|
Art. 1
La Lega Navale Italiana, fondata a La
Spezia nell'anno 1897 ed eretta in Ente Morale con regio
decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è un'Associazione
apolitica, senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini
italiani che volontariamente intendono perseguire gli scopi
enunciati dal presente Statuto. L’Associazione ha sede in
Roma.
|
|
Art. 2
La Lega Navale Italiana ha lo scopo di
diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i
giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi
marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela
dell'ambiente marino e delle acque interne, agli effetti
della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al
progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno
nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.
La Lega Navale Italiana sviluppa le iniziative promozionali,
culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e
didattiche idonee al conseguimento degli scopi
dell'Associazione: promuove e sostiene la pratica del
diporto e delle altre attività nautiche; promuove e sviluppa
anche corsi di formazione professionale nel quadro della
vigente normativa.
La Lega Navale Italiana opera anche di concerto con le
amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le
Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali
Marittime straniere.
|
|
Art. 3
I Soci sono la forza vitale
dell'Associazione; essi devono impegnarsi nelle attività
volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà,
passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo
spirito dell'Associazione stessa, con l'apporto della
propria preparazione culturale marittima ed esperienza, ed
anche rendendo disponibili le imbarcazioni di proprietà.
Per lo sviluppo in comune delle attività suddette ed in
particolare della propaganda marinara, i Soci si riuniscono
in Sezioni e Delegazioni, che sono le strutture portanti
attraverso le quali l'associazione persegue le proprie
finalità.
|
|
Art. 4
Gli organi collegiali centrali della Lega
Navale Italiana sono i seguenti:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
|
|
Art. 5
La Lega Navale Italiana, preposta a
servizi di pubblico interesse a norma della legge 20 marzo
1975, n. 70, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della
Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai quali compete il potere di approvazione dei bilanci e
rendiconti, fermo restando ogni ulteriore adempimento
previsto dalla normativa vigente.
|
|
Art. 6
Possono essere Soci della Lega Navale
Italiana i cittadini italiani di specchiata onorabilità e
gli enti nazionali aventi sede nello Stato o all'estero. I
Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) onorari - qualifica che il Consiglio Direttivo
Nazionale può conferire a persone che ricoprono alte cariche
dello Stato;
b) benemeriti - qualifica che il Consiglio Direttivo
Nazionale può conferire ai Soci che, per alte benemerenze
nel campo nazionale o anche solo nel settore marittimo o per
atti compiuti in favore dell'Associazione, donano ad essa
lustro e meritano riconoscenza;
c) sostenitori - le persone, istituti, società ed
enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento
dell'associazione;
d) ordinari - i Soci che si iscrivono alla Lega
Navale Italiana e versano la quota nazionale d'associazione
stabilita anno per anno;
e) studenti - i giovani che frequentano le scuole
pubbliche o private ed i lavoratori, fino all'età di 18
anni, che si associano volontariamente versando la quota
annua stabilita per la loro categoria.
I Soci benemeriti, sostenitori e ordinari maggiorenni godono
di identici diritti, possono ricoprire cariche sociali e
partecipano alle manifestazioni sociali secondo le norme
stabilite dal regolamento.
I Soci studenti possono prendere parte alle manifestazioni
sociali solo su invito. Dovere di tutti i Soci è quello di
impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge la Lega
Navale Italiana e non esplicare, direttamente o
indirettamente, attività in contrasto con dette finalità.
Possono essere iscritti, in qualità di Soci, i cittadini
dell'Unione Europea, in applicazione delle norme
comunitarie.
Le modalità di ammissione, la competenza a determinare la
quota associativa dovuta per ciascuna categoria e il computo
dell'anzianità dei Soci sono stabiliti dal regolamento.
|
|
Art. 7
Il Socio che scientemente compie azioni
contrarie alle finalità dell'Associazione o commette gravi
infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è
passibile di provvedimento disciplinare. Il regolamento
stabilisce la competenza, le procedure e gli effetti
dell'azione disciplinare di cui al precedente comma. I
provvedimenti disciplinari che possono essere comminati ai
Soci sono i seguenti:
a) la deplorazione;
b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di
Socio;
c) la radiazione.
|
|
Art. 8
La qualità di Socio viene a cessare:
a) per dimissioni volontarie;
b) per morosità;
c) per radiazione.
Le modalità e la competenza a determinare la cessazione
dalla qualità di Socio sono stabilite dal regolamento.
|
|
CAPO III
Degli Organi collegiali centrali |
|
Art. 9
L’Assemblea Generale dei Soci, come
organo sovrano dell'Associazione, stabilisce le linee
programmatiche del Sodalizio. Inoltre delibera:
a) sulle proposte di eventuali modifiche dello
Statuto Statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro
della Difesa e del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
b) sugli argomenti di interesse generale
dell'Associazione iscritti all'ordine del giorno su proposta
del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Strutture
Periferiche aventi diritto al voto nell'Assemblea Generale.
All'Assemblea Generale dei Soci devono essere sottoposti la
relazione del Presidente Nazionale circa l'andamento morale
ed economico dell'associazione, il bilancio preventivo e il
conto consuntivo, ai fini della programmazione prevista dal
primo comma.
|
|
Art. 10
L'Assemblea Generale dei Soci è
convocata, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di
maggio; ad essa possono intervenire tutti i Soci iscritti
alla Lega Navale Italiana, nonché i rappresentanti degli
enti associati.
All'Assemblea Generale dei Soci partecipano di diritto il
Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il
Direttore Generale, i membri del Consiglio Direttivo
Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti e i Delegati
regionali.
All'Assemblea Generale dei Soci hanno diritto di voto
soltanto i rappresentanti delle Strutture Periferiche,
designati secondo le norme stabilite dal regolamento.
Ai rappresentanti delle Sezioni aventi diritto di voto ed ai
partecipanti di diritto, qualora risiedano in località
diversa da quella ove si svolge l'Assemblea, spetta il
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nella
misura da determinarsi dal regolamento.
|
|
Art. 11
L’Assemblea Generale straordinaria dei
Soci è convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un
decimo dei Soci, tra benemeriti, vitalizi, sostenitori e
ordinari, oppure dal Consiglio Direttivo Nazionale. La
richiesta, in ogni caso, deve essere motivata.
|
|
Art. 12
Le modalità per la convocazione delle
Assemblee ordinarie e straordinarie, per lo svolgimento dei
lavori, per l'esercizio del diritto di voto e per la
validità delle votazioni, sono stabilite dal regolamento.
|
|
Art. 13
Il «referendum » dei Soci si attua,
secondo le modalità stabilite dal regolamento, tutte le
volte che il Consiglio Direttivo Nazionale o l'Assemblea
Generale dei Soci lo ritenga necessario, o quando è
richiesto, su un determinato argomento, da almeno un decimo
dei Soci fra benemeriti, vitalizi, sostenitori e ordinari.
|
|
Art. 14
Il Consiglio Direttivo Nazionale è
costituito da:
a) il Presidente Nazionale, che lo presiede;
b) il Vice Presidente Nazionale;
c) un rappresentante del Ministero della Difesa;
d) un rappresentante del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
e) da nove rappresentanti delle Sezioni, eletti
secondo le modalità stabilite dal regolamento, in modo da
assicurare una equa rappresentanza regionale. I membri del
Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
|
|
Art. 15
Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta
le deliberazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti per gli enti pubblici e quelle necessarie per
l'attuazione delle linee programmatiche stabilite
dall'Assemblea Generale dei Soci.
Delibera inoltre sugli argomenti assegnati alla sua
competenza dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con
decreto del Ministro della Difesa di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è nominato un
commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Il commissario può rimanere
in carica per non più di dodici mesi, entro i quali dovranno
essere ricostituiti gli organi statutari.
Le modalità per la convocazione del Consiglio Direttivo
Nazionale, la validità delle sedute e delle votazioni sono
stabilite dal regolamento.
|
|
Art. 16
Il controllo finanziario e contabile
della gestione della Presidenza Nazionale della Lega Navale
Italiana è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti,
composto di tre membri effettivi e un membro supplente. Il
Presidente del Collegio è designato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Gli altri due membri
effettivi e quello supplente sono scelti tra gli iscritti al
Registro dei Revisori Contabili o tra persone in possesso di
specifica professionalità.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sono
nominati con decreto dei Ministri vigilanti, per la durata
di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.
|
|
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è costituito da
tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, scelti fra i Soci che, per competenza
giuridica e per doti morali siano ritenuti idonei a
ricoprire la carica.
Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che
sorgono fra i Soci e l'associazione o fra le strutture
periferiche e ne comunica la soluzione e i provvedimenti
alla Presidenza Nazionale per l'ulteriore corso a termini di
regolamento; esso decide, altresì, quando richiesto, in
seconda istanza sulle controversie per le quali, ai sensi
del successivo art. 28, si sia pronunciato il
Collegio dei Probiviri della Sezione.
L’Appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con
qualsiasi altra carica sociale; i membri durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati. Ai membri del
Collegio dei Probiviri spetta il rimborso delle spese
sostenute per partecipare alle riunioni, nella misura
determinata dal regolamento.
|
|
CAPO IV
Della Presidenza Nazionale |
|
Art. 18
La Lega Navale Italiana è retta dal
Presidente Nazionale, che ne ha la rappresentanza legale;
egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale,
emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo
Nazionale e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e
dal regolamento o, per delega, dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è
sostituito dal Vicepresidente Nazionale.
La nomina del Presidente Nazionale è effettuata, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato
Maggiore della Marina ed acquisito il concerto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Vicepresidente Nazionale è nominato con decreto del
Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore
della Marina, di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati
una sola volta.
|
|
Art. 19
Il Presidente Nazionale ha facoltà di
nominare in ogni regione, o per zone comprendenti più
regioni limitrofe, un delegato regionale con l'incarico di
curare, in sua rappresentanza, i rapporti della Lega Navale
Italiana con le autorità locali, di coordinare le attività
delle Sezioni e Delegazioni della sua giurisdizione e di
proporne la costituzione o la trasformazione o lo
scioglimento.
Il Delegato regionale è coadiutore e consulente della
Presidenza Nazionale; egli assolve gli incarichi che possono
essergli affidati, a termini di regolamento, nella zona di
sua competenza.
Il Delegato regionale presta la sua opera con le modalità ed
i rimborsi stabiliti dal Regolamento. Per gli incarichi
espletati fuori dalla propria residenza ha diritto al
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute,
nella misura determinata dal regolamento.
I Delegati regionali durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
|
|
Art. 20
All'unico ufficio dirigenziale della
Presidenza Nazionale è preposto il Direttore Generale della
Lega Navale Italiana, nominato, su proposta del Presidente
Nazionale, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Direttore Generale, purché in possesso di adeguati
requisiti tecnico-professionali, è assunto, anche tra i
funzionari della Presidenza Nazionale, nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente.
Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore
Generale è stabilito a termini di legge.
|
|
Art. 21
Il Direttore Generale provvede alla
trattazione degli affari in generale e all'esecuzione delle
direttive del Presidente Nazionale, coordinandone
l'applicazione in ambito nazionale. E' preposto a tutti gli
uffici della Presidenza Nazionale ed espleta le funzioni che
gli derivano dalla Legge 20 marzo 1975, n.70 nonché dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare
dirige il funzionamento dei servizi amministrativi e
contabili della Presidenza Nazionale, gestisce le risorse
finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio di
previsione, mediante l'adozione di autonomi atti
amministrativi e risponde dei risultati conseguiti in
attuazione delle finalità istituzionali e delle direttive
fissate dal Presidente Nazionale.
Il Direttore Generale interviene come relatore, con voto
consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
e all'Assemblea Generale dei Soci.
|
|
Art. 22
L'Organizzazione degli uffici della
Presidenza Nazionale, nell'ambito dei quali viene
individuato l'ufficio per le relazioni con il pubblico ai
sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, lo stato giuridico degli impiegati, la composizione
degli organi interni del personale, sono regolati
dall'ordinamento dei servizi e dal regolamento organico del
personale, resi esecutivi in applicazione delle leggi
vigenti per gli enti pubblici.
La Presidenza Nazionale, allorquando necessario e per
motivate esigenze, conferisce incarichi professionali, a
titolo oneroso, che non diano luogo a rapporto di lavoro
subordinato, a non oltre cinque esperti delle materie di
competenza istituzionale; le modalità di conferimento, la
durata dell'incarico e la retribuzione sono disciplinate dal
regolamento.
La Presidenza Nazionale, per lo svolgimento di incarichi
diretti al perseguimento dei fini associativi della Lega
Navale Italiana, può avvalersi di Soci collaboratori
volontari con le modalità e i rimborsi stabiliti dal
regolamento.
|
|
Art. 23
Al Presidente Nazionale e al
Vicepresidente Nazionale spetta un'indennità di carica da
determinarsi a norma delle vigenti disposizioni.
Ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e del
Collegio dei Revisori dei Conti è attribuito, per ogni
seduta, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito
con decreto del Ministro della Difesa e del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei criteri
fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli stessi, qualora risiedono in località diversa da quella
ove si svolge la seduta, spetta il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute, nella misura
determinata dal regolamento.
|
|
CAPO V
Delle strutture periferiche |
|
Art. 24
Le strutture periferiche della Lega
Navale Italiana, in Italia e all'estero, sono:
a) le Sezioni della Lega Navale, ove il numero dei
Soci ordinari e sostenitori sia superiore a cinquanta;
b) le Delegazioni della Lega Navale, ove il numero
dei Soci ordinari e sostenitori sia compreso fra venticinque
e cinquanta.
Le norme per l'istituzione delle suddette strutture
periferiche sono stabilite dal regolamento;
Le strutture periferiche istituite all'estero sono rette da
uno speciale ordinamento che è parte integrante del
Regolamento al presente Statuto;
c) i Centri Nautici istituiti dalla Presidenza
Nazionale alle proprie dipendenze, per il conseguimento
delle finalità enunciate nel precedente art. 2, con
il compito di svolgere corsi di avviamento agli sport
nautici riservati ai giovani, organizzati in soggiorni
estivi a carattere nazionale.
L'apposito regolamento stabilisce le norme per l'istituzione
dei Centri Nautici, le modalità di partecipazione ai corsi,
il loro programma, le norme amministrative di gestione e di
corresponsione dei compensi al Direttore e al personale
addetto ai corsi ed ai servizi.
d) i Centri Culturali, istituiti dalla Presidenza
Nazionale alle proprie dipendenze, per il conseguimento
delle finalità di cui al secondo comma del precedente
articolo 2 con il compito di svolgere attività culturali
prevalentemente in campo ecologico-ambientale, rivolte
essenzialmente ai giovani e realizzate anche in
collaborazione con Istituzioni Scolastiche o altri Enti
Pubblici o Privati.
L'Istituzione ed il funzionamento dei Centri Culturali sono
stabiliti da apposito Regolamento.
|
|
Art. 25
Le Sezioni della Lega Navale Italiana
sono rette da un Presidente che ha la rappresentanza legale
della struttura periferica.
Gli organi collegiali della Sezione sono:
a) l'Assemblea dei Soci della Sezione;
b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
|
|
Art. 26
L’Assemblea dei Soci della Sezione
delibera sulla programmazione delle attività della Sezione,
sull'azione svolta nell'anno precedente per il conseguimento
delle finalità statutarie, sulla gestione finanziaria
(relazioni, bilanci preventivi e consuntivi della Sezione) e
sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
Generale dei Soci.
Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo di Sezione, del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri, con le modalità stabilite dal regolamento.
Il regolamento detta le norme per la convocazione
dell'Assemblea dei Soci e per il suo svolgimento. La
designazione degli eletti alle cariche deve essere
convalidata dalla Presidenza Nazionale, ai fini del
controllo della regolarità delle procedure seguite.
|
|
Art. 27
Il Consiglio Direttivo di Sezione è
presieduto dal Presidente della struttura periferica; esso è
composto da un numero di membri variabile da tre a nove
consiglieri secondo le esigenze della Sezione, elevabili a
undici in quelle con più di mille Soci.
Esso elegge nel suo seno il Presidente della Sezione e
distribuisce le altre cariche fra i Consiglieri con le
modalità previste dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo di Sezione coadiuva il Presidente
nella direzione della Sezione e adotta le deliberazioni
sugli argomenti assegnati alla sua competenza dal
regolamento. I membri del Consiglio Direttivo sono
responsabili in solido con il Presidente per le
deliberazioni prese collegialmente sulla gestione della
Sezione.
I membri del Consiglio Direttivo di Sezione prestano la loro
opera gratuitamente, restano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
|
|
Art. 28
Il Collegio dei Revisori dei Conti
esercita il controllo finanziario e contabile della Sezione,
con le modalità stabilite dal regolamento.
Il Collegio dei Probiviri, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento, decide sulle controversie tra gli
organi della Sezione e i Soci e fra singoli Soci, dopo aver
esperito ogni tentativo di composizione della vertenza.
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri di Sezione
può essere opposto appello con le modalità stabilite dal
regolamento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri sono composti ciascuno da tre membri effettivi ed
un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente,
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
|
|
Art. 29
Nel caso di dimissioni di uno o più
membri del Consiglio Direttivo di Sezione o del Collegio dei
Revisori dei Conti o dei Probiviri, si provvede alla loro
sostituzione con Soci che, in ciascuna lista, abbiano
riportato nelle ultime elezioni un numero di voti
immediatamente inferiore.
Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri
del Consiglio Direttivo di Sezione si procede a nuove
elezioni.
|
|
Art. 30
Il Presidente Nazionale, in relazione a
difficoltà accertate circa la costituzione di un Consiglio
Direttivo di Sezione o quando questo non svolga opera
consona allo Statuto dell'Associazione o si dimostri
inattivo, ha facoltà di dichiararlo decaduto e di nominare
un Commissario Straordinario alle proprie dipendenze, con il
compito di riorganizzare la Sezione o di proporre la
trasformazione in Delegazione o lo scioglimento.
Il Commissario Straordinario presta la sua opera
gratuitamente e dura in carica fino alla ricostituzione
degli organi sociali o allo scioglimento della Sezione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di sciogliere
le Sezioni e Delegazioni che si dimostrino particolarmente
inattive o di trasformare le Sezioni in Delegazioni quando
il loro numero di soci iscritti risulti inferiore a
cinquanta per più di tre anni.
Il Presidente Nazionale, in relazione a difficoltà accertate
circa la costituzione di un Consiglio Direttivo di Sezione o
quando questo non svolga opera consona allo Statuto
dell'Associazione o si dimostri inattivo, ha facoltà di
dichiararlo decaduto e di nominare un Commissario
Straordinario alle proprie dipendenze, con il compito di
riorganizzare la Sezione o di proporre la trasformazione in
Delegazione o lo scioglimento.
Il Commissario Straordinario presta la sua opera
gratuitamente e dura in carica fino alla ricostituzione
degli organi sociali o allo scioglimento della Sezione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di sciogliere
le Sezioni e Delegazioni che si dimostrino particolarmente
inattive o di trasformare le Sezioni in Delegazioni quando
il loro numero di soci iscritti risulti inferiore a
cinquanta per più di tre anni.
|
|
Art. 31
Le Delegazioni della Lega Navale sono
rette da un Presidente, nominato dalla Presidenza Nazionale,
con l'incarico di promuovere l'iscrizione dei Soci, in modo
da raggiungere le condizioni di fondare una Sezione.
Il Presidente della Delegazione ha la piena responsabilità
della gestione della Delegazione cui è preposto, dura in
carica a tempo indeterminato e presta la sua opera
gratuitamente.
|
|
Art. 32
Le Sezioni e Delegazioni della Lega
Navale possono avere patrimonio proprio e godono di
autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle
proprie disponibilità finanziarie.
Le Sezioni e Delegazioni devono versare alla Presidenza
Nazionale, nei termini stabiliti dal regolamento, le
aliquote annualmente dovute delle quote associative; in
nessun caso dette aliquote possono essere trattenute dalle
strutture periferiche a compensazione di eventuali crediti o
per qualsiasi altra causa.
|
|
Art. 33
In caso di scioglimento di una struttura
periferica, l'attivo netto patrimoniale risultante dalla
chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi
finanziari presso la Presidenza Nazionale, a credito di un
conto intestato alla struttura periferica disciolta, per
l'eventualità della sua ricostituzione. Allo scadere del
predetto termine la somma accantonata è versata a favore del
patrimonio della Lega Navale Italiana.
|
|
CAPO VI
Patrimonio e Amministrazione |
|
Art. 34
La gestione del patrimonio della Lega
Navale Italiana è competenza della Presidenza Nazionale, nei
limiti del presente Statuto e del Regolamento. Il patrimonio
comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli
investimenti mobiliari, le quote dei Soci vitalizi e le
altre disponibilità liquide, secondo la classificazione
prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti per
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.
|
|
Art. 35
Le rendite patrimoniali, il contributo
dello Stato e quelli eventuali di altre amministrazioni o di
enti pubblici, le aliquote sulle quote associative, i
contributi dei soci sostenitori, nonché le entrate comunque
derivanti dall'esercizio delle varie attività costituiscono
il fondo di esercizio della Presidenza Nazionale per il
conseguimento degli scopi statutari, in base al predisposto
bilancio di previsione.
L'attività finanziaria e amministrativo contabile, la tenuta
delle scritture contabili e la compilazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, sono regolati dalla
normativa vigente sull'amministrazione e contabilità degli
Enti Pubblici.
E' facoltà della Presidenza Nazionale adottare regolamenti
di contabilità ispirati a concetti civilistici e recanti,
ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
norme vigenti. In tal caso i predetti regolamenti sono
soggetti all'approvazione del Ministero della Difesa e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
|
|
Art. 36
Nel caso di avanzo economico, il
Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota annuale da
devolvere per la costituzione o l'integrazione del fondo di
riserva.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora dal conto
consuntivo risulti un disavanzo economico, può deliberare la
relativa copertura mediante il prelevamento della somma
occorrente dal fondo di riserva.
|
|
Art. 37
Le norme regolamentari di esecuzione del
presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo
Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale.
|
|
Art. 38
Con l'approvazione del presente Statuto è
abrogato lo Statuto approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1985, n. 531 e sue successive
modificazioni.
|
|