Regolamento per igruppi sportivi L.N.I.
(Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 7 aprile 1990, ai sensi dell'art. 24, n. 6 del Regolamento allo Statuto)

 



 
Art. 1
1. Gruppi sportivi sono istituiti allo scopo di promuovere e sviluppare gli sport nautici (vela, canottaggio e canoa, motonautica, pesca sportiva e attività subacquee, nuoto etc.). 1 Gruppi sportivi possono sorgere per iniziativa di qualsiasi struttura periferica dalla quale vengono a dipendere organicamente e amministrativamente.
Nel caso di istituzione di Gruppi sportivi presso Delegazioni o Sezioni a regime commissariale, le attribuzioni previste dal presente regolamento per il Consiglio Direttivo di Sezione e per il Consigliere agli sport sono di competenza, rispettivamente del Presidente della Delegazione e del Commissario straordinario.


 


 
Art. 2
1. La struttura periferica che intende istituire uno o più Gruppi sportivi (uno per ciascuna specialità sportiva) deve richiederne la preventiva autorizzazione alla Presidenza Nazionale, specificando:
 - la specie di sport che intende promuovere;
 - l'ubicazione, in prossimità di acque libere o lidi marini, della sede
   nautica e dei locali destinati all'attività del gruppo sportivo, il materiale e    le attrezzature di cui dispone o il modo e i mezzi finanziari con cui
   procacciarli;
 - la presenza, o meno, di soci qualificati a svolgere attività didattica nelle    scuole di avviamento allo sport oggetto del Gruppo sportivo;
 - il numero dei soci sportivi componenti il Gruppo.
2. I Gruppi sportivi sono parte integrante e vitale della struttura periferica presso cui sono istituiti, per cui la loro attività rivolta al conseguimento delle finalità statutarie dev'essere armonicamente inserita nell'attività generale della struttura periferica stessa.
Per potenziare tale attività, i dirigenti devono indirizzare la loro azione verso la creazione di strutture idonee al loro svolgimento, cercando di ottenere una sede nautica in modo da offrire ai soci sportivi le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici e marinareschi necessari.


 


 
Art. 3
1. Possono far parte di ciascun Gruppo sportivo i Soci della Lega Navale regolarmente iscritti presso la struttura periferica.
I soci del Gruppo sportivo si dividono in:
 a) soci sportivi: sono i soci ordinari e familiari di età superiore ai 18 anni che intendono praticare gli sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome della Lega Navale, a regate nazionali e internazionali organizzate dalle Federazioni sportive del CONI e dalla struttura periferica;
 b) soci diportisti: sono i soci ordinari e familiari che intendono praticare gli sport nautici per diporto, partecipando anche a regate sociali organizzate dalla struttura periferica;
 c) soci juniores: sono i soci ordinari e familiari di età compresa fra i 14 anni compiuti e i 18 anni che intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, sia in campo agonistico in nome della Lega Navale.
(Vedi NOTA n. 1 in Appendice)
 d) soci cadetti: sono i soci familiari di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 anni che intendono addestrarsi nell'attività sportiva e frequentano effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici organizzati dalla struttura periferica.
(Vedi NOTA n. 2 in Appendice)
2. I soci aggregati della Lega Navale, i quali per regolamento non fanno parte della struttura periferica, possono essere invitati, tramite i Delegati scolastici e i Capi d'istituto,a partecipare alle manifestazioni che, per loro natura, sono più adatte ad interessarli. La struttura periferica può consentire che i soci aggregati possano far parte del Gruppo sportivo in una delle suddette categorie, per la frequenza a corsi di avviamento a sport nautici, verso pagamento della quota stabilita per il tesseramento al Gruppo stesso, salvo diversi accordi con i Capi d'Istituto.
3. I soci di età inferiore ai 18 anni debbono presentare la domanda di iscrizione al Gruppo sportivo, firmata da chi esercita la podestà dei genitori, nella quale deve essere dato esplicitamente l'assenso a svolgere l'attività sportiva. Tutti i soci del Gruppo sportivo, secondo l'età e il sesso e in relazione allo sport praticato, sono tenuti all'osservanza delle norme per la tutela sanitaria della attività agonistica emanate dal Ministero della Sanità.
(Vedi NOTA n. 3 in Appendice)
In ogni caso, l'uso di imbarcazioni, natanti o tavole a vela, ormeggiati o depositati presso la sede nautica, da parte di soci familiari di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per iscritto da chi ne ha la potestà (art. 316 C.C.).


 


 
Art. 4
1. I soci dei Gruppi sportivi sono muniti di una speciale tessera, fornita dalla struttura periferica, e per essi è istituito un distintivo a guidone. Le quote per il tesseramento al Gruppo sportivo sono stabilite, per ciascuna delle suddette categorie di soci, dal Consiglio Direttivo di Sezione e di esse nessuna percentuale è dovuta alla Presidenza Nazionale.
2. Le ammissioni di soci al Gruppo sportivo possono essere temporaneamente sospese, quando il loro numero supera la capacità ricettiva dei locali o la disponibilità di istruttori e di materiale sportivo.


 


 
Art. 5
1. Il titolare della struttura periferica (Presidente o Commissario straordinario è il responsabile verso la Presidenza Nazionale dell'attività svolta e dell'efficienza dei Gruppi sportivi istituiti.
2. Presso le Sezioni a regime normale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, un membro del Consiglio Direttivo deve essere preposto ai Gruppi sportivi con l'incarico di Consigliere agli sport. L'azione di coordinamento e di controllo è svolta, tramite detto consigliere, dal Consiglio Direttivo di Sezione che emana le direttive e approva i programmi operativi di ciascun Gruppo e le relative assegnazioni finanziarie da stanziare in bilancio.


 


 
Art. 6
1. Il Consigliere agli sport è responsabile dell'osservanza del vigente "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" per le imbarcazioni e i natanti di proprietà della Sezione; egli, per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di un Direttore Tecnico per ciascun gruppo o ciascuna specialità sportiva, con o senza coadiutori.
Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori di ciascun Gruppo possono essere eletti dai soci del Gruppo stesso, ma la loro nomina deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo di Sezione, dal quale essi dipendono tramite il Consigliere agli sport. Alle elezioni del Direttore Tecnico e dei coadiutori partecipano tutti i Soci del Gruppo sportivo, esclusi i cadetti, senza limitazioni di età e di categoria di appartenenza alla struttura periferica, salvo disposizione diverse del Regolamento interno di ciascun Gruppo sportivo.
Il Direttore Tecnico e i coadiutori costituiscono nel loro insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione dei programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro esecuzione.
2. Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo di Sezione nel caso in cui esplichino, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con le finalità agonistiche ed educative del Gruppo sportivo o, manifestino inefficienza o irregolarità nel loro operato.
3. Il Consigliere agli sport, coadiuvato dal Direttore Tecnico , deve redigere, in conformità alle presenti norme, il regolamento interno di ciascun Gruppo Sportivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Egli deve, altresì, tenere aggiornato l'elenco degli "esperti velisti" soci della struttura periferica iscritti all'Albo Nazionale della Lega Navale Italiana, tenuto dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 35. n. 4 del Regolamento allo Statuto,segnalando alla stessa coloro che, cessando dalla qualità di soci della Lega Navale, devono essere cancellati dall'Albo.


 


 
Art. 7
1. Il Direttore Tecnico è, di regola, il Direttore di gara nelle regate organizzate dalla struttura periferica, egli può tuttavia richiedere al Consigliere agli sport la nomina di un direttore di gara fra i soci del Gruppo sportivo, particolarmente qualificato a ricoprire l'incarico.
2. Il Direttore di gara, di concerto con il Consigliere agli sport, predispone lo schema di Bando di regata da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, cui deve allegare un preventivo di spesa per l'organizzazione della regata stessa e il piano per il relativo finanziamento.
3. La Presidenza della struttura periferica deve altresì stipulare una polizza di assicurazione R.C. per danni a persone o cose arrecati dalle barche partecipanti, comprese quelle della giuria e del soccorso in mare, nonché per infortuni ai regatanti e a chiunque altro partecipi direttamente alla regata. L'Assicurazione deve essere limitata alle sole giornate di regata, dal momento in cui le imbarcazioni lasciano l'ormeggio per recarsi sul campo di gara fino al ritorno in banchina.
4. Il Direttore di gara è responsabile del regolare svolgimento della regata e propone al Consigliere agli sport la composizione della giuria e, se necessario, la nomina dei Commissari di gara da dislocare lungo il percorso per la sorveglianza sul rispetto, da parte dei regatanti, del regolamento di regata e delle istruzioni particolari.
5. L'art. 3, secondo comma del D.M. 15 settembre 1977, che approva il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto sancisce che le unità da diporto a motore, o a vela, o a vela con motore ausiliario, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette dalla F.I.M. , dalla F.I.V. o dalla Lega Navale Italiana, sono esenti dall'applicazione del regolamento stesso, limitatamente ai periodi di gara e di allenamento, riconosciuti dall'ente organizzatore.
(Vedi NOTA n. 4 in Appendice)
Il Direttore di gara, tuttavia, ove le condizioni di gara lo consiglino ed ove lo ritenga opportuno, può prescrivere l'obbligo di indossare la cintura di salvataggio per ogni persona a bordo delle unità partecipanti alla regata.
6. Per l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 50/1971 e del precitato art. 3 del D.M. 15 settembre 1977, il Direttore di gara rilascia la dichiarazione, da far vistare dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede della struttura periferica (Capitaneria di Porto, Uffici Circondariali, ecc.) da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica o che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
7. Per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche programmate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e dalla Lega Navale, l'art. 14 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni, oltre a disporre deroghe ad alcune norme particolari, fa esplicito rimando, nell'ultimo comma, all'osservanza dei regolamenti che disciplinano l'attività sportiva delle Federazioni e della Lega Navale Italiana.
Per quanto concerne il trattamento da riservare ai giudici, stazzatori, concorrenti e loro accompagnatori - compresi i genitori per le regate per minori - non soci, provenienti da altre sedi, valgono le seguenti norme:
 a) per le manifestazioni agonistiche programmate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e affidate all'organizzazione dei Gruppi Sportivi L.N.I. ad esse affiliati, si applicano le norme diramate dalla stesse Federazioni per il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il soggiorno, vitto e alloggio dei partecipanti di cui sopra, estranei alla Lega Navale, in base a particolari tabelle tariffarie;
 b) per le gare e regate sociali, organizzate autonomamente dalle strutture periferiche in quanto rientranti nell'attività istituzionale della Lega Navale Italiana, gli ospiti in questione sono ammessi a frequentare la sede alle seguenti condizioni:
  - che le manifestazioni sportive siano state preventivamente comunicate     alle Autorità competenti, informando del numero dei regatanti estranei     alla Lega Navale e dei loro accompagnatori che operano nell'ambito
    della sede nautica della Sezione;
  - che detti regatanti e accompagnatori siano limitati al numero
    strettamente necessario per la partecipazione alle regate o alle gare;
  - che la durata della permanenza degli ospiti sia limitata ai giorni in cui     si svolgono le regate;
  - che tutti i partecipanti siano iscritti in apposito registro come ospiti della     Presidenza della Sezione;
  - che gli stessi siano soggetti, nella fruizione dei servizi, al pagamento di     quanto fiscalmente dovuto.


 


 
Art. 8
Per l'attività sportiva dilettantistica, la legge 25 marzo 1986, n. 80 ha dettato alcune norme particolari riguardanti il trattamento tributario dei proventi vari corrisposti in occasione di manifestazioni organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I., delle Federazioni sportive nazionali, nonché delle Società, le associazioni e gli enti sportivi che non hanno Scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.
Poiché la Lega Navale Italiana, in virtù della legge n. 50/1971 e successive modificazioni, è ufficialmente riconosciuta come associazione sportiva a livello nazionale che non ha scopi di lucro, in tutto parificata alle Federazioni del C.O.N.I., le condizioni poste dalla legge sono pienamente operanti per tutte le strutture periferiche, in particolare per quelle affiliate alle Federazioni stesse.
(Vedi NOTA n. 5 in Appendice).


 


 
Art. 9
1. Il materiale sportivo è composto dalle unità da diporto e dalle attrezzature fisse e mobili necessarie per praticare la specialità sportiva alla quale è intestato il Gruppo (vele, timoni, remi, pagaie, motori f.b., attrezzi per la pesca sportiva e per le attività subacquee, per il nuoto pinnato, per la palla a nuoto, per il canottaggio, la canoa, il kajak e la tavola a vela) nonché delle sistemazioni per le gare, l'ormeggio, l'alaggio, ecc.
2. Tale materiale può essere di proprietà della Lega Navale o di proprietà dei soci e, in quanto destinato alla attività del Gruppo e conservato nei locali della struttura periferica, deve essere coperto da polizza di assicurazione contro il furto e l'incendio.
3. E' vietato il rimessaggio di unità da diporto non appartenenti ai soci e il deposito, in locali adibiti a magazzini di materiale sportivo, di sostanze infiammabili (combustibili, benzine, gasolio, ecc.); dette sostanze possono essere conservate in apposito locale purché provvisto dei necessari mezzi antincendio (estintori, casse di sabbia con pala, ecc.).
Solo in caso di temporanea ospitalità, in occasione di crociere, regate, la struttura periferica può concedere l'ormeggio e l'alaggio in banchina di imbarcazioni e natanti di non soci, previa espressa dichiarazione del proprietario che sollevi la struttura periferica da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti, furto e incendio per i cui rischi l'unità da diporto deve essere debitamente assicurata.


 


 
Art. 10
1. Le unità da diporto a vela e a motore di proprietà della Lega Navale Italiana devono essere iscritte al Registro del Naviglio della L.N.I.
Per le unità da diporto battenti bandiera italiana, di proprietà dei soci, vigono le norme di cui ai paragrafi seguenti.
2. L'iscrizione al Registro suddetto è richiesto con le modalità stabilite dall'art. 35, n. 3 del Regolamento allo Statuto ed è obbligatorio per il socio proprietario di imbarcazione o natante che si associa al Gruppo sportivo.
Ai sensi dell'art. 2, n. 2 del Regolamento allo Statuto, il Socio del Gruppo sportivo nel richiedere l'iscrizione della propria unità da diporto nel Registro del Naviglio L.N.I. deve impegnarsi a metterla saltuariamente a disposizione della struttura periferica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Egli deve altresì dichiarare che l'imbarcazione o il natante è assicurato per la R.C. verso terzi ai sensi dell'art. 47 della legge n. 50 del 1971 e che è dotato dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto (Vd. nota 4).
3. Le imbarcazioni iscritte al Registro del Naviglio devono possedere il certificato di stazza per il riconoscimento delle qualifiche tecniche prescritte.
4. Le unità da diporto non iscritte al Registro del Naviglio non possono alzare il guidone sociale e non possono prendere parte a competizioni sportive sotto il nome della Lega Navale Italiana.


 


 
Art. 11
1. Presso i Gruppi sportivi possono essere istituite Scuole di iniziazione alla specialità sportiva di ciascun Gruppo, secondo le norme contenute nel Cap. 6 delle "Istruzioni per i dirigenti delle strutture periferiche".
2. Le unità da diporto acquistate dalla P.N. o al cui acquisto la P.N. ha contribuito finanziariamente, al fine di incrementare i corsi di addestramento sportivo, fanno parte del patrimonio dell'Associazione ai sensi dell'art. 34 dello Statuto.
Dette unità da diporto sono in temporanea consegna ai Gruppi sportivi che organizzano i corsi.
La durata della consegna è subordinata ai risultati dei corsi effettuati e alla buona conservazione delle imbarcazioni e dei natanti stessi. Il Presidente Nazionale, su proposta del Delegato regionale ai sensi dell'art. 19, n. 5 del Regolamento allo Statuto può disporre il trasferimento delle unità da diporto ad altra struttura periferica in caso di manifesta inattività del Gruppo sportivo.
3. Alla fine di ogni anno, la struttura periferica deve trasmettere alla Presidenza Nazionale una situazione delle imbarcazioni e dei natanti esistenti di proprietà della Lega Navale o di proprietà dei soci con la "Relazione dell'attività svolta nell'anno" di cui all'art. 27, n. 1,h) del Regolamento.


 


 
Art. 12
1. L'affiliazione diretta alle Federazioni sportive del C.O.N.I. vincola le strutture periferiche soltanto per l'attività agonistica nazionale e internazionale svolta secondo le norme stabilite dalle singole Federazioni che programmano le competizioni e per l'attività didattica delle scuole di avviamento agli sport nautici autorizzate dalle stesse, mentre nessuna interferenza estranea è ammessa nella normale gestione dei Gruppi sportivi L.N.I.
2. I Gruppi sportivi non affiliati direttamente alle Federazioni, possono richiedere il tesseramento federale dei propri soci direttamente o, solo per la F.I.V., tramite la Presidenza Nazionale che, agli effetti del tesseramento funziona come Comitato della XIV Zona FIV.


 


 
Art. 13
L'amministrazione dei Gruppi sportivi è tenuta dalla struttura periferica di cui i Gruppi stessi sono emanazione ed è parte integrante dei relativi bilanci, per cui, ai sensi dell'art. 28, n. 4 del Regolamento allo Statuto è assolutamente vietata la costituzione di amministrazioni autonome, fuori bilancio, dei Gruppi stessi.

 


 
Art. 14
1. Lo scioglimento di uno o di tutti Gruppi sportivi della struttura periferica è decretato dalla Presidenza Nazionale o su proposta motivata della struttura periferica stessa o su denuncia del competente Delegato regionale per manifesta inattività.
2. Lo scioglimento del Gruppo sportivo comporta l'automatica decadenza dall'eventuale affiliazione alla rispettiva Federazione del C.O.N.I.


 


 
APPENDICE
(Note al testo del Regolamento per i Gruppi Sportivi LNI)

nota n. 1

L'art. 3 del D.M. 14 giugno 1988 (1) in attuazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni (2) stabilisce che per gli allenamenti e l'attività agonistica è necessario:
 • aver compiuto 12 anni per condurre unità a vela o a motore sino a 7,4     KW (10 CV);
 • aver compiuto 14 anni per condurre unità a motore fino a 11 KW (15
   CV);
 • aver compiuto 16 anni per condurre unità a motore fino a 18,5 KW (25    CV);
 • essere muniti di una dichiarazione dell'istruttore F.I.M. o della Lega
   Navale da cui risulti l'idoneità del partecipante a svolgere attività
   motonautica.
In proposito si deve precisare che i suddetti limiti di età ridotti, per condurre unità a vela è, riferita ai natanti con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, come stabilisce l'art. 18 della legge n. 50/1971, mentre per il comando e la condotta di natanti con superficie velica inferiore a quattro metri quadrati (ad esempio gli optimist) non è richiesto alcun limite di età, sia che si tratti di semplice navigazione da diporto, che di attività d'istruzione velica o di attività agonistica. È fatta salva, naturalmente, la facoltà per chi organizza le regate di imporre, per motivi di organizzazione o di sicurezza, limiti minimi di età. (Circolare del Ministero Marina Mercantile n. 2611747 del 27 novembre 1989)
(1) Il testo è pubblicato nel numero di novembre 1988 del periodico "Lega Navale" Vds anche circolare n. 096 del 16.9.1988 della Presidenza Nazionale.
(2) Il testo integrato è pubblicato nel numero di giugno 1989 del periodico "Lega Navale".


 
nota n. 2

Gli artt. l e 2 del D.M. 14 giugno 1988 di cui alla nota n. 1 hanno ridotto come segue i limiti di età stabiliti dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 50 del 1971 per la partecipazione alle scuole di avviamento agli sport nautici:
 • aver compiuto anni 6, per svolgere attività velica;
 • aver compiuto 10,12,14 anni per svolgere attività motonautica su unità    dotate di motori di potenza massima rispettivamente fino a 7,4 KW (10    CV), 11 KW (15 CV) e 18, 5 KW (25 CV).
Gli istruttori per l'avviamento allo sport velico e allo sport motonautico devono avere l'abilitazione, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) o c) e d) dell'art. 20 della sopraccitata legge n. 50/1971, quando effettuino la loro attività su unità da diporto per il cui comando sono richieste tali abilitazioni.
I ragazzi fino al termine del 14° anno di età, che partecipano alle scuole di avviamento agli sport nautici e praticano le specialità sportive consentite dal limite minimo di età, debbono sottoporsi, per ottenere l'idoneità, ai seguenti accertamenti: visita clinica, esame delle urine. esame radiologico del torace, da effettuarsi in base alle risultanze dell'esame clinico e comunque obbligatoriamente almeno ogni triennio. (D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, pubblicato nella G.U. n. 259 del 29 settembre 1975). Il testo è stato altresì pubblicato nel numero di febbraio 1976 del periodico "LEGA NAVALE".


 
nota n. 3

Il D.M. 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, concernente "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" è pubblicato nella G.U. n. 63 del 5 marzo 1982 e nel numero di dicembre 1982 del periodico "LEGA NAVALE".
Detto decreto è stato successivamente integrato e modificato dal D.M. 28 febbraio 1983, pubblicato nella G.U. n. 72 del 15 marzo 1983. Vedi anche circolare n. 058 prot. n. 4132 del 2 novembre 1982 della P.N.).


 
nota n. 4

II D.M. 15 settembre 1977 concernente il "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" (G.U. n. 274 del 7 ottobre 1977) è stato pubblicato e commentato nel numero di dicembre 1977 del periodico "LEGA NAVALE" ? Vedi anche Circolari della P.N. n. 4588 del 2 dicembre 1977 e n. 001, prot. 228 del 12 gennaio 1978.
In esecuzione del suddetto Decreto ministeriale sono stati emanati i seguenti decreti:
 • D.M. 2/12/1977 sulle "Caratteristiche e requisiti dei segnali di soccorso    per la nautica da diporto;
 • D.M. 2/12/1977 sulle "Caratteristiche e requisiti degli apparecchi
   galleggianti (gonfiabili) per la nautica da diporto;
 • D.M. 2/12/1977 sulle caratteristiche e requisiti degli apparecchi
   galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto;
 • D.M. 2/12/1977 sulle "caratteristiche e requisiti delle cinture di
   salvataggio per la nautica da diporto;
 • D.M. 2/12/1977 sulle "Caratteristiche e requisiti delle zattere di
   salvataggio gonfiabili per la nautica da diporto; tutti pubblicati nella G.U.    n. 338 del 13 dicembre 1977
 • D.M. 20/4/1978 (G.U. n. 133 del 16 maggio 1978) sulle caratteristiche    dei salvagente anulari per la navigazione da diporto.
A proposito dei segnali di soccorso, la legge 8 agosto 1977 che detta "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" (G.U. n. 226 del 20/8/1977) all'art. 5 recita: "Le disposizioni di P.S. relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego è previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti. "Il testo del "Regolamento di sicurezza", corredato da una tabella riassuntiva delle norme concernenti i vari tipi di unità da diporto, è stata pubblicata nel numero 8?9 dell'anno 1986 del periodico "LEGA NAVALE".


 
nota n. 5

La legge 25 marzo 1986, n. 80 concernente il "Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche" è pubblicata nella G.U. n. 74 del 29 marzo 1986 ? Vds anche la Circolare n. 078 della P.N., prot. 2068 del 17 giugno 1986.
Le norme dettate dalla predetta legge si riassumono nelle seguenti:
 a) Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate, o delle indennità chilometriche e i rimborsi forfetari di spese corrisposti a chi svolge attività sportiva dilettantistica, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte che eccede il limite di 90.000 al giorno, elevato a 150.000 per le trasferte all'estero.
Le stesse disposizioni si applicano a coloro che effettuano prestazioni a titolo gratuito, preposti, secondo il vigente regolamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità (allenatori, giudici di gara, cronometristi, personale di banchina, ecc.).
 b) le prescrizioni che dispongono l'obbligo di indicare, per i compensi corrisposti, le generalità, l'ammontare delle somme erogate, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale di pagamento, non si applicano alle indennità e ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma della precedente lettera a), nonché ai compensi di importo inferiore alle L. 50.000 corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, sempre che non costituiscano acconti di maggiori compensi, fermo restando che le somme corrisposte al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio, o delle indennità chilometriche, non superino il limite suddetto delle L. 90.000 al giorno,elevato a L. 150.000 per le trasferte all'estero.
Tuttavia, i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente, nonché l'entità e la causale delle somme erogate.
 c) i premi che non superino l'importo di L. 100.000, corrisposti anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito del percipiente. Per i premi di importo superiore, resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta d'acconto del 20 per cento, dovuta per i premi per competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nelle quali i partecipanti si sottopongono a prove basate nell'abilità.
La norma non si applica nei casi di indennità e compensi percepiti, a carico di terzi, dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alla loro qualità.


 
nota n. 6

Le convenzioni attualmente in vigore sono:
 • F.I.V. 21 marzo 1980, pubblicata nel periodico "LEGA NAVALE" di giugno    1980. Vds anche Circolare n. 040 del 28 aprile 1980 della P.N.;
 • F.I.M. 27 dicembre 1971, pubblicata nel periodico "LEGA NAVALE" di
   marzo 1972;
 • F.I.C. 12 dicembre 1977 - Vds Circolare n. 499 del 26 gennaio 1978
   della P.N.