenza esclusiva,
rispettivamente, dell'Organo direttivo della struttura
periferica (Consiglio Direttivo di Sezione, o Commissario
Straordinario, o Presidente di Delegazione) o della
Presidenza Nazionale, i quali possono negare detta
accettazione a persona non in possesso dei requisiti,
precisandone la motivazione con atto formale.
La non accettazione di un nuovo Socio di un Ente morale, in
difetto di una giusta causa, potrebbe ledere un interesse
legittimo del cittadino, protetto dalla Costituzione.
4. Le persone giuridiche pubbliche e private, gli
Enti Nazionali quali Circoli nautici, associazioni sportive,
Istituti ecc. possono richiedere di associarsi alla Lega
Navale Italiana in qualità di Soci sostenitori ai sensi
dell'art. 6 lettera c) dello Statuto; essi sono
rappresentati dal titolare pro-tempore.
Gli Organismi di cui sopra, ai fini del perseguimento delle
finalità statutarie, devono collaborare con la Presidenza
Nazionale e con le strutture periferiche della Lega Navale
Italiana allo scopo di coordinare lo svolgimento di un
proficuo programma comune di propaganda marinara. Le domande
di associazione devono essere presentate alla Presidenza
Nazionale per le valutazioni e decisioni di competenza.
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Art. 6 - Delle quote sociali
1. Le quote di associazione alle
categorie di Soci ordinari e studenti sono fissate
annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale
stabilisce altresì le aliquote dovute alla Presidenza
Nazionale.
2. Le strutture periferiche debbono inviare alla
Presidenza Nazionale le predette aliquote. E' fatto assoluto
divieto alle Sezioni e Delegazioni di utilizzare i fondi che
devono essere trasmessi alla Presidenza Nazionale o di
trattenerli a compensazione di eventuali crediti o per
qualsiasi altra causa.
3. Nei primi due anni di gestione di una struttura
periferica di nuova costituzione, le aliquote dovute alla
Presidenza Nazionale sono fissate in misura ridotta dal
Consiglio Direttivo Nazionale, rispetto a quelle stabilite
per le altre Sezioni e Delegazioni.
4. Gli Organi direttivi delle strutture periferiche
che dispongono di una sede sociale e/o di sede nautica,
possono stabilire a carico dei propri Soci, in base ai
servizi resi, una quota annuale di frequenza supplementare a
quella nazionale, per coprire le spese di gestione,
esercizio e manutenzione della sede sociale e/o nautica.
Allo scopo di favorire al massimo le aggregazioni familiari,
praticano tangibili sconti, su dette quote, al coniuge del
Socio.
Possono stabilire, altresì, a carico dei nuovi Soci di età
superiore a 25 anni, in relazione ai servizi richiesti, una
quota straordinaria "una tantum", da destinare
tassativamente in attività volte al perseguimento degli
scopi istituzionali, qualora, nel quinquennio precedente la
domanda di iscrizione, siano state versate dagli iscritti
quote straordinarie mirate al ripristino o al potenziamento
delle strutture della Sezione/Delegazione.
La delibera che stabilisce le suddette quote deve essere
portata, annualmente, a conoscenza della Presidenza
Nazionale, per la ratifica, accompagnata da una relazione
sulle motivazioni economiche e finanziarie che ne
giustificano la misura.
Le quote in parola sono a totale beneficio della struttura
periferica e di esse nulla è dovuto alla Presidenza
Nazionale.
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Art. 7 - Tesseramento -
Anzianità
1. La tessera di Socio della Lega
Navale Italiana è nazionale ed è fornita nominativamente,
per i singoli Soci, alla struttura periferica di
appartenenza, dalla Presidenza Nazionale. Essa non può
essere rilasciata ad una stessa persona a nome di più di una
struttura periferica, dovendosi applicare, nei casi di
frequenza di altra Sezione o Delegazione, il disposto del
precedente art. 4, n.2.
La tessera, in caso di smarrimento, viene rinnovata
gratuitamente a richiesta.
2. E' dovere primario dei Soci rinnovare il
tesseramento entro i primi tre mesi dell'anno. I Dirigenti
devono curare che le operazioni per il rinnovo del
tesseramento siano portate a compimento entro il più breve
tempo possibile, al fine di assicurare con tempestività la
programmazione della propria attività sociale.
Essi sono personalmente responsabili dell'invio alla
Presidenza Nazionale degli elenchi dei rinnovi e dei nuovi
Soci, nonché delle relative aliquote ad essa dovute,
vigilando che dette trasmissioni avvengano alla fine di
ciascun mese per le operazioni di tesseramento compiute nel
mese stesso.
Contravvenire a tale norma costituisce violazione dei doveri
di cui al successivo art. 27, n. 1 del presente Regolamento.
Per la trasmissione degli elenchi e delle quote alla
Presidenza Nazionale, le strutture periferiche devono
attenersi alle istruzioni riportate annualmente nella
Circolare sul tesseramento; in caso di versamento nel conto
corrente postale, devono essere indicati gli estremi del
versamento stesso.
L'invio alla Presidenza Nazionale degli elenchi dei Soci e
delle quote deve comunque concludersi entro l'anno stesso.
I Titolari delle Sezioni e delle Delegazioni sono
responsabili verso i propri Soci del mancato invio della
Rivista, dovuto al ritardo non giustificato nella
trasmissione alla Presidenza Nazionale degli elenchi dei
Soci e delle relative quote sociali.
Ogni struttura periferica deve avere lo schedario o registro
o supporto informatico dei propri Soci, distintamente per
ciascuna categoria. Tale registro è accessibile ai Soci
limitatamente ad informazioni riguardanti le generalità ed i
recapiti postali degli altri associati esclusivamente per
motivi relativi alla vita e all'attività sociale.
I Soci non in regola con il tesseramento, purchè non
decaduti per morosità ai sensi del successivo articolo 9,
n.1, lett. b), conservano il diritto di essere invitati alle
Assemblee della Sezione e alle manifestazioni sociali, però
non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto,
né essere eletti alle cariche sociali se prima non hanno
provveduto al rinnovo del tesseramento per l'anno in corso.
3. Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni che
rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo ed entro il 30
giugno è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 10%
dell'importo delle quote nazionali e supplementari dovute.
Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni che rinnova il
tesseramento dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre di
ciascun anno è tenuto al pagamento di un'indennità di mora
del 20% dell'importo delle quote nazionali e supplementari
dovute.
La metà dell'indennità di mora sulla quota nazionale è
devoluta alla Presidenza Nazionale, cui dovrà essere
trasmessa con gli elenchi dei rinnovi, in aggiunta alla
quota annuale.
L'indennità di mora sulle quote supplementari è a totale
beneficio della struttura periferica.
Gli elenchi per i rinnovi, trasmessi alla Presidenza
Nazionale dopo il 30 aprile successivo, devono riportare per
tutti i Soci ordinari di età superiore a 25 anni in essi
trascritti l'applicazione dell'indennità di mora.
Il mancato versamento di detta indennità come sopra
prescritto sospende il rinnovo del tesseramento fino al
saldo dell'importo dovuto.
4. Per le nuove iscrizioni dei Soci ordinari di età
superiore ai 18 anni, dopo i primi due anni di gestione di
cui al precedente art. 6, n. 3, il Consiglio Direttivo
Nazionale può stabilire una tassa di iscrizione, o tassa di
ingresso, di importo non superiore alla quota nazionale.
Detta tassa non è dovuta dai nuovi Soci ordinari
provenienti, senza interruzione nel tesseramento, da altre
categorie di Soci o da altre strutture periferiche.
La tassa di iscrizione è devoluta alla Presidenza Nazionale,
nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Il possesso della tessera dà diritto al Socio di
essere accolto presso qualunque Sezione e Delegazione, nei
termini di cui al precedente art. 4, n.2. Tale forma di
solidarietà e di collaborazione risulta particolarmente
utile e meritoria se consente ai Soci della Presidenza
Nazionale, delle Sezioni e Delegazioni non rivierasche di
usufruire - attraverso accordi diretti - delle
infrastrutture delle Sezioni e Delegazioni che dispongono di
una sede nautica.
E' altresì doveroso atto di solidarietà associativa
accogliere, come graditi ospiti, i Soci di altre strutture
periferiche in visita occasionale o di passaggio nella sede.
6. Sono istituiti speciali distintivi per i Soci,
secondo le cariche coperte in seno all'Associazione o
l'attività svolta; essi sono facoltativi e vengono forniti a
pagamento dalla Presidenza Nazionale. L'uso del distintivo è
raccomandato durante le manifestazioni sociali, culturali o
sportive, specialmente se interassociative, o in caso di
partecipazione ufficiale a cerimonie civili o militari.
E' abusivo l'uso del distintivo della Lega Navale Italiana
da parte di chi non è in possesso della tessera sociale al
corrente per l'anno in corso.
7. L'anzianità di Socio decorre dall'anno della prima
iscrizione alla Lega Navale Italiana in qualsiasi categoria,
purché non vi siano soluzioni di continuità, neppure per un
solo anno, nel pagamento della quota sociale.
Nel caso vi siano interruzioni nel rinnovo annuale della
tessera sociale, la Presidenza Nazionale può consentire il
ripristino dell'anzianità perduta ai Soci che ne facciano
richiesta tramite la struttura periferica di appartenenza e
su parere favorevole della stessa. Il diritto del Socio di
richiedere il ripristino dell'anzianità si prescrive in
cinque anni, decorrenti dall'ultimo anno di iscrizione alla
L.N.I.
Il Socio ammesso al ripristino dell'anzianità acquisisce
tutti i diritti, nessuno escluso, dei Soci aventi anzianità
pari a quella riscattata e deve pagare le quote dovute per
gli anni di intervallo, comprendenti sia la quota sociale
che le quote supplementari e le eventuali quote
straordinarie istituite per coprire le spese di gestione.
Nei casi di trasferimento di un Socio da una struttura
periferica ad un'altra o nei casi di cui al precedente
comma, l'anzianità decorre dall'anno di prima iscrizione
alla Lega Navale Italiana, in qualsiasi categoria. Invece,
per determinare la graduatoria nella fruizione dei servizi
sociali, l'anzianità è valutata dal regolamento interno
della struttura periferica.
Il Socio, durante il servizio militare di leva o di richiamo
alle armi, può rimanere iscritto presso la struttura
periferica di cui fa parte senza pagare la quota associativa
e senza perdere l'anzianità, purché nel termine di sei mesi
dalla data di collocamento in congedo provveda a
regolarizzare la propria posizione associativa dell'anno in
corso.
L'anzianità non conferisce alcuno speciale diritto verso il
Sodalizio salvo che, se accompagnata da palesi forme di
attività a favore dell'Associazione, non sia titolo
suppletivo per il conferimento della tessera di Socio
benemerito, alle condizioni stabilite dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Per i Soci che hanno compiuto 25 o 50 anni di ininterrotta
associazione alla Lega Navale Italiana è previsto il
rilascio, da parte della Presidenza Nazionale, di uno
speciale distintivo e di un "Attestato di benemerenza".
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Art. 8 - Procedure
disciplinari Competenza ed effetti dell'azione disciplinare
1. Le azioni e i comportamenti per
i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i
seguenti:
a) diffamare la Lega Navale Italiana o commettere
azioni in contrasto con le sue finalità;
b) propugnare organizzazioni indipendenti che tendano
ad assorbire strutture periferiche della Lega Navale
Italiana;
c) creare nell'ambito della Lega Navale Italiana
nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;
d) svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei
Soci, creando in seno alla struttura periferica situazioni
di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che
sussistano seri e comprovati motivi;
e) intentare azione legale contro la Lega Navale
Italiana, anziché affidare la composizione della
controversia agli organi statutari, di cui al precedente
art. 3, n. 2, ultimo comma;
f) servirsi dell'organizzazione della Lega Navale
Italiana per svolgere propaganda politica o comunque
estranea alle finalità dell'Associazione, o devolvere fondi
sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale;
g) avere un contegno scorretto in seno
all'Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i
principi etici enunciati nel precedente art. 3 ed in
violazione delle norme statutarie e regolamentari;
2. Competente a svolgere l'azione disciplinare è la
struttura periferica presso la quale il Socio, passibile di
provvedimento disciplinare, è iscritto.
Il titolare della struttura periferica che venga a
conoscenza di una azione o di un comportamento censurabile
di un Socio, dispone, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla notizia, una inchiesta preliminare che
accerti i fatti ascoltando le parti ed eventuali testimoni.
Ove non ritenga, dai risultati dell'inchiesta, di poter
risolvere il caso nel rispetto dei tradizionali principi
morali del Sodalizio, o nell'ambito dei poteri spettantigli
in base al successivo punto 5, trasmette gli atti al
Collegio dei Probiviri della Sezione.
Per le Sezioni a regime commissariale e per le Delegazioni,
gli atti sono trasmessi al Delegato regionale competente per
territorio.
3. Il Collegio dei Probiviri, per le Sezioni, e il
Delegato regionale, per le Sezioni a regime commissariale e
le Delegazioni, possono deliberare i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) la deplorazione;
b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio
per un periodo determinato, non superiore a sei mesi;
c) il deferimento al Collegio dei Probiviri della
Presidenza Nazionale, quando l'Organo disciplinare di prima
istanza ritenga:
c.1) che vi siano le condizioni per infliggere il
provvedimento della radiazione;
c.2) che il Socio debba essere precauzionalmente
sospeso dall'esercizio dei diritti di Socio a tempo
indeterminato, fino all'esito del provvedimento penale o
amministrativo, perché nei suoi confronti è stato instaurato
un procedimento penale non colposo o sia sottoposto a misure
amministrative di sicurezza limitative della libertà
personale o a misure di prevenzione previste dalla legge.
Nel caso di cui alla precedente lettera c), 1), il titolare
della struttura periferica, nel trasmettere gli atti alla
Presidenza Nazionale per il deferimento al Collegio
Nazionale dei Probiviri, può richiedere che il Socio
proposto per la radiazione venga precauzionalmente sospeso
dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo massimo
di sei mesi.
4. I provvedimenti degli Organi disciplinari di prima
istanza sono comunicati al Presidente della Sezione o
Delegazione o al Commissario straordinario per il successivo
corso degli atti procedurali e perché ne venga data
integrale comunicazione all'interessato. Il provvedimento di
sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, inflitto in
prima istanza, è immediatamente esecutivo per un periodo
pari alla metà della sospensione irrogata, a decorrere dalla
data della notifica.
Ove il Socio, ovvero il Presidente della Sezione o
Delegazione o il Commissario Straordinario non presentino
appello al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale
avverso il provvedimento, entro il termine di cui al
successivo art. 30, n. 6, la sanzione diventa definitiva per
l'intero periodo.
5. I titolari delle strutture periferiche possono, in
relazione a fatti censurabili accertati in sede di inchiesta
preliminare, adottare i seguenti provvedimenti
amministrativi:
a) il richiamo scritto, con il quale il Socio viene
invitato a desistere da un comportamento non consono alla
finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita
sociale della struttura periferica;
b) la sospensione dalla frequenza della sede sociale
e nautica per un periodo non superiore a 30 giorni, nei casi
di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui
la gravità del fatto richieda un provvedimento esemplare.
Avverso il provvedimento della sospensione di cui alla
precedente lettera b), solo nel caso in cui esso sia
adottato per un periodo superiore a 15 giorni, il Socio,
entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, può avanzare
ricorso tramite la Presidenza della struttura periferica al
Collegio dei Probiviri o, secondo i casi, al Delegato
regionale, i quali giudicano in via definitiva.
I suddetti provvedimenti amministrativi non producono alcun
effetto accessorio a carico del Socio.
6. Il provvedimento disciplinare della sospensione
dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo superiore
a 3 mesi ha per effetto, per il Socio cui è stata inflitta,
anche la decadenza da qualsiasi carica sociale ricoperta e
l'esclusione di poterla ricoprire in futuro.
La sospensione precauzionale comporta la decadenza dalla
carica ricoperta, soltanto fino al compimento del
procedimento disciplinare o giudiziario per il quale è stata
inflitta.
La radiazione comporta l'esclusione permanente
dall'Associazione.
7. Il Presidente Nazionale può, in ogni caso,
promuovere l'azione disciplinare, stabilendone la procedura.
8. I procedimenti disciplinari a carico di Soci
costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data
pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli
Organi competenti.
Dopo emesso il giudizio definitivo, non soggetto ad
ulteriore gravame in base alle norme del presente
regolamento, i provvedimenti disciplinari della sospensione
dall'esercizio dei diritti di Socio o dalla frequenza della
sede e della radiazione sono pubblicati, senza motivazione,
nell'Albo degli avvisi della struttura periferica del Socio.
Il provvedimento disciplinare della radiazione è pubblicato
altresì, senza motivazione, nel periodico "LEGA NAVALE".
9. Il Presidente Nazionale può adottare il
provvedimento della riabilitazione, che comporta la
possibilità di ricoprire cariche sociali, nei confronti dei
soci a carico dei quali sia stato adottato il provvedimento
disciplinare di cui al primo comma del precedente punto 6.
La riabilitazione può essere concessa trascorsi 2 anni dal
termine della sospensione dall'esercizio dei diritti di
Socio ed il Socio in tale periodo si sia impegnato
costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini
statutari.
La domanda di riabilitazione deve essere inoltrata al
Presidente Nazionale tramite il Titolare della struttura
periferica che dovrà istruire la relativa pratica esprimendo
il proprio motivato parere.
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Art. 9 - Cessazione dalla
qualità di Socio
1. Le cause per la cessazione
dalla qualità di Socio sono le seguenti:
a) Dimissioni: Le dimissioni da Socio della Lega
Navale Italiana devono essere presentate alla struttura
periferica di appartenenza, fornendo le motivazioni
relative, affinché gli Organi dirigenti possano trarne
spunto per eventuali provvedimenti.
b) Morosità: La perdita della qualità di Socio si
verifica automaticamente il 30 settembre qualora il Socio,
senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data
predetta al rinnovo del proprio tesseramento.
c) Radiazione: oltre che a seguito di procedimento
disciplinare, ai sensi del precedente art. 8, la radiazione
si applica al Socio che abbia riportato condanna penale per
delitto non colposo, quando la condanna comporti
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una
delle pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del 1° comma
dell'art. 19 del Codice Penale.
Il Socio proposto per la radiazione può essere sospeso
precauzionalmente dall'esercizio dei diritti di Socio con
determinazione del Presidente Nazionale, per un periodo
massimo di sei mesi.
2. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per
dimissioni o per morosità non possono reiscriversi come
nuovi soci nell'anno in cui sono cessati e, pertanto,
perdono la propria anzianità di iscrizione all'Associazione.
Essi possono iscriversi come nuovi Soci a partire dall'anno
successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino
dell'anzianità con le modalità di cui all'art. 7, n. 7, 2°
comma.
3. Il provvedimento di radiazione è determinato dal
Presidente Nazionale o a seguito di pronuncia del Collegio
Nazionale dei Probiviri, o al verificarsi delle circostanze
di cui al precedente paragrafo 1, comma c).
La determinazione del Presidente Nazionale è trasmessa alla
struttura periferica perché provveda all'applicazione del
provvedimento e a darne formale notifica all'interessato.
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Art. 10 - Assemblea Generale
dei Soci - Convocazione
1. L'Assemblea Generale dei Soci è
convocata dal Presidente Nazionale, il quale stabilisce
località, data e ora di convocazione, tenendo presente che
la seconda convocazione deve aver luogo in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre
tre giorni dalla medesima.
2. L'avviso di convocazione deve essere diramato a
tutte le Sezioni e Delegazioni non meno di tre mesi prima
della data stabilita; esso deve contenere l'ordine del
giorno provvisorio e l'invito alle strutture periferiche di
trasmettere, nel termine di trenta giorni, un sommario degli
argomenti che intendono far trattare dai propri
rappresentanti. Gli argomenti debbono riferirsi a problemi
di carattere nazionale, riguardanti lo sviluppo ed il
progresso di tutte le attività che si svolgono sul mare,
navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il diporto e
gli sport nautici, nonché a questioni di carattere generale
riguardanti l'Associazione, con esclusione di istanze locali
o relazioni riferentisi alle Sezioni o Delegazioni.
3. Nel caso in cui nell'ordine del giorno provvisorio
sia inclusa l'approvazione di una proposta di modifica dello
Statuto, lo schema di detto provvedimento, con la relativa
illustrazione, deve essere trasmesso alle strutture
periferiche unitamente all'avviso di convocazione.
4. Il Presidente Nazionale, un mese prima della data
di convocazione, invia alle Sezioni e Delegazioni il
programma dell'Assemblea Generale e delle manifestazioni
collaterali, con annessi l'ordine del giorno definitivo, la
relazione del Presidente Nazionale sull'andamento morale ed
economico dell'Associazione e i dati riassuntivi del
bilancio preventivo e del conto consuntivo della Presidenza
Nazionale.
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Art. 11 - Partecipazione
all'Assemblea Generale dei Soci - Diritto di voto
1. All'Assemblea generale dei Soci
ha diritto di voto soltanto un rappresentante per ciascuna
Sezione non a regime commissariale e per ciascuna
Delegazione.
I Presidenti delle Sezioni e delle Delegazioni sono di
diritto i rappresentanti della propria struttura periferica.
In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può
delegare un componente del Consiglio Direttivo o il
rappresentante di un'altra struttura periferica; il
Presidente della Delegazione, il rappresentante di un'altra
struttura periferica.
Ogni rappresentante delle Sezioni dispone di un voto più un
altro voto per ogni 100 Soci maggiorenni iscritti, o
frazione superiore a 50 oltre i primi 100, con un massimo di
10 voti.
Ogni rappresentante di Delegazione dispone di un voto.
Ai fini del diritto di voto di cui sopra il numero dei Soci
è quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le Sezioni e le Delegazioni che inviano il proprio
rappresentante all'Assemblea generale dei Soci debbono darne
comunicazione alla Presidenza Nazionale entro il mese che
precede la data di convocazione, indicandone il nominativo
ed il numero dei Soci iscritti.
2. I rappresentanti delle strutture periferiche
presenti all'Assemblea devono, prima dell'inizio dei lavori,
presentare all'ufficio di segreteria dell'Assemblea stessa
le proprie credenziali e una dichiarazione dalla quale
risulti il numero dei Soci che essi rappresentano.
3. Al Presidente Nazionale, al Vicepresidente
Nazionale, al Direttore Generale, ai Consiglieri Nazionali
rappresentanti dei Ministeri vigilanti ed ai Revisori dei
Conti della Presidenza Nazionale spetta, qualora risiadono
in località diversa da quella ove si svolge l'Assemblea
Generale, il trattamento economico previsto per il personale
dirigente della Presidenza Nazionale in missione, secondo la
qualifica rivestita.
Ai Consiglieri Nazionali eletti dalle Sezioni, ai Delegati
Regionali ed ai rappresentanti delle Sezioni e delle
Delegazioni, nelle condizioni di cui sopra, spetta il
rimborso a pie' di lista delle spese di viaggio (in ferrovia
- prima classe - salvo autorizzazione a fruire di altri
mezzi di trasporto in particolari casi stabiliti di volta in
volta dalla Presidenza Nazionale) di vitto e alloggio
sostenute e documentate.
Lo stesso trattamento compete ai Commissari straordinari a
cui, tuttavia, non spetta il diritto di voto.
4. All'Assemblea Generale dei Soci possono
intervenire, a proprie spese, tutti i Soci della Lega Navale
Italiana in regola con il tesseramento dell'anno in corso.
Ad essi è concesso di prendere la parola, senza diritto di
voto, per trattare un argomento di carattere generale,
attenendosi alle procedure stabilite per lo svolgimento dei
lavori.
5. L'organizzazione generale dell'Assemblea è
devoluta alla Sezione della sede ove si svolgono i lavori,
la quale oltre a fornire la propria collaborazione per la
sistemazione logistica dei rappresentanti, provvede
all'apprestamento della sala della riunione e alla
programmazione, di concerto con la Presidenza Nazionale,
delle manifestazioni e cerimonie collaterali, intese a
richiamare la più vasta partecipazione di Soci.
6. La Presidenza Nazionale cura la costituzione di un
ufficio di segreteria dell'Assemblea con elementi dei propri
uffici o con collaboratori volontari della Presidenza stessa
o della Sezione locale.
Detto ufficio deve provvedere a:
a) fornire chiarimenti ed istruzioni ai convenuti sia
sulle manifestazioni o cerimonie, sia sui lavori
dell'Assemblea;
b) redigere l'elenco dei rappresentanti con diritto
di voto e verificare, con i dati forniti dalla Presidenza
Nazionale, il numero degli iscritti dichiarati da ciascuna
Sezione e conseguentemente il numero di voti spettante a
ciascun rappresentante. Eventuali discordanze devono essere
comprovate dai rappresentanti con l'elenco dei Soci iscritti
al 31 dicembre dell'anno precedente, da consegnarsi alla
segreteria dell'Assemblea unitamente al documento attestante
l'effettuato versamento alla Presidenza Nazionale
dell'aliquota dovuta;
c) raccogliere in apposite schede le richieste di
interventi presentate dai rappresentanti o dai singoli Soci
che intendono prendere la parola, verificandone il diritto e
annotando succintamente l'argomento. Dette schede devono
essere consegnate al Presidente dell'Assemblea prima
dell'inizio dei lavori, restando esclusa ogni tardiva
richiesta di intervento;
d) prendere appunti durante i lavori dell'Assemblea
per la compilazione del verbale di seduta.
7. I verbali dell'Assemblea Generale dei Soci sono
conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta
presso la Presidenza Nazionale.
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Art. 12 - Assemblea Generale
dei Soci - Svolgimento dei lavori
1. Le deliberazioni dell'Assemblea
Generale dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e sono
valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più
uno dei rappresentanti delle Sezioni e delle Delegazioni
aventi diritto di voto e in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei suddetti rappresentanti.
2. L'Assemblea Generale dei Soci delibera con potere
sovrano:
a) sulle linee programmatiche generali
dell'Associazione;
b) sulle proposte del Consiglio Direttivo Nazionale
concernenti le direttive d'azione da svolgere nel triennio
successivo per il conseguimento degli scopi del Sodalizio;
c) sulle proposte di eventuali modifiche, aggiunte o
varianti, allo Statuto sociale, da sottoporre
all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
d) sulla relazione del Presidente Nazionale
sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
e) sugli argomenti di interesse generale iscritti
all'ordine del giorno.
3. All'inizio della seduta il Presidente della
Sezione locale assume la presidenza provvisoria
dell'Assemblea, verifica il numero dei rappresentanti con
diritto di voto e il numero dei voti validi per le
deliberazioni. Accertata la validità dell'Assemblea, in
prima o in seconda convocazione, invita i rappresentanti con
diritto di voto ad eleggere, tra loro, il Presidente che
dovrà regolare lo svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente eletto nomina il segretario e dà
lettura degli argomenti all'ordine del giorno e invita
l'Assemblea a discuterli. Concede la parola al Presidente
Nazionale perché, coadiuvato dal Direttore Generale,
illustri la propria relazione sull'andamento morale ed
economico dell'Associazione e gli altri argomenti all'ordine
del giorno. Al termine della discussione di ciascun
argomento, mette ai voti l'approvazione delle relative
delibere. Successivamente invita i rappresentanti delle
Sezioni e Delegazioni e i Soci che si sono messi in nota a
svolgere il proprio intervento di interesse generale.
Toglie la parola per mantenere ordine e chiarezza nel
dibattito o quando lo ritenga necessario per rientrare nel
tema degli argomenti all'ordine del giorno; stabilisce i
quesiti e le mozioni per i quali si deve far luogo a
votazione; riassume le questioni che vengono trattate
traendone le conclusioni; dà risposta alle interrogazioni;
dà corso alle votazioni e ne proclama il risultato; firma il
verbale della seduta.
5. Le votazioni sono fatte per appello nominale dei
rappresentanti con diritto di voto.
Il Presidente dell'Assemblea può, tuttavia, proporre la
votazione per alzata di mano, con prova e controprova, e
qualora non vi sia una larga maggioranza, tale da garantire
un risultato certo per la sua validità, procede alla
votazione per appello nominale di cui al precedente comma.
6. La Presidenza Nazionale invia ai Delegati
regionali e a tutte le strutture periferiche una copia del
verbale, per conoscenza e per eventuali osservazioni.
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Art. 13 - Assemblea
Straordinaria dei Soci
1. Le modalità per la
convocazione, la partecipazione e lo svolgimento dei lavori
dell'Assemblea straordinaria dei Soci, in entrambi i casi
previsti dall'art. 11 dello Statuto, sono analoghe a quelle
dettate per l'Assemblea Generale ordinaria nei precedenti
articoli 10, 11 e 12.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea
straordinaria da parte di almeno un decimo dei Soci
maggiorenni iscritti alla Lega Navale Italiana, deve essere
indirizzata alla Presidenza Nazionale, direttamente dai Soci
promotori o dalla struttura periferica che ha coordinato
l'iniziativa.
La richiesta deve essere corredata da:
a) l'elenco dei Soci richiedenti, con le loro firme,
l'indicazione della struttura di appartenenza e il numero
della tessera sociale. Le firme apposte sugli elenchi devono
essere autenticate, in calce a ciascun elenco, da tre Soci
proponenti, sotto la loro piena responsabilità, o dal
Presidente della struttura periferica coordinatrice;
b) l'enunciazione dell'argomento da trattare, con una
relazione illustrativa delle motivazioni.
3. La Presidenza Nazionale, entro un mese dalla
ricezione della richiesta di convocazione dell'Assemblea
straordinaria, riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale al
quale sottopone l'istanza stessa, fornendo le proprie
osservazioni in proposito.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la legittimità
della richiesta, in rapporto al dato ufficiale dei Soci
iscritti alla Lega Navale Italiana nell'anno precedente, e
la regolarità della posizione associativa dei Soci
richiedenti, esaminata la natura dell'argomento proposto e
la validità delle sue motivazioni, approva o respinge l'
istanza, dando mandato alla Presidenza Nazionale di
informare gli interessati.
4. Nel caso di approvazione, il Presidente Nazionale
stabilisce l'ordine del giorno, la località, il giorno e
l'ora di convocazione dell'Assemblea straordinaria, da
svolgersi entro tre mesi dalla data della delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale.
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Art. 14 - Consultazione per
"referendum"
1. Le modalità per la richiesta di
"referendum" da parte di almeno un decimo dei Soci
maggiorenni iscritti alla Lega Navale Italiana, ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto, per l'esame della richiesta
stessa e per la sua approvazione sono analoghe a quelle
dettate ai commi 2 e 3 del precedente art. 13 per la
convocazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di approvazione, la Presidenza Nazionale
indice "il referendum", che dovrà svolgersi entro tre mesi
della data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale,
assicurando la massima pubblicità alla consultazione.
A tale scopo, la Presidenza Nazionale invia a tutti i Soci,
direttamente o tramite le strutture periferiche di
appartenenza, una lettera circolare, con allegata scheda di
votazione, nella quale comunica l'argomento del
"referendum", facendo seguire le motivazioni addotte dai
Soci proponenti e le proprie deduzioni e osservazioni in
proposito, atte a consentire ai votanti piena conoscenza
della questione e obiettività di giudizio.
3. Il voto è segreto e deve essere espresso
esclusivamente con un si" o un "no", nella forma richiesta
nella scheda.
4. I seggi elettorali sono costituiti presso le
Sezioni e Delegazioni, con personale delle stesse strutture
periferiche. La Commissione del seggio, composta dal
Presidente della struttura periferica, o Commissario
straordinario, e da due Soci provvede alla raccolta delle
schede dei propri iscritti, allo scrutinio dei voti e alla
comunicazione alla Presidenza Nazionale del risultato della
votazione. A tale scopo dovrà essere compilato un verbale,
attestante altresì i controlli esercitati sull'identità dei
votanti e sulla regolarità della loro posizione associativa,
condizione essenziale per l'esercizio del diritto di voto.
La Presidenza Nazionale stabilisce, di volta in volta, la
durata delle operazioni di voto e le modalità per consentire
ai Soci residenti in località diverse dalla propria
struttura periferica o ai Soci iscritti presso la Presidenza
Nazionale, di esercitare il diritto di voto per
corrispondenza.
5. La Presidenza Nazionale porta a conoscenza dei
Soci il risultato della consultazione per "referendum"
tramite le strutture periferiche e, eventualmente, il
proprio organo ufficiale di informazione.
6. Analoga procedura viene seguita nel caso di
referendum indetto per delibera dell'Assemblea Generale dei
Soci o del Consiglio Direttivo Nazionale.
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Art. 15 - Consiglio
Direttivo Nazionale
1. Entro il 15 dicembre dell'anno
in cui il Consiglio Direttivo Nazionale decade dalle sue
funzioni per compiuto mandato triennale, la Presidenza
Nazionale procede alla designazione delle Sezioni che hanno
diritto di eleggere il proprio rappresentante in seno al
nuovo Consiglio Direttivo Nazionale nel triennio successivo,
ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. Le Sezioni sono scelte
dalla Presidenza Nazionale, sentiti i Delegati regionali,
fra quelle che si sono particolarmente distinte nella
realizzazione degli scopi istituzionali.
Le Sezioni a regime commissariale non possono essere
designate a farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo
Nazionale, fino a quando non tornano a regime ordinario.
La designazione, ai fini di una equa rappresentanza
regionale è fatta nel seguente modo: tre rappresentanti per
l'Italia settentrionale, tre rappresentanti dell'Italia
centrale, compresa la Sardegna, e tre rappresentanti
dell'Italia meridionale, compresa la Sicilia.
Dovrà essere evitato che una stessa regione abbia più di un
rappresentante in seno al Consiglio e dovrà attuarsi, per
quanto possibile, una opportuna rotazione fra le varie
regioni.
2. Le Sezioni designate, avutane comunicazione dalla
Presidenza Nazionale, riuniscono i rispettivi Consigli
Direttivi di Sezione per l'elezione del proprio
rappresentante fra i componenti del Consiglio stesso.
Il rappresentante di una Sezione decade automaticamente da
membro del Consiglio Direttivo Nazionale appena decade, per
qualsiasi causa, da membro del rispettivo Consiglio
Direttivo di Sezione, o se la Sezione passa a regime
commissariale o a Delegazione. Nel primo caso, la Sezione
deve procedere all'elezione alla carica di Consigliere
Nazionale di altro membro del Consiglio Direttivo di
Sezione, o a confermare lo stesso, nel caso sia decaduto per
compimento del mandato triennale e sia stato rieletto nel
nuovo Consiglio Direttivo di Sezione. Negli altri due casi,
la Presidenza Nazionale provvede alla designazione di altra
Sezione, secondo le norme del precedente paragrafo 1. I
rappresentanti che eccezionalmente non possono partecipare
alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, per legittimo
impedimento, devono far nominare dal Consiglio Direttivo di
Sezione altro membro che lo sostituisca per l'occasione.
3. La nomina a membro del Consiglio Direttivo
Nazionale attribuisce al Socio una funzione di eminente
prestigio in seno al Sodalizio e, pertanto, è dovere
primario dei Consiglieri Nazionali di partecipare con
assiduità alle sedute del Consiglio. La Presidenza
Nazionale, in caso di ripetute assenze ingiustificate di un
Consigliere Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo
Nazionale, ne dispone la decadenza dall'incarico e procede
alla designazione di altra Sezione per la nomina del
sostituto.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal
Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento,
dal Vicepresidente Nazionale.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale, oltre ai compiti
stabiliti dal primo comma dell'art. 15 dello Statuto, è
competente a deliberare sui seguenti argomenti:
a) determinazione dei criteri di massima dell'azione
da svolgere per il conseguimento delle finalità
dell'Associazione e per l'attuazione delle linee
programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci;
b) esame e parere sulle proposte di modifica dello
Statuto, da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
c) approvazione del Regolamento allo Statuto, delle
sue modifiche, aggiunte e varianti;
d) discussione e approvazione della relazione del
Presidente Nazionale sull'andamento morale ed economico
dell'Associazione, prima di sottoporla all'Assemblea
Generale dei Soci;
e) discussione e approvazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo della Presidenza Nazionale;
f) pianificazione degli investimenti dei capitali
dell'Associazione, delle alienazioni, acquisizioni o
modifiche del patrimonio sociale;
g) emanazione delle disposizioni organiche,
disciplinari e amministrative delle strutture periferiche;
h) nomina del Direttore Generale della Lega Navale
Italiana, su proposta del Presidente Nazionale;
i) nomina dei membri del Collegio dei Probiviri della
Presidenza Nazionale e designazione del relativo Presidente;
l) determinazione delle quote sociali nazionali per
le varie categorie di Soci e delle aliquote dovute alla
Presidenza Nazionale per ciascuna di esse;
m) autorizzazione di sovvenzione a strutture
periferiche di importo superiore a Euro 5.000,00;
n) scioglimento, su proposta della Presidenza
Nazionale, delle Sezioni e Delegazioni che si dimostrino
particolarmente inattive o trasformazione delle Sezioni in
Delegazioni quando il numero dei Soci iscritti risulti
inferiore a 50 unità per più di tre anni;
o) determinazione, su proposta del Presidente
Nazionale, dei premi e dei rimborsi da erogare ai Soci che
effettuano studi, saggi, rilevamenti statistici, ecc., di
cui al successivo art. 21, n. 2.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare il
Presidente Nazionale ad assumere determinazioni su argomenti
di propria competenza riflettenti la vita dell'Associazione,
salvo a sottoporle successivamente alla relativa ratifica.
7. II Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce:
a) due volte l'anno per l'approvazione,
rispettivamente, del bilancio preventivo e del conto
consuntivo della Presidenza Nazionale;
b) quando convocato dal Presidente Nazionale.
8. Al Consiglio Direttivo Nazionale, oltre ai membri
effettivi, partecipano con voto consultivo:
a) il Direttore Generale;
b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti,
qualora nell'ordine del giorno siano previsti argomenti
riguardanti la gestione amministrativa o patrimoniale della
Presidenza Nazionale.
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo
Nazionale, per consulenza, Soci particolarmente esperti su
alcuni argomenti all'ordine del giorno.
9. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo
Nazionale unitamente all'ordine del giorno deve essere
inviato dalla Presidenza Nazionale ai Consiglieri Nazionali
e agli altri partecipanti, mediante plico raccomandato,
almeno un mese prima della data stabilita per la riunione,
con allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria per
dare preventiva e completa conoscenza degli argomenti da
discutere. In casi eccezionali e di urgenza, il suddetto
termine di un mese può essere adeguatamente ridotto.
10. Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono
valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la
metà più uno dei membri del Consiglio e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.
La seconda convocazione deve aver luogo in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre
tre giorni dalla medesima.
All'inizio dei lavori, il Presidente, verificata la validità
della seduta, dà lettura degli argomenti all'ordine del
giorno e chiama un membro a fungere da Segretario della
riunione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono
prese a maggioranza di voti dei presenti, con la procedura
dell'appello nominale. In caso di parità nei voti è
determinante il voto del Presidente.
11. Della seduta viene redatto verbale, da inserire
in originale nella raccolta dei verbali del Consiglio
Direttivo Nazionale. Copia del verbale viene inviata ai
Consiglieri Nazionali e ai membri del Collegio dei Revisori
dei Conti, per conoscenza.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale aventi
carattere generale, interessanti l'Associazione, deve essere
data conoscenza ai Delegati regionali e a tutte le strutture
periferiche.
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Art. 16 - Collegio dei
Revisori dei Conti della Presidenza Nazionale
1. Il Collegio dei Revisori dei
Conti della Presidenza Nazionale, di nomina ministeriale, ai
sensi dell'art. 16 dello Statuto, è l'Organo collegiale di
controllo della Presidenza Nazionale, il quale svolge
autonomamente le proprie funzioni di sindacato sulla
gestione finanziaria, contabile patrimoniale.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
convoca, volta per volta i componenti per l'espletamento del
mandato. Esso si estrinseca, di massima, nelle seguenti
azioni:
a) il controllo di legittimità degli adempimenti
contabili e amministrativi della Presidenza Nazionale,
nell'osservanza delle norme stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti per gli Enti pubblici;
b) l'esame e revisione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo della Presidenza Nazionale, redigendo
apposita relazione per il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) l'accertamento collegiale o individuale della
regolare tenuta dei libri contabili;
d) le verifiche di cassa, collegiali o individuali,
riferite sia alle somme in contanti che a quelle depositate
presso Istituti di credito o Uffici postali, da compiersi
saltuariamente almeno due volte l'anno;
e) l'emissione di note di osservazione e di rilievi
sui risultati dell'azione di riscontro svolta sulla gestione
amministrativo-contabile e di pareri su ogni altra questione
di competenza che possa essere affidata all'esame del
Collegio dalla Presidenza Nazionale;
f) il sindacato sugli investimenti dei fondi
disponibili in osservanza delle norme vigenti per gli Enti
pubblici.
3. Le relazioni del Collegio sul bilancio preventivo
e sul conto consuntivo devono contenere un giudizio
raggiunto, di preferenza, all'unanimità. Nel caso in cui ciò
non sia possibile, alla relazione di maggioranza deve essere
allegata una relazione di minoranza motivata.
4. Delle riunioni e dei controlli effettuati viene
redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei
verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I Revisori dei Conti possono partecipare a
qualunque seduta del Consiglio Direttivo Nazionale senza
diritto di voto e ne hanno l'obbligo quando all'ordine del
giorno sono contemplate questioni amministrative o di
bilancio.
Qualora essi non intervengano per tre volte consecutive alle
riunioni del Collegio, senza giustificato motivo, la
Presidenza Nazionale provvede per la loro sostituzione.
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Art. 17 - Collegio dei
Probiviri della Presidenza Nazionale
1. Il Collegio dei Probiviri della
Presidenza Nazionale è l'Organo collegiale della Lega Navale
Italiana che giudica, in piena autonomia, con le più ampie
facoltà inquirenti, su:
a) le controversie che possono sorgere fra i Soci e
l'Associazione, fra due o più strutture periferiche, o tra
Soci di strutture periferiche diverse, o fra Soci di una
struttura periferica e altra Sezione o Delegazione;
b) i ricorsi dei Soci e dei Presidenti di Sezione o
Delegazione o dei Commissari Straordinari avverso le
decisioni dei Collegi dei Probiviri di Sezione o dei
Delegati regionali, nei casi previsti dall'art. 17 dello
Statuto, purché inoltrati alla Presidenza Nazionale nel
termine di trenta giorni dalla ricevuta notifica, ai sensi
del successivo art. 30, n. 6;
c) le controversie deferite al suo giudizio dai
Collegi dei Probiviri delle Sezioni, o dai Delegati
regionali, ai sensi del precedente art. 8, n. 3 lett. c);
d) la conservazione o meno della qualità di Socio,
quando da un procedimento penale o amministrativo, comunque
definito, emergano fatti o circostanze che possono rendere
il Socio, già sospeso precauzionalmente a tempo
indeterminato ai sensi del precedente art. 8, n. 3 lett. c),
2), passibile della radiazione.
2. Il Presidente del Collegio dei Probiviri della
Presidenza Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo
Nazionale, ai sensi del precedente art. 15, n. 5. lett. i).
I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, non intervengono alle riunioni del Collegio decadono
dalla carica e sono sostituiti dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
3. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal
Presidente Nazionale ogni qual volta si verifichi la
necessità di procedere ad una decisione di sua competenza. A
tale scopo la Presidenza Nazionale trasmette al Presidente
del Collegio tutta la documentazione in suo possesso sulla
vertenza da giudicare.
4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ricevuto
il mandato, fissa la data e il luogo delle riunioni, le
quali per essere valide devono contare sulla partecipazione
di tre membri, tra effettivi e supplenti.
La composizione del Collegio, stabilita per una determinata
vertenza, non può essere variata nel corso del procedimento,
sotto pena di invalidità del giudicato.
5. Il Collegio dei Probiviri, esaminati gli atti
ricevuti relativi alla controversia da giudicare, promuove
tutte le azioni ritenute idonee per l'accertamento della
verità, richiedendo eventuali supplementi di istruttoria,
presentazione di proprie deduzioni da parte del Socio
inquisito e/o da parte dell'Organo che ha attivato il
procedimento entro un termine perentorio, ed escussione di
testimoni a favore o a carico del giudicando.
Del proprio giudizio, il Collegio dei Probiviri redige un
verbale conclusivo nel quale, raggiunta l'unanimità, espone
le motivazioni del provvedimento da applicare. Nel caso in
cui non vi sia l'unanimità, al verbale deve essere allegata
una relazione di minoranza motivata dal membro dissenziente.
I membri del Collegio dei Probiviri devono conservare il
segreto sui fatti e sugli atti procedurali relativi al
giudizio di cui sono stati investiti.
6. Il verbale conclusivo, con o senza relazione di
minoranza, è trasmesso al Presidente Nazionale per
l'ulteriore corso.
Nel caso in cui sia annessa una relazione di minoranza,
contraria al giudicato del Collegio, il giudizio finale e
definitivo è devoluto al Presidente Nazionale.
7. Per la partecipazione alle riunioni del Collegio
dei Probiviri, a ciascun membro e per ogni seduta, spetta un
rimborso spese forfetario determinato dal Presidente
Nazionale al termine della sessione giudicante di ciascuna
controversia, in misura non superiore al gettone di presenza
stabilito per i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
e del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23
dello Statuto.
8. Ai convocati, per qualsiasi titolo, ai sensi del
precedente paragrafo 5, dal Collegio dei Probiviri nel corso
di un procedimento disciplinare, spetta il rimborso a pie'
di lista delle spese sostenute e documentate per il
trasporto personale (in ferrovia, prima classe), vitto e
alloggio.
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Art. 18 - Presidente
Nazionale
1. Il Presidente Nazionale
rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il custode dei
valori tradizionali espressi solennemente dallo Statuto;
egli, con la collaborazione attiva degli uffici della
Presidenza Nazionale svolge i seguenti compiti:
a) vigila e provvede che la vita dell'Associazione si
svolga conformemente alle norme dello Statuto e del
Regolamento;
b) coordina le attività delle strutture periferiche e
incoraggia, sprona, appoggia le loro iniziative rivolte al
conseguimento degli scopi della Lega Navale Italiana;
c) corrisponde direttamente con le scuole di tutta
Italia per il reperimento e l'acquisizione di Soci studenti,
nonché con le imprese, le fabbriche e gli istituti
cittadini, per guadagnare nuove leve al mare, sottraendole a
meno salutari attività;
d) attua le direttive per l'attività sociale
decretata dall'Assemblea Generale dei Soci con unicità di
giudizio e di azione;
e) esamina e istruisce le questioni che vanno
sottoposte all'Assemblea Generale dei Soci, al Consiglio
Direttivo Nazionale e al Collegio dei Probiviri;
f) elabora le proposte di varianti allo Statuto e al
Regolamento e redige le relative relazioni;
g) convoca l'Assemblea Generale dei Soci, ordinaria e
straordinaria, preparando le relazioni e l'ordine del
giorno;
h) convoca il Consiglio Direttivo Nazionale per tutte
le questioni che a norma delle leggi vigenti sugli Enti
pubblici, dello Statuto e del Regolamento, debbano essergli
sottoposte;
i) convoca il Collegio dei Probiviri per la
risoluzione delle controversie di cui al precedente art. 17,
n. 1;
j) promuove direttamente l'azione disciplinare nei
casi in cui venga a conoscenza di azioni censurabili
compiute da Soci;
l) presiede all'amministrazione del patrimonio
dell'Ente e dei fondi di esercizio della Presidenza
Nazionale; esercita la necessaria vigilanza sulla gestione
amministrativa delle strutture periferiche, per accertarne,
senza pregiudicarne l'autonomia, la conformità con le
finalità dell'Associazione;
m) redige le direttive d'azione per il triennio
successivo in concomitanza con la presentazione del bilancio
preventivo, e la relazione sull'andamento morale ed
economico dell'Associazione, da allegare al conto
consuntivo;
n) provvede in caso di necessità, da comprovarsi
ampiamente, e quando lo ritenga opportuno in relazione alle
finalità dell'Ente e alle disponibilità finanziarie, ad
elargire contributi, fino ad un massimo di Euro 5.000,00,
alle strutture periferiche che ne facciano motivata
richiesta;
o) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina
del Direttore Generale della Lega Navale Italiana;
p) nomina i Delegati regionali;
q) istituisce nuove Delegazioni e autorizza la
trasformazione di Delegazioni in Sezioni quando il numero
dei Soci iscritti è superiore a 50 o, in casi speciali,
quando vi siano possibilità di sviluppo, anche con un numero
minore di Soci;
r) propone al Consiglio Direttivo Nazionale, sentito
il parere del Delegato regionale, lo scioglimento di
strutture periferiche inattive, la trasformazione di Sezioni
in Delegazioni e la decadenza dalla carica dei Dirigenti
delle strutture periferiche cui sia imputabile la mancata
osservanza degli adempimenti di cui all'art. 27 n. 1 del
presente regolamento;
s) accoglie o respinge le dimissioni dei Consigli
Direttivi di Sezione, dei Commissari straordinari, dei
Presidenti di Delegazione e dei Delegati regionali, scioglie
i Consigli Direttivi di Sezione inefficienti o che palesano
irregolarità o discontinuità nel loro funzionamento;
t) nomina i Commissari straordinari a reggere le
Sezioni prive di Consigli Direttivi, ove non vi sia la
possibilità di ricostituirli;
u) agisce da tramite fra le strutture periferiche ed
i Ministeri o altri Enti pubblici e privati, tutte le volte
che la sua azione o il suo intervento possa essere
vantaggioso o addirittura risolvente;
v) rappresenta legalmente la Lega Navale Italiana,
secondo le direttive approvate dal Consiglio Direttivo
Nazionale;
z) svolge ogni altro compito che possa essergli
delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Le direttive per lo svolgimento delle funzioni
amministrative della Presidenza Nazionale e per l'attuazione
delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del
Consiglio Direttivo Nazionale, nonché i provvedimenti per
l'attuazione dei giudicati del Collegio dei Probiviri della
Presidenza Nazionale di cui al precedente art. 17, n. 6,
sono formalizzati dal Presidente Nazionale per mezzo di
determinazioni scritte, da inserire in originale e
progressivamente numerate, in apposita raccolta. Detta
numerazione va rinnovata all'inizio del mandato del
Presidente Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o
impedimento, è sostituito dal Vicepresidente Nazionale, il
quale assume i compiti e le facoltà ad esso attribuite dallo
Statuto e dal presente Regolamento.
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Art. 19 - Delegati regionali
1. Il Delegato regionale è il
rappresentante della Presidenza Nazionale nel territorio di
competenza; egli svolge funzioni di coordinamento e
controllo sulle strutture periferiche della sua regione e di
consulenza e consultazione nei confronti della Presidenza
Nazionale.
2. La carica del Delegato regionale, di cui all'art.
19 dello Statuto, è incompatibile con qualsiasi altra carica
sociale, a garanzia di imparziale obiettività nello
svolgimento della delicata funzione. In via eccezionale,
tuttavia, il Presidente Nazionale può derogare dalla
suddetta norma.
3. Il Presidente Nazionale comunica la nomina del
Delegato regionale alle Autorità locali, civili e militari,
e alle strutture periferiche della relativa giurisdizione.
In tale occasione trasmette al Delegato Regionale un
attestato di nomina da servire, unitamente alla tessera di
Socio, per i rapporti con le strutture periferiche della
propria giurisdizione e con le Autorità locali. Alla
cessazione della carica l'attestato deve essere restituito
alla Presidenza Nazionale.
La Presidenza Nazionale fornisce altresì al Delegato tutte
le informazioni necessarie su dette strutture periferiche
perché possa svolgere le sue funzioni nel modo migliore.
4. Il Delegato regionale deve intrattenere con le
strutture periferiche diretti rapporti al fine di fornire
consigli, facilitazioni nei contatti con le Autorità locali
e l'ausilio di interventi ufficiali, in rappresentanza del
Presidente Nazionale, presso le stesse; egli deve convocare
periodicamente i Presidenti delle strutture periferiche al
fine di coordinare le attività sociali in campo regionale;
ha facoltà di richiedere notizie sull'attività svolta e deve
recarsi presso le loro sedi, in visita ispettiva, almeno una
volta l'anno, redigendo il relativo verbale.
5. Il Delegato regionale, in veste di coadiutore e
consulente della Presidenza Nazionale, fornisce informazioni
sull'andamento delle Sezioni e Delegazioni della propria
giurisdizione, in particolare per quanto concerne
l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, svolge
istruttorie per l'istituzione di nuove strutture
periferiche, per lo scioglimento di quelle inattive e per la
trasformazione da Sezione a Delegazione ed assume le
necessarie iniziative per la nomina del Commissario
Straordinario e del Presidente di Delegazione.
6. Il Delegato regionale, previ accordi tra le parti,
può proporre alla Presidenza Nazionale specifici interventi
in favore delle strutture periferiche, facilitando le
attività e l'uso sinergico ed ottimale delle attrezzature
eventualmente fornite dalla Presidenza Nazionale.
7. Il Delegato regionale, ai sensi del precedente
art. 8, esercita le funzioni di organo disciplinare di prima
istanza per le controversie che possono insorgere in seno
alle strutture periferiche della propria giurisdizione
presso le quali non è costituito un Collegio dei Probiviri.
8. Il Delegato regionale deve mantenere diretti
contatti con i Delegati scolastici L.N.I. presso le scuole e
gli istituti di istruzione delle sedi ove non esistano
strutture periferiche, al fine di coordinare le attività
promozionali con le Sezioni e Delegazioni viciniori.
9. Le Sezioni e Delegazioni devono offrire tutta la
loro collaborazione ai Delegati regionali e fornire loro le
informazioni richieste, tenendoli al corrente sulle
principali attività sociali svolte, mediante l'invio, per
conoscenza, delle comunicazioni dirette alla Presidenza
Nazionale circa i rinnovi dei membri dei Consigli Direttivi
e degli altri Organi collegiali, dei bilanci e della
relazione annuale riassuntiva dell'attività svolta nell'anno
precedente.
10. Ai Delegati regionali, che prestano la loro opera
gratuitamente senza vincoli di lavoro subordinato, è
corrisposto, per l'espletamento delle loro funzioni, per i
rapporti con la Presidenza Nazionale e le strutture
periferiche della propria giurisdizione, nonché per
l'esercizio delle loro funzioni di Organo disciplinare di
prima istanza di cui al precedente n. 7, un rimborso
forfetario non costituente emolumento, nella misura
determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale e con
l'osservanza delle vigenti norme fiscali. Agli stessi, per
gli incarichi espletati fuori dalla propria residenza,
compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute.
11. Il Presidente Nazionale, convoca i Delegati
regionali in Comitato consultivo. Della seduta viene redatto
un verbale, da inserire nella raccolta ufficiale; di detto
verbale deve essere data conoscenza, per estratto, a tutte
le strutture periferiche.
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Art. 20 - Direttore Generale
1. Il Direttore Generale della
Lega Navale Italiana è l'Organo esecutivo dell'Associazione
che dà attuazione alle disposizioni di carattere
organizzativo ed amministrativo-finanziario degli Organi
direttivi centrali e del Presidente Nazionale; egli provvede
ai servizi amministrativi del Sodalizio, sovraintende alla
tenuta della contabilità e alla elaborazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, fornendo i dati per la
relazione del Presidente Nazionale. Cura i collegamenti con
le strutture periferiche, di cui segue e coordina le
attività istituzionali.
Il Direttore Generale provvede alla adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione
verso l'esterno, nonché alla gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
2. Il Direttore Generale istruisce le pratiche
relative agli argomenti che dovranno essere discussi al
Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea Generale dei
Soci per l'approvazione, proponendo al Presidente Nazionale
la convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti per
l'esame preliminare e di legittimità delle deliberazioni
consiliari concernenti questioni di carattere
amministrativo-contabile o riflettenti lo stato giuridico e
il trattamento economico del personale dipendente.
Nella sua veste di amministratore dell'Associazione,
fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno due mesi
prima della convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale,
i dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed
ogni altro chiarimento utile per la redazione delle
relazioni di cui al precedente art. 16, n. 2 lett. b).
3. Il Direttore Generale è preposto agli uffici della
Presidenza Nazionale e ne regola il funzionamento in base
all'ordinamento dei servizi; egli è il capo del personale,
risponde della esatta applicazione delle disposizioni del
regolamento organico del personale stesso e gestisce i
rapporti sindacali e di lavoro. Fa parte delle Commissioni
istituite a norma di legge.
4. Il Direttore Generale esercita i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate mediante l'adozione di atti e
provvedimenti amministrativi. Dirige, coordina e controlla
l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e
transigere. Risponde ai rilievi degli Organi di controllo
sugli atti di competenza.
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Art. 21 - Uffici della
Presidenza Nazionale
1. L'organizzazione degli uffici
della Presidenza Nazionale è regolata dall'ordinamento dei
servizi, approvato a norma di legge.Il personale dipendente
è impiegato nei vari uffici secondo le proprie qualifiche e
capacità, in armonia con le attribuzioni previste dal
mansionario di ciascuna qualifica.
2. Il Presidente Nazionale, per particolari
prestazioni, studi, redazione di saggi, rilevamenti
statistici e relazioni, non attribuibili alla competenza
degli uffici della Presidenza Nazionale, può proporre al
Consiglio Direttivo Nazionale l'erogazione a favore di Soci
o di estranei all'Associazione di premi o rimborsi
forfetari, non costituenti emolumento.
3. Gli incarichi professionali, a titolo oneroso, non
occasionali, che non diano luogo a rapporto di lavoro
subordinato, sono conferiti dalla Presidenza Nazionale
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, il
quale stabilisce altresì la retribuzione relativa. Il
conferimento di incarichi professionali è formalizzato
mediante contratto di prestazione d'opera a tempo
determinato, della durata massima di un anno, rinnovabile
con atto formale.
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Art. 22 - Collaboratori
volontari
Il Presidente Nazionale, con propria
determinazione, può conferire a Soci collaboratori volontari
incarichi di consulenza e di ufficio connessi al
perseguimento degli scopi associativi della Lega Navale
Italiana e, in sua rappresentanza, con mandato speciale,
l'esecuzione di visite ricognitive e accertamenti presso le
strutture periferiche.
Ai Soci collaboratori volontari che prestano la loro opera
gratuitamente senza vincoli di lavoro subordinato, possono
essere corrisposti per le mansioni di cui al precedente
paragrafo, rimborsi forfetari non costituenti emolumento,
nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e
con l'osservanza delle vigenti norme fiscali. Quando per
incarico del Presidente Nazionale si recano fuori dalla
propria sede, hanno diritto al rimborso delle spese di
viaggio, di vitto e alloggio. Ad essi spetta altresì il
rimborso delle spese di trasporto personale con mezzi
pubblici per raggiungere gli uffici della Presidenza
Nazionale.
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Art. 23 - Gettoni di
presenza e indennità ai membri del C.D.N. e del C.R.C.
1. Il diritto all'attribuzione dei
gettoni di presenza dovuti per ogni seduta ai membri del
Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori
dei Conti è provato da copia del relativo verbale delle
riunioni.
2. Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo
Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi di
cui all'ultimo capoverso dell'art. 23 dello Statuto, spetta
il trattamento economico di cui al precedente art. 11, n.3,
primo e secondo comma.
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Art. 24 - Le strutture
periferiche - Istituzione
1. Il Presidente Nazionale, su
richiesta di un gruppo promotore di Soci o di cittadini
italiani che desiderano associarsi al Sodalizio, può, previa
istruttoria ai sensi del precedente art. 19, n.5,
autorizzare nelle località ove esistano concrete premesse
per lo sviluppo delle varie attività nautiche e per una
efficace propaganda marinara, in particolare fra i giovani,
l'istituzione di strutture periferiche della Lega Navale.
2. Per l'istituzione di una Delegazione della Lega
Navale è richiesta l'adesione di un minimo iniziale di 25
Soci ordinari e la disponibilità di una sede idonea allo
svolgimento dell'attività nautica e all'insediamento degli
uffici della struttura.
3. La trasformazione di una Delegazione in Sezione
può essere richiesta alla Presidenza Nazionale quando il
numero dei Soci, ordinari e assimilati, sia superiore a 50
iscritti. A tal fine, il Presidente della Delegazione,
avutane l'autorizzazione dalla Presidenza Nazionale, convoca
l'Assemblea dei Soci iscritti, con diritto di voto, per
l'elezione dei componenti degli Organi collegiali direttivi,
di controllo e disciplinari, con le modalità previste dal
successivo art. 25.
4. Le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale
costituiscono l'organizzazione periferica dei Soci,
attraverso la quale la Presidenza Nazionale persegue gli
scopi sanciti dallo Statuto ed attua la propria funzione di
Ente pubblico, preposto a servizi di pubblico interesse.
Esse sono assimilabili alle associazioni non riconosciute di
cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile e rispondono
con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti
a rapporti da esse instaurati.
5. Titolari o Dirigenti delle strutture periferiche
sono il Presidente della Sezione o Delegazione e il
Commissario straordinario.
6.Le strutture periferiche, nell'ambito delle
attività istituzionali, possono costituire nel loro interno
Gruppi dilettantistici sportivi, a carattere nautico, con le
modalità di cui al vigente "REGOLAMENTO PER I GRUPPI
SPORTIVI L.N.I.".
Le Sezioni e Delegazioni e i Gruppi sportivi non possono
essere intitolati a persone, motti, date storiche, ecc.,
dovendosi denominare e individuare esclusivamente con il
nome della località ove hanno sede.
7. Le strutture periferiche possono costituire,
altresì, nel loro interno, previa autorizzazione della
Presidenza Nazionale, Centri Culturali con il compito di
svolgere attività culturale prevalentemente nel campo
dell'ambiente marino e dell'ecologia, rivolte essenzialmente
ai giovani e realizzate anche in collaborazione con
Istituzioni scolastiche o altri Enti pubblici o privati. Il
funzionamento degli stessi è demandato ad apposito
regolamento da sottoporsi all'approvazione della Presidenza
Nazionale.
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Art. 25 - Assemblea dei Soci
della Sezione - Convocazione
1. L'Assemblea ordinaria dei Soci
della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione:
a) per l'esame dell'attività svolta nell'anno
precedente e per l'approvazione del relativo conto
consuntivo;
b) per l'esame del programma delle attività da
svolgere nell'anno seguente e per l'approvazione del
relativo bilancio preventivo;
c) per l'elezione degli Organi collegiali;
d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria
amministrazione, per i quali, a termine della vigente
normativa, è prevista l'approvazione dell'Assemblea dei
Soci.
2. Il Presidente della Sezione, allo scadere del
triennio di funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione
decorrente dalla data di insediamento di cui al successivo
art. 26, n. 5, lett. h) convoca il Consiglio Direttivo
uscente per fissare la data di convocazione dell'Assemblea
dei Soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi
collegiali, l'ora di inizio e di termine delle relative
operazioni di voto, nonché ai sensi dell'art. 27, primo
comma dello Statuto, per stabilire, secondo le esigenze
della Sezione e il numero dei Soci iscritti, il numero dei
Consiglieri Direttivi da eleggere (da tre a undici e,
comunque, in numero dispari).
Per il rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti
norme:
a) Gli Organi collegiali svolgono le loro funzioni
sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo
Statuto e entro tale termine debbono essere ricostituiti.
Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data
di scadenza del Consiglio Direttivo di Sezione.
b) Gli Organi collegiali non ricostituiti nel termine
di cui al precedente comma sono prorogati per non più di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine stesso.
c) Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi
scaduti possono adottate esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e
indifferibili con specifica indicazione dei motivi di
urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra
quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono
illegittimi.
d) Entro il periodo di proroga di cui al precedente
comma b) gli Organi collegiali debbono essere ricostituiti.
Ove il Consiglio Direttivo di Sezione, almeno dieci giorni
prima della scadenza del periodo di proroga, non proceda a
fissare la data dell'Assemblea elettiva, la competenza è
trasferita al Presidente della Sezione che ha l'obbligo di
esercitarla con procedura d'urgenza entro la scadenza del
termine stesso.
e) Decorso il termine massimo di proroga senza che si
sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi
collegiali decadono e il Presidente, ove la Presidenza
Nazionale non nomini un Commissario straordinario ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto, è delegato a portare a
compimento gli atti iniziati per lo svolgimento delle
elezioni dei nuovi Organi collegiali. Tutti gli atti
adottati dagli Organi decaduti sono nulli.
f) Tutti i membri del Consiglio Direttivo di Sezione
decaduto sono solidalmente responsabili dei danni
conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta
omissiva, e non possono essere eletti alle cariche sociali
per un triennio, successivo alla data di decadenza.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione è
convocata dal Presidente della Sezione o direttamente,
sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, o a richiesta di
un comitato di Soci, rappresentante almeno un decimo dei
Soci ordinari maggiorenni o assimilati iscritti alla Sezione
per trattare argomenti di carattere straordinario ed
urgente.
La richiesta di convocazione da parte dei Soci è sottoposta
all'esame del Consiglio Direttivo di Sezione che, verificata
la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei Soci
ordinari o assimilati di cui al precedente comma, iscritti
alla Sezione nell'anno precedente e alla regolarità della
posizione associativa dei Soci richiedenti , esamina la
natura dell'argomento proposto e le sue motivazioni, approva
o respinge l'istanza, dando mandato al Presidente di
convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il
termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato
proponente del rigetto dell'istanza stessa e di invitarlo a
presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le
proprie deduzioni avverso la delibera consiliare. In ogni
caso detta delibera deve essere assunta e resa nota agli
interessati entro il termine di 30 giorni dalla
presentazione della richiesta.
In caso di rigetto della richiesta, il Presidente deve
inviare alla Presidenza Nazionale una succinta relazione
esplicativa del deliberato del Consiglio Direttivo di
Sezione e le eventuali deduzioni presentate come sopra dal
comitato di Soci che ha richiesto la convocazione
dell'Assemblea straordinaria.
4. La data di convocazione dell'Assemblea ordinaria
per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di
previsione deve essere stabilita in tempo utile per poter
dar corso agli adempimenti di cui al successivo art. 34, n.
3.
Fermo restando l'invio alla Presidenza Nazionale dei dati
contabili relativi alla chiusura dell'esercizio finanziario
entro il 1° marzo, l'approvazione da parte dell'Assemblea
del bilancio consuntivo può avvenire successivamente, non
oltre il 31 marzo.
La data di convocazione delle Assemblee ordinarie e
straordinarie, appena stabilita, deve essere comunicata, per
conoscenza, alla Presidenza Nazionale e al Delegato
regionale.
Nel caso di cui all'art. 29, secondo comma, dello Statuto o
in caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio
Direttivo di Sezione, la convocazione della Assemblea per le
nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali deve essere
autorizzata, a seguito di ampia relazione del Presidente
dimissionario sui motivi della decisione presa, dalla
Presidenza Nazionale la quale stabilisce il termine massimo
entro il quale l'Assemblea stessa deve tener luogo.
Il Consiglio Direttivo dimissionario e gli altri Organi
collegiali rimangono in carica per l'ordinaria
amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.
Negli altri casi di rinnovo parziale o totale del Consiglio
Direttivo di Sezione, nel corso del triennio di nomina,
valgono le norme di cui al seguente art. 28, n.6, 2° comma.
5. L'invito a partecipare all'Assemblea e il relativo
ordine del giorno deve essere inviato, almeno quindici
giorni prima della data di convocazione, a tutti i Soci
ordinari e assimilati della Sezione che ne abbiano diritto,
e pubblicizzato mediante pubblico avviso da esporre
nell'Albo della sede sociale e, ove esista, della sede
nautica, indicando la data, ora e luogo della prima e
seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea
elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle
votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in
discussione
Nei casi di cui al precedente paragrafo 2 lett. d) il
termine di quindici giorni può essere abbreviato a non meno
di otto giorni.
L'invito ad intervenire all'Assemblea è esteso anche ai Soci
nelle condizioni di cui sopra non in regola con il
tesseramento dell'anno in corso, fatto salvo quanto disposto
dal precedente art. 7, n. 2, ultimo comma.
6. In caso di rinnovo degli Organi collegiali della
Sezione, unitamente alla lettera di convocazione deve
inviarsi una nota nella quale siano riportati, per
informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio
Direttivo uscente, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
che lasciano la carica e, in calce, un tagliando staccabile
predisposto per l'eventuale delega da rilasciare nella forma
e con le modalità di cui al successivo paragrafo 11.
Nella nota allegata all'avviso di convocazione deve essere
richiamato il diritto del Socio di candidarsi alle cariche
sociali, di cui al successivo paragrafo 7, secondo comma.
7. Gli Organi dirigenti delle strutture periferiche
devono esporre nell'aula in cui si svolgono le elezioni e
all'interno della cabina di votazione, a titolo meramente
informativo, per ciascun Organo collegiale, distinte liste
in ordine alfabetico dei candidati disposti ad assumere le
varie cariche sociali, attribuendo a ciascuno di essi, nella
lista, un proprio numero d'ordine.
Tutti i Soci che siano nelle condizioni di cui al successivo
paragrafo 9 hanno diritto di farsi includere nelle liste dei
candidati, presentando domanda alla Presidenza della
struttura periferica almeno cinque giorni prima della data
dell'Assemblea elettiva.
Gli elettori, tuttavia, possono votare qualsiasi Socio che
sia nelle condizioni di cui sopra, anche se non compreso
nelle liste esposte.
8. La scheda per la votazione è consegnata dal
Presidente dell'Assemblea all'avente diritto al momento del
voto; essa deve contenere tanti spazi quanti sono i
componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere.
Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun
nominativo di candidati alle varie cariche sociali.
Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua
discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella
scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio
voto di preferenza, può trascrivere il nominativo del
candidato o soltanto indicare il suo numero d'ordine nella
rispettiva lista.
Nella scheda di votazione, oltre all'indicazione delle
preferenze (nominativo o numero d'ordine) null'altro può
essere scritto sotto pena di nullità della stessa.
9. Possono essere candidati a membri degli Organi
collegiali della Sezione tutti i Soci, persone fisiche, di
età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie
ordinari e assimilati, che risultino iscritti alla struttura
periferica almeno dall'anno precedente a quello
dell'Assemblea.
Il Socio eletto a membro del Consiglio Direttivo di Sezione
decade dalla carica se già ricopre un incarico direttivo
presso un Circolo nautico nello stesso Comune, salvo che non
rinunci formalmente a detto incarico entro dieci giorni
dalla nomina a Consigliere.
I membri di un Consiglio Direttivo di Sezione, decaduti
dalla carica a seguito di nomina del Commissario
straordinario, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, non
possono essere candidati, né possono essere eletti alle
cariche sociali per un triennio, successivo alla fine della
gestione commissariale.
Non possono essere eletti nella carica di Revisori dei Conti
e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano
parenti o affini, entro il quarto grado, del Presidente o
degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione
stessa o che prestino la loro opera retribuita presso la
Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.).
Non possono essere eletti come membri del Collegio dei
Probiviri e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che
siano parenti o affini fino al quarto grado del Presidente o
degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione
stessa.
10. Il diritto di voto, per l'elezione degli Organi
collegiali e per l'approvazione dei bilanci e delle delibere
di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti alla
Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni,
in regola con il pagamento delle quote associative per
l'anno in corso.
I Consiglieri Direttivi e i Revisori dei Conti devono
astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei
bilanci della Sezione.
11. Il Socio avente diritto di voto ai sensi del
precedente paragrafo 10 e che non può partecipare
all'Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare
delega ad altro socio che abbia anche esso diritto di voto.
La delega deve indicare chiaramente il nominativo del
delegante e del delegato, la data dell'Assemblea per la
quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare
per rato e valido l'operato del delegato e deve essere
sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.
Ciascun socio partecipante all'Assemblea con diritto di voto
può essere portatore di non più di una delega.
Il Presidente dell'Assemblea, controlla la regolarità della
delega, rilascia al Socio, unitamente alla sua scheda di
votazione anche la scheda del Socio che ha rilasciato la
delega, fermo restando che il Socio votante può presentarsi
alle urne una sola volta.
Le strutture periferiche, nell'ambito della propria
autonomia gestionale, possono stabilire nel proprio
regolamento interno norme integrative al presente paragrafo
sui controlli e sul rilascio delle deleghe, senza
modificarne la sostanza.
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Art. 26 - Svolgimento dei
lavori dell'Assemblea di Sezione
1. L'Assemblea ordinaria dei Soci
di Sezione, in prima convocazione, è valida con la presenza
di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto,
computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver
luogo con almeno un'ora di distacco dalla prima, è valida
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea straordinaria di Sezione è valida con la
presenza di un numero di soci aventi diritto di voto,
computate le deleghe, di almeno due terzi, in prima
convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza.
2. Nei casi di cui al precedente art. 25, paragrafi
n.1, lett. a), b) e d), e n. 3, l'Assemblea dei Soci è
presieduta dal Presidente o dal Commissario straordinario
della Sezione, il quale nomina un segretario per la
redazione del verbale e due o quattro scrutatori, secondo il
numero dei votanti.
Dopo il controllo che i Soci intervenuti e quelli che hanno
rilasciato delega sono in regola con il tesseramento per
l'anno in corso e hanno diritto di voto, il Presidente apre
i lavori dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del
giorno, dirigendone lo svolgimento.
Nelle Sezioni a regime normale, il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti deve svolgere una propria relazione
sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo.
Il verbale dell'Assemblea, nel quale devono riportarsi i
risultati delle votazioni svolte per l'approvazione dei
bilanci, preventivo e consuntivo, e delle delibere, deve
essere conservato in apposita raccolta, agli atti della
Sezione. Una copia del verbale, con allegata la relazione
dei Revisori dei Conti, in caso di approvazione di bilanci,
deve essere inviata al competente Delegato regionale.
3. Nei casi in cui l'Assemblea ordinaria sia
convocata per l'elezione degli Organi collegiali della
Sezione, o per il loro rinnovo (art. 25, n. 2), o per la
cessazione del regime commissariale (art. 31, n. 5), o per
la trasformazione da Delegazione a Sezione (art. 32, n. 4),
e in ogni caso di concomitanza con il precedente paragrafo
2, i lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente o
Commissario straordinario della Sezione o dal Presidente
della Delegazione, uscenti. Questi, dopo aver controllato
che i Soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega
sono in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed
hanno diritto di voto, invita i presenti ad eleggere, scelto
fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori
dell'Assemblea, che, comunque, non può essere scelto tra i
candidati ad assumere cariche sociali, di cui al precedente
art. 25, n. 7, primo comma o loro parenti o affini, entro il
quarto grado.
4. Nei casi di cui al precedente punto 3, il
Presidente eletto nomina un segretario per la redazione del
verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il
numero dei votanti per i quali valgono le stesse preclusioni
indicate al precedente comma per il Presidente
dell'Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente
uscente perché svolga la propria relazione sull'attività
della struttura periferica e sul consuntivo della gestione,
chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui deve
presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato
precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei
dati contabili della gestione dell'anno in corso, fino alla
data dell'Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Successivamente, secondo gli argomenti all'ordine del
giorno, il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione,
fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le
operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede
effettuato dagli scrutatori e procede alla proclamazione dei
risultati.
In caso di parità di voti fra due candidati che, nella
graduatoria degli eletti, concorrono alla copertura
dell'ultimo posto del rispettivo organo collegiale, risulta
eletto il socio che abbia maggiore anzianità di associazione
alla Lega Navale.
A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede
di proclamazione dei risultati delle votazioni.
5. In merito alle operazioni di voto per l'elezione
dei membri degli Organi collegiali della Sezione, valgono le
seguenti norme:
a) al Presidente dell'Assemblea devono essere forniti i
mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.
Nella sala deve essere disposta un'urna (cassetta
convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere
le schede di votazione. Il Presidente dell'Assemblea
verifica i sigilli dell'urna e, insieme con gli scrutatori,
organizza e sorveglia la votazione, facendo identificare gli
elettori e controllare la regolarità delle deleghe dagli
stessi presentate, prima che siano imbussolate le loro
schede personali e quelle delle deleghe ricevute. I votanti,
prima della votazione, devono apporre la firma, in
corrispondenza del loro nome e di quello dei Soci dai quali
hanno ricevuto la delega, sull'apposito elenco dei Soci
aventi diritto di voto.
Il Presidente dell'Assemblea deve porre ogni cura per
mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali
devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino
all'orario indicato nella comunicazione di invito a
partecipare all'Assemblea, di cui al precedente art. 25, n.
5, fermo restando che i Soci presenti in aula a detta ora,
hanno titolo ad espletare il diritto di voto sia proprio sia
per delega. Uguale attenzione deve essere posta da parte del
Presidente dell'Assemblea per impedire manomissioni fino a
che non sia espletato lo scrutinio. Questo deve avvenire in
luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso
Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori
controllino il numero e la validità delle schede votate ed
effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti ottenuti da
ciascun nominativo, in modo da evitare qualsiasi errore.
Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in
continuazione, il Presidente dell'Assemblea provvede, nel
corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua
responsabilità, l'urna, sigillandone anche la finestratura e
a dare disposizioni per il completamento delle operazioni
sospese. I sigilli dell'urna devono recare le firme del
Presidente e degli scrutatori.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente
dell'Assemblea deve consegnare al Titolare della struttura
periferica, in pacco sigillato con firma sua e degli
scrutatori, le schede, le deleghe e tutto il materiale della
votazione. Il pacco come sopra sigillato viene
successivamente consegnato dal Titolare uscente al neo
Presidente della Sezione, eletto dal nuovo Consiglio
Direttivo, perché sia conservato presso la Sezione per un
mese dalla data di proclamazione dei risultati delle
votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni.
Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun
reclamo;
b) i risultati dello scrutinio debbono essere riportati in
apposito verbale, da conservarsi nella raccolta della
Sezione; in detto verbale debbono essere elencati, in liste
distinte, tutti i nominativi dei Soci che hanno riportato
voti, rispettivamente per il Consiglio Direttivo di Sezione,
per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei
Probiviri, con accanto il numero dei voti da ciascuno di
essi raccolti. I primi eletti di ciascuna lista, nel numero
corrispondente alla composizione dell'Organo collegiale,
entrano a far parte del Consiglio Direttivo, come
Consiglieri, e dei due Collegi, come Revisori dei Conti e
Probiviri effettivi; i quarti votati nelle liste di questi
ultimi Collegi assumono la carica di supplenti;
c) i risultati delle votazioni devono essere comunicati ai
Soci e personalmente agli eletti al più presto possibile
nella maniera ritenuta più opportuna; con i nuovi eletti il
Presidente dell'Assemblea deve prendere accordi per il loro
primo insediamento nei rispettivi Organi collegiali
rinnovati;
d) in caso di non accettazione dell'incarico da parte di uno
o più eletti, subentrano automaticamente nell'ordine i primi
esclusi delle rispettive liste di incarico;
e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio
Direttivo di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti
per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le
votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali
uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione
per un periodo massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data
di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il
Presidente della Sezione dovrà convocare una nuova Assemblea
per ripetere le elezioni;
f) ove non sia possibile costituire il Collegio dei
Probiviri, il nuovo Presidente della Sezione indirà nuove
elezioni parziali, con le modalità del precedente paragrafo
2;
g) copia del verbale dell'Assemblea nella quale sono state
svolte le elezioni, con l'elenco dei Soci che hanno
riportato voti nelle tre liste, deve essere trasmessa entro
e non oltre 30 giorni alla Presidenza Nazionale, unitamente
al verbale di insediamento dei nuovi Organi collegiali di
Sezione, per la convalida delle procedure seguite, dandone
conoscenza al Delegato Regionale. All'atto della convalida,
la Presidenza Nazionale trasmette al Presidente eletto un
attestato di nomina, da servire, unitamente alla tessera
sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine
del suo mandato o in caso di decadenza dalla carica,
l'attestato deve essere restituito alla Presidenza
Nazionale;
h) nelle more della convalida, i nuovi Organi collegiali,
salvo diversa disposizione della Presidenza Nazionale,
iniziano i lavori di rispettiva competenza limitatamente
all'ordinaria amministrazione.
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Art. 27 - Presidente di
Sezione
1. Il Presidente della Sezione ha
le seguenti attribuzioni:
a) dirige la gestione della struttura periferica di
cui ha la rappresentanza legale anche in giudizio;
b) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli
alla vita della Sezione e del Sodalizio ed ottenere una
efficace e concorde collaborazione;
c) mantiene i contatti con i Direttori e i Presidi
degli istituti di istruzione, attraverso i Delegati
scolastici L.N.I., onde assicurare, mediante una opportuna
azione di propaganda, la partecipazione degli studenti o di
una parte di essi alle manifestazioni organizzate dalla
Sezione;
d) mantiene i contatti con le Autorità locali, civili
e militari, per un più efficace inserimento della Sezione
nella vita pubblica della propria residenza;
e) mantiene i contatti con la Presidenza Nazionale,
informandola delle questioni di maggior rilievo, domandando
istruzioni in quei casi in cui la guida del Regolamento può
sembrare insufficiente, richiedendo l'interessamento e
l'appoggio nelle relazioni con le Amministrazioni dello
Stato o altri Enti pubblici; rappresenta la necessità di
contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività
istituzionali e la informa dei programmi da svolgere;
f) mantiene i contatti con il Delegato regionale, al
quale fornisce la propria collaborazione come prescritto al
precedente ari. 19, n. 9;
g) amministra e gestisce i fondi della Sezione
secondo le norme contenute nel presente Regolamento, per il
conseguimento delle finalità statutarie; ordina le spese nel
limite di somma assegnato per ciascun titolo dal bilancio di
previsione e sottopone alla verifica dei Revisori dei Conti
i bilanci annuali prima dell'approvazione da parte del
Consiglio Direttivo di Sezione e dell'Assemblea dei Soci e
quindi li trasmette alla Presidenza Nazionale;
h) trasmette alla Presidenza Nazionale, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività
svolta nell'anno precedente, al fine di dare un quadro
succinto e globale della propria produttività nell'ambito
degli scopi statutari;
i) vigila sull'andamento dei Gruppi sportivi e degli
altri settori affidati ai Consiglieri;
l) dirime, come titolare dell'azione disciplinare, le
eventuali controversie che possono sorgere in seno alla
Sezione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito
pacificatore, nell'osservanza dei principi etici, sanciti
dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra
i Soci e di attaccamento al Sodalizio, prima di prendere o
proporre provvedimenti amministrativi o disciplinari ai
sensi del precedente art. 8;
m) organizza un servizi di segreteria e di cassa che
tengano aggiornati i propri registri, tra cui obbligatori:
il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l'inventario dei
beni patrimoniali mobili e immobili, il Libro degli esperti
velisti della L.N.I. e la Raccolta cronologica dei verbali
della Sezione (verbali delle Assemblee, del Consiglio
Direttivo, dei passaggi di consegne, ecc.).
2. In caso di inadempienza dei prescritti doveri di
cui al precedente paragrafo 1, il Presidente Nazionale
contesta al Presidente di Sezione le inadempienze accertate
e gli fissa un termine per presentare le proprie
giustificazioni a discarico.
Il Presidente Nazionale, valutate le argomentazioni addotte,
sentito il parere del Delegato regionale, può proporre al
Consiglio Direttivo Nazionale la decadenza dalla carica del
Presidente e la sua sostituzione con altro membro del
Consiglio Direttivo di Sezione, oppure la nomina di un
Commissario straordinario.
In attesa che si svolga l'istruttoria di cui sopra, il
Presidente Nazionale ha facoltà di sospendere
preventivamente dalla carica il Presidente della struttura
periferica che si renda responsabile delle suddette
inadempienze.
Il Presidente di Sezione al quale viene inflitto il
provvedimento di decadenza dalla carica, non può essere
rieletto agli organi collegiali della Sezione per il periodo
di un triennio.
3. Il Presidente della Sezione, in caso di assenza o
di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
Nelle sedute del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di
parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del
Presidente.
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Art. 28 - Consiglio
Direttivo di Sezione
1. Il Consiglio Direttivo di
Sezione, nella seduta di insediamento, è presieduto dal
Consigliere neo eletto più anziano di età, il quale nomina
tra i Consiglieri presenti il segretario della riunione per
la stesura del relativo verbale ed invita il Consiglio
stesso ad eleggere, nel suo seno, il Presidente della
Sezione e il Vicepresidente. Il Presidente della Sezione neo
eletto assume la presidenza del Consiglio Direttivo, svolge
la sua relazione programmatica e propone al Consiglio stesso
la distribuzione delle altre cariche tra i Consiglieri.
Sono obbligatorie le seguenti cariche: Segretario, Tesoriere
e, in caso in cui esistano uno o più Gruppi sportivi,
Consigliere allo sport. Non sono ammessi abbinamenti dei
predetti incarichi obbligatori, ivi compresi quelli di
Presidente e Vicepresidente.
Tuttavia, nel caso di Consiglio Direttivo composto da tre
Consiglieri, solo la carica di Presidente non è abbinabile
ad altre cariche.
Le altre cariche, eventualmente abbinabili fra loro, che si
ritengono necessarie per la vita della Sezione sono, in
ordine di precedenza: Consigliere alla propaganda marinara
nelle scuole, Consigliere alle attività promozionali,
Consigliere alle attività culturali, Consigliere alla tutela
ecologica dell'ambiente.
Nelle Sezioni con più di 1000 Soci possono essere nominati
due Vicepresidenti.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio
Direttivo di Sezione, valgono le norme di cui al precedente
art. 15, n. 10.
Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente
della Sezione, direttamente o su richiesta di almeno due
Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:
a) discute i bilanci annuali della Sezione presentati
dal Presidente, prende visione delle rispettive relazioni
dei Revisori dei Conti, e dà il proprio benestare perché
siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
b) coadiuva il Presidente nell'azione direttiva della
Sezione secondo il programma approvato dall'Assemblea dei
Soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive,
turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la
conoscenza della Lega Navale Italiana e procurarle il
maggior numero di aderenti. Particolare sollecitudine deve
essere posta per lo sviluppo delle attività maggiormente
attinenti agli scopi dell'Associazione, quali:
- conferenze e proiezioni di documentari su argomenti navali
e marinari, particolarmente rivolte all'ambiente scolastico
locale;
- visite guidate a unità navali, a impianti marittimi,
cantieri, mostre e musei navali per i Soci e per gli
studenti;
- corsi di avviamento alle attività nautiche (vela,
canottaggio, canoa, nuoto, motonautica, pesca sportiva e
attività subacquee, tavole a vela, ecc.) e organizzazione di
gare e regate;
- scuole di modellismo navale e organizzazione delle
relative mostre;
c) elabora prima di sottoporli all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci, eventuali progetti di
trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i
relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi
necessari;
d) discute gli argomenti che sono all'ordine del
giorno dell'Assemblea Generale dei Soci fornendo al proprio
rappresentante suggerimenti per un eventuale intervento;
e) elegge, fra i Consiglieri, ai sensi del precedente
art. 15, n. 2, il Consigliere Nazionale e l'eventuale suo
sostituto in caso di impedimento, designato a partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
f) elabora il regolamento interno della Sezione,
fissando i criteri di frequenza della sede sociale e
nautica, disciplinando compiutamente la vita interna della
struttura periferica, l'uso delle attrezzature sociali e
nautiche, la concessione a rotazione degli ormeggi, la
fruizione dei vari servizi, l'ammissione degli ospiti, ecc.
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, per
trasmetterlo poi alla Presidenza Nazionale per l'esame e la
ratifica;
g) determina, in relazione al bilancio preventivo, la
base dell'ammontare delle quote sociali supplementari, di
cui all'art. 6, n. 4, dovute dai Soci che frequentano la
sede sociale o nautica e usufruiscono dei relativi servizi;
h) determina l'accettazione o meno delle domande di
iscrizione di nuovi Soci, secondo le modalità di cui al
precedente art. 5;
i) verifica la legittimità della richiesta di
convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci,
presentata da almeno un decimo dei Soci ordinari maggiorenni
e assimilati iscritti alla Sezione e ne determina
l'accettazione o meno ai sensi del precedente art. 25, n. 3;
3. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione sono
solidalmente responsabili delle deliberazioni prese
collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il
proprio dissenso, dandone conoscenza al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti se la delibera concerne
questioni di carattere amministrativo. Essi sono
singolarmente responsabili dei buon andamento del settore
cui sono preposti.
Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene
alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione,
ufficialmente convocate dal Presidente, decade dalla carica
sociale con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito
il Delegato regionale, su segnalazione del Presidente della
Sezione, ed è sostituito con le norme di cui al successivo
paragrafo 6.
Nel caso in cui un consigliere non assolva con la dovuta
diligenza l'incarico affidatogli e liberamente assunto in
seno alla Sezione, può essere sostituito nell'incarico da un
altro Consigliere con provvedimento del Consiglio Direttivo
della Sezione, su proposta del Presidente.
4. L'attività di ogni settore dell'organizzazione
interna della Sezione affidato a un Consigliere, deve essere
armonicamente inserita in quella generale della struttura
periferica di cui detto settore è parte integrante e vitale
per il conseguimento delle finalità statutarie. E' vietata
la costituzione di amministrazioni separate o autonome dei
vari settori; essi dipendono tutti dalla gestione
amministrativa centrale della struttura periferica.
5. E' assolutamente vietato ai membri dei Consigli
Direttivi di Sezione e ai loro familiari di svolgere,
nell'ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi
natura, salvo che trattisi di compensi a istruttori o aiuto
istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle
Federazioni sportive del C.O.N.I..
6. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di Sezione
nel corso del triennio debba essere parzialmente rinnovato
per la sostituzione di membri che cessano dalla carica, la
sua nuova composizione, con la ripartizione delle cariche, è
attuata con le norme di cui al precedente art. 26, n. 5 d).
Fermo restando quanto disposto dall'art. 29, secondo comma
dello Statuto, ove non sia possibile ricostituire il
Consiglio Direttivo per mancanza di Soci che, per tale
carica, abbiano riportato voti nelle ultime elezioni, il
Presidente della Sezione convoca l'Assemblea dei Soci per
indire elezioni parziali intese a reintegrare l'Organo
direttivo.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di
Sezione devono risultare da verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere
riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli
argomenti messi in discussione. Il verbale della riunione
deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio
per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori,
riportando in calce la formula "Letto, confermato e
sottoscritto". Ove ciò non sia possibile per giustificati
motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto
all'approvazione del Consiglio come primo atto della seduta
successiva.
Copia del verbale della riunione di insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo di Sezione, contenente l'elezione del
Presidente e la distribuzione delle altre cariche fra i
Consiglieri eletti, o copia del verbale della riunione nella
quale si procede a modifiche nella composizione del
Consiglio per sostituzione di Consiglieri dimissionari o
altro, deve essere trasmessa al più presto, per la ratifica,
alla Presidenza Nazionale, dandone conoscenza al Delegato
regionale.
Tutti i verbali del Consiglio Direttivo di Sezione devono
essere raccolti in apposito registro debitamente numerato e
parafatto in ogni pagina dal Presidente o da un Consigliere
da lui delegato.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione,
aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a
tutti i Soci nel modo ritenuto più opportuno.
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Art. 29 - Collegio dei
Revisori dei Conti di Sezione
1. Il Collegio dei Revisori dei
Conti è l'Organo collegiale di controllo della Sezione, il
quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli
dall'Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di
sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e
patrimoniale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta
di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio
Presidente il quale convoca, di volta in volta, gli altri
componenti per l'espletamento dei compiti che si
concretizzano, analogicamente, in quelli elencati nel
precedente art. 16, n. 2. Per tutti i membri valgono gli
stessi divieti che il precedente art. 28, n. 5 indica per i
membri del Consiglio Direttivo di Sezione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per tre
volte consecutive non intervengono alle riunioni del
Collegio stesso o non assolvono le mansioni individuali loro
affidate, decadono dalla carica con provvedimento del
Presidente Nazionale, sentito il Delegato regionale, su
segnalazione del Presidente della Sezione, e sono sostituiti
con le norme di cui al successivo paragrafo 5.
3. Per il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione
vigono le norme del precedente art. 16, nn. 3 e 4. Le
relazioni dei Revisori dei Conti sono presentate al
Consiglio Direttivo di Sezione e all'Assemblea dei Soci in
sede di approvazione dei bilanci annuali.
Nel caso in cui sia presentata una relazione di minoranza,
il giudizio definitivo sulla gestione amministrativa della
Sezione spetta all'Assemblea dei Soci. Di tale particolare
circostanza e dei successivi sviluppi deve essere tenuto
informato il Delegato regionale.
4. I Revisori dei Conti possono partecipare a
qualunque seduta del Consiglio Direttivo di Sezione, senza
diritto di voto, ma ne hanno l'obbligo quando all'ordine del
giorno sono contemplate questioni finanziarie, contabili,
patrimoniali e di bilancio. Essi possono altresì partecipare
all'Assemblea dei Soci, con l'obbligo di astenersi dal voto,
quando si tratti di materia di loro competenza.
5. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti
debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di
membri comunque cessati dalla carica, si provvede con le
norme di cui all'art. 29, primo comma, dello Statuto.
Ove non sia possibile ricostituire il Collegio dei Revisori
dei Conti per mancanza di Soci che, per tale carica, abbiano
riportato voti nelle ultime elezioni, il Presidente della
Sezione convoca l'Assemblea dei Soci per indire nuove
elezioni parziali intese a reintegrare detto Organo
collegiale.
Nei casi suddetti, la nuova composizione del Collegio dei
Revisori dei Conti della Sezione deve essere comunicata alla
Presidenza Nazionale, per la relativa convalida, e al
Delegato regionale. Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
esplica le sue funzioni di sindacato fino alla scadenza del
mandato triennale del Consiglio Direttivo di Sezione in
carica.
6. Nel caso di dimissioni dell'intero Collegio dei
Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio stesso deve
trasmettere una relazione sulla decisione presa al
Presidente Nazionale, il quale, esaminati i motivi che hanno
dato origine al provvedimento, sentito il Delegato regionale
e il Collegio dei Revisori dei Conti della Presidenza
Nazionale, dispone o la convocazione dell'Assemblea dei Soci
della Sezione per le nuove elezioni di tutti gli Organi
collegiali o la nomina di un Commissario straordinario.
Nel caso in cui le dimissioni dell'intero Collegio dei
Revisori dei Conti risultino, dalla relazione del Presidente
del Collegio, non dovute a cause riferibili alla gestione
amministrativa della Sezione, il Presidente della Sezione,
ove non sia possibile sostituirli con Soci che, nella lista,
abbiano riportato voti alle ultime elezioni, sentito il
parere del Delegato regionale, richiede alla Presidenza
Nazionale l'autorizzazione a indire nuove elezioni parziali
per la ricostituzione del Collegio.
7. I Revisori dei Conti sono responsabili della
verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza
per ragioni del loro ufficio.
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Art. 30 - Collegio dei
Probiviri di Sezione
1. Il Collegio dei Probiviri è
l'Organo disciplinare della Sezione, il quale svolge il
mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, in piena
autonomia, con le più ampie facoltà inquirenti, su:
a) le controversie che possono sorgere fra Soci della
Sezione o fra Soci e la dirigenza della Sezione, che
rivestano carattere di particolare gravità che esorbitino
dalla competenza del Titolare della Sezione;
b) i ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti
amministrativi presi dal Titolare della Sezione, ai sensi
del precedente art. 8, n. 5, avanzati entro 10 giorni dalla
notifica del provvedimento.
c) le azioni ed i comportamenti dei Soci, ritenuti
passibili di azione disciplinare, di cui al precedente art.
8, n. 1.
2. Il Collegio dei Probiviri, nella seduta di
insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio
Presidente. Per tutti i membri valgono gli stessi divieti
che il precedente art. 28, n. 5 indica per i membri del
Consiglio Direttivo di Sezione.
I membri che per tre volte consecutive non intervengano alle
riunioni del Collegio dei Probiviri possono essere
dichiarati decaduti dalla carica con provvedimento del
Consiglio Direttivo di Sezione, su proposta del Presidente,
e sono sostituiti con le norme di cui al successivo n. 9.
3. Il Presidente della Sezione trasmette la
documentazione in suo possesso delle vertenze da giudicare
al Presidente del Collegio, il quale, ricevuti gli atti,
fissa la data e il luogo delle riunioni; queste, per esser
valide, devono contare sulla presenza di tutti i membri.
Per le procedure da seguire, vigono le norme e gli obblighi
di cui al precedente art. 17, n. 5.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere
inflitti dal Collegio dei Probiviri di Sezione, salvo che il
Collegio stesso riscontri che non sussistono motivi
sufficienti per l'azione disciplinare ed emetta una delibera
di proscioglimento, sono elencati nel precedente art. 8, n.
3.
5. Il verbale conclusivo, con o senza relazione di
minoranza, è trasmesso al Presidente della Sezione per
l'ulteriore corso, ai sensi del precedente ari. 8, n. 4.
6. Il Socio, al quale sia stato inflitto dal Collegio
dei Probiviri di Sezione o, nei casi previsti, dal Delegato
regionale uno dei provvedimenti disciplinari di cui all'art.
8, n. 3, può interporre appello presso il Collegio dei
Probiviri della Presidenza Nazionale, presentando istanza al
Presidente della struttura periferica, entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento.
Analogo appello può essere interposto dal Presidente di
Sezione o Delegazione o dal Commissario Straordinario.
7. Il Presidente, ricevuto il ricorso, lo invia al
più presto, con le proprie deduzioni ed osservazioni, alla
Presidenza Nazionale per l'ulteriore corso del procedimento
d'appello. Unitamente al ricorso deve essere trasmesso, in
copia, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare
svolto presso la struttura periferica, dall'inchiesta
preliminare al deliberato del Collegio dei Probiviri di
Sezione o del Delegatoregionale.
8. In armonia con il disposto del precedente art. 25,
n. 2, lett, a), il Collegio dei Probiviri esplica le sue
funzioni fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo in carica; tuttavia, nel caso in cui presso di
esso siano pendenti giudizi disciplinari, il Collegio stesso
resta in carica fino al termine del procedimento.
9. Qualora il Collegio dei Probiviri di Sezione debba
essere parzialmente rinnovato, per la sostituzione di membri
comunque cessati dalla carica, si provvede con le norme di
cui all'art. 29, primo comma, dello Statuto.
Nel caso in cui ciò non sia possibile per mancanza di Soci
che, per tale carica, nelle ultime elezioni abbiano
riportati voti, il Presidente della Sezione indice elezioni
parziali per la reintegrazione del Collegio. Dette elezioni,
ove non sussistano motivi di urgenza, possono essere
rimandate alla prima successiva assemblea dei Soci. In ogni
caso, la nuova composizione del Collegio dei Probiviri deve
essere comunicata alla Presidenza Nazionale, per la relativa
convalida, e al Delegato regionale.
10. Eventuali giudizi pendenti nelle circostanze di
cui al paragrafo precedente dovranno essere ripresi in esame
dal nuovo Collegio dei Probiviri, nella sua nuova
composizione, ai sensi del precedente art. 17, n. 4, secondo
comma.
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Art. 31 - Commissario
straordinario
1. La gestione commissariale di
una Sezione deve essere intesa come un provvedimento
eccezionale e transitorio che ha per scopo la
riorganizzazione della Sezione stessa mediante il
superamento delle difficoltà contingenti che hanno provocato
detto provvedimento, al fine di poter indire al più presto
le elezioni per la ricostituzione degli Organi collegiali.
2. Il Commissario straordinario è nominato dal
Presidente Nazionale fra i Soci della Sezione stessa, salvo
casi eccezionali in cui il Presidente Nazionale può disporre
diversamente.
All'atto della nomina, la Presidenza Nazionale trasmette al
Commissario Straordinario un attestato di nomina, da
servire, unitamente alla tessera sociale, per i rapporti con
le Autorità locali. Al termine del mandato, l'attestato deve
essere restituito alla Presidenza Nazionale.
3. Il Commissario straordinario, all'atto della sua
nomina, si fa riconoscere dai Soci iscritti alla Sezione nel
modo che ritiene più opportuno. Egli può scegliere fra i
Soci persone che volontariamente lo coadiuvino nella sua
opera di riordinamento e di rilancio della Sezione, ivi
compresi gli ex membri del Collegio dei Revisori dei Conti e
del Collegio dei Probiviri.
4. Durante il regime commissariale le Assemblee dei
Soci sono indette dal Commissario straordinario stesso o a
richiesta di un decimo dei Soci ordinari maggiorenni e
assimilati iscritti alla Sezione, anche senza darne
conoscenza alla Presidenza Nazionale, per dibattere
problemi, reperire fondi o studiare soluzioni idonee a
riportare la struttura periferica ad una vita normale ed
operosa in seno all'Associazione, tenendone opportunamente
informato il Delegato regionale.
Il Commissario straordinario rende conto della gestione
direttamente al Presidente Nazionale, sottoponendo alla Sua
approvazione i bilanci consuntivo e preventivo, dandone
conoscenza al Delegato regionale.
5. Quando ritiene che siano state superate le cause
che consigliarono il passaggio della Sezione al regime
commissariale, il Commissario straordinario propone alla
Presidenza Nazionale la convocazione dell'Assemblea dei Soci
per l'elezione dei nuovi Organi collegiali, con le modalità,
per quanto applicabili, di cui al precedente art. 25, nn. 2,
4 e seguenti. Ove il numero dei Soci ordinari e assimilati
sia inferiore a 50, il Commissario straordinario può
proporre alla Presidenza Nazionale la trasformazione della
Sezione in Delegazione.
6. Qualora rilevi l'impossibilità di superare le
difficoltà per le quali venne sciolto il Consiglio Direttivo
di Sezione e non vi siano le condizioni obiettive che
assicurino il rilancio della Sezione, il Commissario
straordinario propone alla Presidenza Nazionale lo
scioglimento della struttura periferica, ai sensi dell'art.
30, primo comma, dello Statuto.
7. Ove il Commissario straordinario, in casi
eccezionali, sia Socio di altra struttura periferica o
risieda in un Comune diverso da quello in cui ha sede la
Sezione commissariata, ha diritto al rimborso a piè di lista
delle spese documentate di viaggio, ed eventualmente di
vitto e alloggio, a totale carico della Sezione presso la
quale esplica la funzione di Commissario straordinario.
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Art. 32 - Presidente della
Delegazione
1. Le Delegazioni della Lega
Navale devono essere intese come strutture temporanee di
formazione, in seno alle quali il gruppo promotore deve
organizzare una intensa e penetrante attività di propaganda
nella società locale, e in particolare fra i giovani, per
diffondere i principi informatori del Sodalizio, conseguirne
le finalità e raggiungere le condizioni per trasformarsi in
Sezione.
2. Il Presidente della Delegazione è nominato dal
Presidente Nazionale. Ad esso la Presidenza Nazionale
trasmette un attestato di nomina da servire, unitamente alla
tessera sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al
termine del mandato o in caso di decadenza dalla carica,
l'attestato dev'essere restituito alla Presidenza Nazionale.
Il Presidente della Delegazione svolge la sua attività nei
limiti delle istruzioni ricevute e delle attribuzioni
conferitegli dal presente regolamento. Esse sono, in quanto
applicabili, quelle sancite per il Presidente di Sezione dal
precedente art. 27, n. 1.
3. Il Presidente della Delegazione può scegliere fra
i Soci persone che volontariamente lo coadiuvino nel suo
compito e convocare i Soci per discutere questioni che
ritiene utile risolvere collegialmente.
Ai sensi del successivo art. 34, n. 2, il Presidente della
Delegazione, alla chiusura dell'esercizio finanziario
successivo all'anno di istituzione e negli anni seguenti,
deve convocare l'Assemblea dei Soci per svolgere la propria
relazione sull'attività svolta e sulle prospettive di
sviluppo, nonché per esporre i dati del bilancio consuntivo
dell'esercizio trascorso e presentare il bilancio preventivo
per l'esercizio successivo.
Al termine del dibattito egli sottopone la relazione e i
bilanci all'approvazione dell'Assemblea e, in caso di voto
favorevole a maggioranza, rimane confermato nella carica per
un altro anno.
Ove l'Assemblea non approvi la relazione del Presidente e i
bilanci, egli dovrà, seduta stante, richiedere mediante
votazione a scrutinio segreto, cui partecipano tutti i Soci
ordinari e assimilati presenti o rappresentati per delega
aventi diritto di voto (art. 25, n. 10) la designazione di
altro Socio da proporre alla Presidenza Nazionale per la
nomina a Presidente, in sua sostituzione.
Qualora il Presidente , per altro motivo, non voglia
proseguire nell'espletamento del mandato, dovrà similmente
procedere a richiedere la designazione di altro Socio,
nell'ambito di una Assemblea da tenersi entro trenta giorni
dalla decisione.
Nel caso in cui il Presidente non voglia o non possa
adempiere alle incombenze di cui sopra nei tempi prescritti,
l'iniziativa verrà assunta dal Delegato Regionale; questi
potrà, in ogni caso, proporre per l'incarico, autonomamente,
la designazione di persona di sua fiducia.
L'Assemblea di cui al precedente secondo comma può essere
altresì convocata per disposizione della Presidenza
Nazionale o a richiesta di un decimo dei Soci ordinari e
assimilati iscritti alla Delegazione.
Copia del verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso, per
i provvedimenti conseguenti, alla Presidenza Nazionale e,
per conoscenza, al Delegato regionale.
4. Allorché la Delegazione ha superato il numero di
50 Soci ordinari e assimilati iscritti, il Presidente
richiede alla Presidenza Nazionale di convocare l'Assemblea
dei Soci per la trasformazione in Sezione, come previsto dal
precedente art. 24, n. 3.
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Art. 33 - Delegati scolastici
L.N.I.
1. I Delegati scolastici L.N.I.
sono nominati, fra il personale docente di una scuola o
istituto di istruzione, dal Presidente Nazionale, su
segnalazione dei Capi d'istituto o dei Presidenti delle
strutture periferiche o a richiesta degli stessi.
Essi hanno il compito di svolgere nella propria scuola
azione promozionale intesa a diffondere fra i giovani
studenti l'amore per il mare, la conoscenza dei problemi
marittimi, la protezione dell'ambiente marino, incentivando
altresì l'interesse per gli sport ed il diporto nautico
quale forma di sana utilizzazione del tempo libero.
2. La loro azione promozionale, da svolgere in
collaborazione con la Presidenza Nazionale, con il Delegato
regionale e con i Dirigenti delle strutture periferiche, si
estrinseca in varie iniziative, fra le quali:
a) partecipazione degli studenti a corsi di
avviamento agli sport nautici o di perfezionamento svolti
dalle strutture periferiche, ad uscite in mare con
imbarcazioni sociali, a visite alle sedi nautiche
periferiche della L.N.I., visite ad infrastrutture portuali,
cantieri navali e ad unità navali;
b) organizzazione di conferenze, seminari, concorsi
di carattere culturale a premi su temi di carattere
marinaro, proiezioni di documentari, distribuzione gratuita
di materiale di propaganda;
c) incentivazione della partecipazione, con le
modalità diramate annualmente dalla Presidenza Nazionale con
apposita circolare, degli studenti ai corsi estivi di vela,
canottaggio e canoa presso i CENTRI NAUTICI della Lega
Navale Italiana - denominati "Vacanze Sport" - di cui al
successivo art. 35, n. 5;
d) sensibilizzazione degli studenti verso la
protezione dell'ambiente marino ed acque interne,
richiedendo eventualmente alla struttura periferica i
supporti didattici, filmati, conferenzieri.
Promuovere ed in ogni caso partecipare ad azioni di pulizia
di tratti di spiaggia, di rive di corsi d'acqua e di
monitoraggio di fonti inquinanti, in accordo con gli Enti
locali, le strutture periferiche, le associazioni ecologiche
e gli Uffici circoscrizionali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
e) partecipazione degli studenti meritevoli degli
Istituti Nautici al concorso bandito annualmente dalla
Presidenza Nazionale, in accordo con le Società di
Navigazione, per imbarchi premio d'istruzione, completamente
gratuiti, in qualità di "allievi in soprannumero";
f) iscrizione alla Lega Navale Italiana degli
studenti medi come "Soci studenti", fermo restando il
rispetto del carattere assolutamente volontario di tale
forma di tesseramento. I Delegati scolastici devono
trasmettere alla Presidenza Nazionale, sugli appositi
moduli, gli elenchi dei Soci studenti, unitamente alle
simboliche quote associative che comprendono l'abbonamento
alla rivista mensile "LEGA NAVALE";
g) illustrazione dei compiti in pace ed in guerra
delle Forze Navali e della necessità che l'Italia abbia una
efficiente Marina Militare. In accordo con i Capi d'istituto
e con le strutture periferiche, i Delegati scolastici
potranno organizzare incontri fra le scolaresche ed oratori
della L.N.I. o del Ministero della Difesa con proiezioni di
filmati, visite dei giovani Soci studenti ad Istituzioni
militari della Marina, a navi militari con eventuali uscite
in mare, ad arsenali e musei navali.
3. I Delegati scolastici ricevono in omaggio dalla
Presidenza Nazionale una speciale tessera equiparata alla
tessera di Socio ordinario della L.N.I. nonché l'abbonamento
al periodico "LEGA NAVALE" per il periodo durante il quale
assolvono l'incarico.
Essi possono iscriversi, a tutti gli effetti, come Soci
ordinari della struttura periferica della sede con le
modalità indicate nel precedente art. 5, venendo dispensati
dal pagamento della quota associativa fermo restando il
pagamento delle quote di cui all'art. 6, n. 4.
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Art. 34 - Amministrazione
delle strutture periferiche
1. Le strutture periferiche, per
la gestione autonoma del loro patrimonio e delle proprie
disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 32 dello
Statuto, e per l'adempimento degli obblighi da esse assunti
nei confronti di terzi, ivi incluso eventuale personale
dipendente, sono soggette a tutti gli adempimenti previsti
dalle leggi vigenti in materia assicurativa e tributaria.
I Presidenti di Sezione, come amministratori delle strutture
periferiche, sono soggetti al controllo del Collegio dei
Revisori dei Conti, cui devono sottoporre i propri libri
contabili, per l'accertamento della regolarità delle
scritture e per le verifiche periodiche di cassa.
2. I Presidenti di Sezione e Delegazione assumono la
responsabilità di gestori di cose altrui e sono, perciò,
obbligati a rendere annualmente il conto della propria
gestione all'Assemblea dei Soci, mediante la presentazione
dei bilanci consuntivo, finanziario e patrimoniale, chiusi
al 31 dicembre di ciascun anno.
Essi sono altresì tenuti a presentare all'Assemblea dei Soci
della struttura periferica il bilancio preventivo per l'anno
successivo, con una relazione illustrativa dei programmi e
delle realizzazioni che intendono perseguire con i fondi a
disposizione. Non è ammesso che il bilancio preventivo
chiuda in passivo, quindi tutte le spese debbono essere
coperte dalle entrate.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno, un prospetto dei
dati contabili relativi alla chiusura dell'esercizio,
firmato dal Dirigente della struttura periferica (e dai
Revisori dei Conti, per le Sezioni), deve essere inviato
alla Presidenza Nazionale per la vigilanza sull'impiego dei
fondi disponibili ai fini del conseguimento delle finalità
istituzionali del Sodalizio e per l'invio dei dati
riassuntivi alla Corte dei Conti. Del pari entro il 30
settembre deve essere inviato alla Presidenza Nazionale
copia del bilancio di previsione per l'anno successivo.
Detti bilanci debbono essere compilati secondo gli schemi
riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato B).
4. I Dirigenti hanno l'obbligo di destinare i fondi
sociali esclusivamente all'assolvimento degli scopi
istituzionali e a far fronte alle spese funzionali della
struttura periferica, secondo l'ordine di priorità stabilito
dalla Presidenza Nazionale, e devono contenere le spese
entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
5. L'esigenza di effettuare spese in eccedenza ai
limiti suddetti deve esser preventivamente prospettata alla
Presidenza Nazionale, illustrandone i motivi ed il piano di
finanziamento pluriennale approvato dall'Assemblea dei Soci,
con il quale si intende fronteggiare dette spese.
Ove sia ritenuto opportuno finanziare, in parte o in tutto,
un piano pluriennale di potenziamento si potrà ricorrere al
finanziamento da parte dei Soci della Sezione. Detti
finanziamenti saranno improduttivi di interessi: le somme
saranno restituite non appena cesserà lo stato di necessità
che ne ha provocato la richiesta e comunque entro cinque
anni salvo proroga che potrà essere concessa dal Socio. I
Soci e la Sezione possono concordare le modalità del
rimborso che non può comunque andare oltre il suddetto
termine di cinque anni. Detti finanziamenti non sono
obbligatori per i Soci. La perdita della qualità di Socio, a
qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la scadenza del
termine previsto per la restituzione delle somme da parte
della Sezione.
6. Qualora si verifichino eventi eccezionali ed
imprevedibili (quali ad esempio: mareggiate e altri eventi
naturali) che comportano gravissimi danni alle strutture
della Sezione/Delegazione (quali ad esempio: pontili, dighe
foranee, strutture a terra) tali da comportare gravissimi
pericoli di danno alle persone e alle cose e che rendano
impraticabili dette strutture sia per la Sezione/Delegazione
che per i singoli Soci con impellente necessità ed urgenza
tali da giustificare interventi immediati diretti sia
all'eliminazione del pericolo sia ad evitare l'ulteriore
danneggiamento dei manufatti, le strutture periferiche hanno
facoltà di finanziare gli interventi mediante mutui con
provvedimenti d'urgenza assunti in deroga a quanto previsto
nei commi precedenti.
7. Il fondo di gestione delle strutture periferiche è
costituito da tutti i proventi di loro competenza.
Gli introiti sono costituiti normalmente dalle quote di
associazione dei Soci ordinari e assimilati, dalle quote
suppletive di frequenza, da eventuali elargizioni di
Amministrazioni pubbliche locali o Enti pubblici, nonché da
proventi ricavati per la copertura di servizi prestati, di
attività o manifestazioni promosse a scopo di
autofinanziamento e da eventuali sovvenzioni della
Presidenza Nazionale.
8. Le Strutture Periferiche possono accettare
contribuzioni volontarie da parte di un Socio o di un gruppo
di Soci, volte alla realizzazione o al potenziamento di
infrastrutture sociali, elargite per spirito di liberalità,
senza che venga a costituirsi, sotto alcuna forma, un debito
della struttura periferica verso il Socio, o i Soci, e
quindi senza obbligo di restituzione, di interessi e di
scomputi sotto forma di fruizione privilegiata di servizi
sociali.
9. Presso le Sezioni, il Consigliere che riveste
l'incarico di Tesoriere è preposto, quale Organo esecutivo,
ai servizi amministrativi, contabili e di cassa della
struttura periferica e risponde del suo operato al
Presidente.
Egli è responsabile della corretta tenuta dei registri
contabili obbligatori: registro di cassa, inventario dei
beni mobili e immobili, ed ogni altro previsto dalle norme
tributarie e previdenziali.
10. I fondi liquidi, eccedenti le minute esigenze di
cassa, debbono essere versati presso un Istituto bancario di
diritto pubblico o presso un Ufficio postale in un conto
intestato alla struttura periferica.
Non sono ammesse speculazioni di sorta con i fondi sociali.
11. In nessun caso le strutture periferiche possono
utilizzare fondi che debbono essere versati alla Presidenza
Nazionale, specialmente se si tratta di quote dovute per
tesseramento. Contravvenire a tale norma, sancita dall'art.
32 dello Statuto, da parte del Dirigente di una struttura
periferica è motivo di deplorazione e, in caso di recidiva,
di sospensione dalla carica fatta salva l'azione
giudiziaria.
12. Le quote associative debbono essere trasmesse
alla Presidenza Nazionale entro il più breve tempo,
unitamente agli elenchi dei Soci, attenendosi alle modalità
stabilite da apposita circolare annuale della Presidenza
Nazionale.
A tal fine, i Dirigenti delle strutture periferiche devono
programmare e svolgere con impegno una intensa campagna
associativa, in modo da portare a compimento, con il maggior
anticipo possibile, le operazioni di tesseramento.
13. Sovvenzioni della Presidenza Nazionale possono
essere elargite alle strutture periferiche, purché, in
regola con le norme sul tesseramento e sull'obbligo di
trasmettere alla Presidenza Nazionale la relazione annuale
sull'attività svolta (art. 27, n. 1, lett. h) ed i bilanci
come prescritto al precedente paragrafo 3.
Dette sovvenzioni sono elargite per impianto di sede, per
potenziamento delle infrastrutture, per manifestazioni
culturali e di propaganda nelle Scuole, per finanziamento di
corsi di avviamento alla vela e al canottaggio, per acquisto
di imbarcazioni scuola, per calamità naturali o per altri
motivi di carattere istituzionale che possono essere di
volta in volta prospettati alla Presidenza Nazionale, con
esclusione di qualsiasi manifestazione di carattere mondano.
Tali sovvenzioni non possono mai avere carattere
continuativo, sono limitate alle disponibilità finanziarie
della Presidenza Nazionale e devono essere richieste in
tempo utile per essere incluse negli impegni di bilancio
dell'esercizio successivo.
14. In caso di scioglimento di una struttura
periferica, il Presidente o Commissario straordinario deve
compilare i bilanci consuntivo, finanziario e patrimoniale,
per la determinazione dell'attivo netto patrimoniale, ai
sensi dell'art. 33 dello Statuto. Non è ammessa alcuna
suddivisione fra i Soci di eventuali fondi liquidi o
proventi da alienazione dei beni patrimoniali della
struttura stessa.
15. I Presidenti delle Sezioni, previa delibera
favorevole del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle
Delegazioni e i Commissari straordinari hanno facoltà di
assumere persone stipendiate per assolvere lavori di
segreteria, di amministrazione, di guardiania, ecc. ma sono
personalmente responsabili della scrupolosa osservanza delle
norme di legge tributarie e dei contratti collettivi di
lavoro di categoria vigenti, relativi al trattamento
economico, previdenziale e assistenziale del personale
assunto.
Tutte le competenze, i contributi previdenziali e
assistenziali e l'accantonamento del fondo per il
trattamento di fine rapporto sono a carico della struttura
periferica.
16. Ad eventuali Soci collaboratori volontari, che
prestano la loro opera senza obblighi di lavoro subordinato,
possono essere corrisposti compensi, o rimborsi spese, non
costituenti emolumento, nella misura stabilita dal Consiglio
Direttivo di Sezione o dal Presidente di Delegazione o
Commissario straordinario, con l'osservanza delle vigenti
norme fiscali.
17. I Dirigenti uscenti delle Sezioni e Delegazioni
sono tenuti a dare le consegne ai Dirigenti subentranti
quando cessano dalla carica; essi devono, in particolare,
presentare un prospetto dei dati contabili della gestione
dell'anno in corso, chiuso alla data del passaggio di
consegne, e fornire tutte le delucidazioni e i documenti
relativi alla gestione amministrativa e contabile.
Di dette consegne dev'essere redatto un verbale da
conservare nella raccolta della struttura periferica. Copia
del verbale e del bilancio consuntivo deve essere inviato
alla Presidenza Nazionale e al Delegato regionale.
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Art. 35 - Istituti
dell'Associazione
1. Patrimonio morale e retaggio
storico dell'Associazione sono:
a) la denominazione "Lega Navale Italiana" (L.N.I.);
b) lo stemma e il guidone sociale (Allegato C);
c) il periodico "LEGA NAVALE", organo ufficiale
dell'Associazione, fondato nel 1897.
2. La Presidenza Nazionale è l'editrice del periodico
"LEGA NAVALE", organo ufficiale dell'Associazione, che ha
per oggetto lo sviluppo di una propaganda marinara,
informativa ed educativa, rivolta ai più larghi strati della
gioventù, la divulgazione nell'opinione pubblica di tutta la
tematica del mare e delle discipline nautiche e la
promozione fra i Soci di una coscienza e una cultura
genuinamente marinara.
Il periodico "LEGA NAVALE" è inviato a tutti i Soci
ordinari, assimilati e studenti in regola con il
tesseramento.
La Presidenza Nazionale stabilisce di anno in anno il canone
di abbonamento per i non Soci, nonché eventuali canoni
agevolati per gli Enti pubblici e gli studenti non soci.
3. La Presidenza Nazionale cura la tenuta del
"REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA LEGA NAVALE", nel quale possono
essere iscritte le navi e le imbarcazioni da diporto dei
Soci, nonché i natanti abilitati alla navigazione oltre un
miglio dalla costa.
I moduli per l'iscrizione nel Registro del Naviglio della
Lega Navale sono forniti, su richiesta, dalla Presidenza
Nazionale (Allegato D).
L'iscrizione è obbligatoria per le unità da diporto di
proprietà della struttura periferica, siano esse assegnate
dalla Presidenza Nazionale o acquistate dalla struttura
periferica con o senza contributo della Presidenza
Nazionale, e per le unità da diporto dei Soci, battenti
bandiera di uno degli Stati dell'Unione Europea, che
fruiscono o chiedono di fruire dell'assegnazione di un posto
barca (ormeggio, ancoraggio, rimessaggio, ecc.) nella sede
nautica o che intendono alzare il guidone sociale o
partecipare a regate o competizioni sportive in nome della
Lega Navale Italiana.
L'iscrizione al Registro del Naviglio ed il conseguente
diritto di usufruire del posto barca non è consentito alle
unità da diporto che siano utilizzate dai Soci per svolgere
una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi
genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura
periferica ; l'uso dei posti barca non è, inoltre,
consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai
Soci per svolgere attività agonistica in nome di circolo
nautico, associazione sportiva o istituto diverso dalla
propria struttura periferica.
Per l'assegnazione dei posti barca, le strutture periferiche
devono attenersi alle norme impartite dalla Presidenza
Nazionale, ispirate ai seguenti fondamentali principi:
a) divieto di concessione a tempo indeterminato, onde
poter consentire a tutti i Soci di accedere al beneficio;
b) formazione di graduatorie per l'occupazione dei
posti di ormeggio e per l'iscrizione nelle liste di attesa
in base ai criteri di merito da stabilire nei regolamenti
interni;
c) formale accettazione della normativa specifica, da
parte del Socio assegnatario.
L'iscrizione al Registro del Naviglio è attestato da un
certificato rilasciato dalla Presidenza Nazionale che da
diritto al socio di essere accolto con la propria
imbarcazione, in qualità di gradito ospite, presso qualunque
struttura periferica che disponga di una base nautica, a
titolo di doverosa solidarietà associativa.
In caso di passaggio di proprietà o di disarmo della unità
da diporto iscritta, il Socio proprietario, o la struttura
periferica, deve darne comunicazione alla Presidenza
Nazionale, restituendo il certificato di iscrizione, per
l'annullamento o la voltura.
I guidoni da alzare a riva ed il guidoncino autoadesivo da
applicare sul mascone a sinistra o sullo specchio di poppa,
sono forniti a pagamento dalla Presidenza Nazionale.
L'uso del guidone sociale è altamente raccomandato ai Soci;
inalberare il guidone della Lega Navale, infatti, è un
efficace atto di propaganda per il Sodalizio, che impegna i
Soci alla più leale e scrupolosa osservanza delle norme che
regolano l'attività nautica in mare e nei porti e li stimola
alla pratica attuazione di ogni forma di cameratismo e di
solidarietà nei confronti di chiunque va per mare, con la
coscienza di rappresentare una Associazione di antiche e
prestigiose tradizioni marinare.
E' abusivo l'uso del guidone della Lega Navale Italiana da
parte di chi non è in possesso della tessera sociale e del
certificato di iscrizione al Registro del Naviglio, al
corrente per l'anno in corso.
4. La Presidenza Nazionale cura la tenuta dell'ALBO
DEGLI ESPERTI VELISTI DELLA LEGA NAVALE, nel quale possono
essere iscritti Soci che posseggono riconosciute doti di
esperto navigatore a vela e che siano in possesso della
abilitazione al comando di unità da diporto a vela.
I Soci "esperti velisti" sono muniti dalla Presidenza
Nazionale di apposito attestato che li abilita a ricoprire
incarichi di istruttori ed esaminatori presso le scuole per
il conseguimento della patente nautica, in base alle vigenti
norme sulla navigazione da diporto, e presso i corsi di
avviamento alla vela, e i Centri Nautici di cui al
successivo n. 5.
Per l'iscrizione all'Albo degli esperti velisti, il Socio
deve presentare domanda, corredata del Libretto di
Navigazione a vela, alla Presidenza Nazionale negli appositi
moduli prestabiliti, tramite la struttura periferica presso
la quale è iscritto, la quale, dopo aver accertato nel Socio
il possesso dei requisiti necessari, deve apporre in calce
alla domanda il proprio obbligatorio parere firmato dal
Dirigente (Allegato E).
5. I Centri Nautici della Lega Navale, di cui agli
articoli 24 dello Statuto e 2, n. 3 lett. d) del
Regolamento, presso i quali vengono svolti corsi di
avviamento agli sport nautici, hanno lo scopo di dare ai
giovani in età scolare una iniziale formazione marinara e
una sana ricreazione, con modica spesa.
Le norme per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione
dei Centri Nautici sono contenute nel "Regolamento dei
Centri Nautici della Lega Navale Italiana".
6.I Centri Culturali della Lega Navale di cui agli
articoli 24 dello Statuto e 2, n. 3 lett. h) del Regolamento
hanno lo scopo di svolgere attività culturali
prevalentemente in campo ecologico-ambientale, rivolte
essenzialmente ai giovani.
Le norme per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione
dei Centri Culturali sono contenute nel "Regolamento dei
Centri Culturali della Lega Navale Italiana".
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