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Art. 1
1. Gruppi sportivi sono istituiti
allo scopo di promuovere e sviluppare gli sport nautici
(vela, canottaggio e canoa, motonautica, pesca sportiva e
attività subacquee, nuoto etc.). 1 Gruppi sportivi possono
sorgere per iniziativa di qualsiasi struttura periferica
dalla quale vengono a dipendere organicamente e
amministrativamente.
Nel caso di istituzione di Gruppi sportivi presso
Delegazioni o Sezioni a regime commissariale, le
attribuzioni previste dal presente regolamento per il
Consiglio Direttivo di Sezione e per il Consigliere agli
sport sono di competenza, rispettivamente del Presidente
della Delegazione e del Commissario straordinario.
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Art. 2
1. La struttura periferica che
intende istituire uno o più Gruppi sportivi (uno per
ciascuna specialità sportiva) deve richiederne la preventiva
autorizzazione alla Presidenza Nazionale, specificando:
- la specie di sport che intende promuovere;
- l'ubicazione, in prossimità di acque libere o lidi
marini, della sede
nautica e dei locali destinati all'attività del gruppo
sportivo, il materiale e le attrezzature di cui dispone o
il modo e i mezzi finanziari con cui
procacciarli;
- la presenza, o meno, di soci qualificati a svolgere
attività didattica nelle scuole di avviamento allo sport
oggetto del Gruppo sportivo;
- il numero dei soci sportivi componenti il Gruppo.
2. I Gruppi sportivi sono parte integrante e vitale
della struttura periferica presso cui sono istituiti, per
cui la loro attività rivolta al conseguimento delle finalità
statutarie dev'essere armonicamente inserita nell'attività
generale della struttura periferica stessa.
Per potenziare tale attività, i dirigenti devono indirizzare
la loro azione verso la creazione di strutture idonee al
loro svolgimento, cercando di ottenere una sede nautica in
modo da offrire ai soci sportivi le infrastrutture, i mezzi
e i servizi tecnici e marinareschi necessari.
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Art. 3
1. Possono far parte di ciascun Gruppo
sportivo i Soci della Lega Navale regolarmente iscritti
presso la struttura periferica.
I soci del Gruppo sportivo si dividono in:
a) soci sportivi: sono i soci ordinari e familiari
di età superiore ai 18 anni che intendono praticare gli
sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome
della Lega Navale, a regate nazionali e internazionali
organizzate dalle Federazioni sportive del CONI e dalla
struttura periferica;
b) soci diportisti: sono i soci ordinari e familiari
che intendono praticare gli sport nautici per diporto,
partecipando anche a regate sociali organizzate dalla
struttura periferica;
c) soci juniores: sono i soci ordinari e familiari
di età compresa fra i 14 anni compiuti e i 18 anni che
intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, sia
in campo agonistico in nome della Lega Navale.
(Vedi NOTA n. 1 in Appendice)
d) soci cadetti: sono i soci familiari di età
compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 anni che intendono
addestrarsi nell'attività sportiva e frequentano
effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici
organizzati dalla struttura periferica.
(Vedi NOTA n. 2 in Appendice)
2. I soci aggregati della Lega Navale, i quali per
regolamento non fanno parte della struttura periferica,
possono essere invitati, tramite i Delegati scolastici e i
Capi d'istituto,a partecipare alle manifestazioni che, per
loro natura, sono più adatte ad interessarli. La struttura
periferica può consentire che i soci aggregati possano far
parte del Gruppo sportivo in una delle suddette categorie,
per la frequenza a corsi di avviamento a sport nautici,
verso pagamento della quota stabilita per il tesseramento al
Gruppo stesso, salvo diversi accordi con i Capi d'Istituto.
3. I soci di età inferiore ai 18 anni debbono
presentare la domanda di iscrizione al Gruppo sportivo,
firmata da chi esercita la podestà dei genitori, nella quale
deve essere dato esplicitamente l'assenso a svolgere
l'attività sportiva. Tutti i soci del Gruppo sportivo,
secondo l'età e il sesso e in relazione allo sport
praticato, sono tenuti all'osservanza delle norme per la
tutela sanitaria della attività agonistica emanate dal
Ministero della Sanità.
(Vedi NOTA n. 3 in Appendice)
In ogni caso, l'uso di imbarcazioni, natanti o tavole a
vela, ormeggiati o depositati presso la sede nautica, da
parte di soci familiari di età inferiore ai 18 anni, in
assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per
iscritto da chi ne ha la potestà (art. 316 C.C.).
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Art. 4
1. I soci dei Gruppi sportivi sono
muniti di una speciale tessera, fornita dalla struttura
periferica, e per essi è istituito un distintivo a guidone.
Le quote per il tesseramento al Gruppo sportivo sono
stabilite, per ciascuna delle suddette categorie di soci,
dal Consiglio Direttivo di Sezione e di esse nessuna
percentuale è dovuta alla Presidenza Nazionale.
2. Le ammissioni di soci al Gruppo sportivo possono
essere temporaneamente sospese, quando il loro numero supera
la capacità ricettiva dei locali o la disponibilità di
istruttori e di materiale sportivo.
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Art. 5
1. Il titolare della struttura
periferica (Presidente o Commissario straordinario è il
responsabile verso la Presidenza Nazionale dell'attività
svolta e dell'efficienza dei Gruppi sportivi istituiti.
2. Presso le Sezioni a regime normale, ai sensi
dell'articolo 27 dello Statuto, un membro del Consiglio
Direttivo deve essere preposto ai Gruppi sportivi con
l'incarico di Consigliere agli sport. L'azione di
coordinamento e di controllo è svolta, tramite detto
consigliere, dal Consiglio Direttivo di Sezione che emana le
direttive e approva i programmi operativi di ciascun Gruppo
e le relative assegnazioni finanziarie da stanziare in
bilancio.
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Art. 6
1. Il Consigliere agli sport è
responsabile dell'osservanza del vigente "Regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto" per le imbarcazioni
e i natanti di proprietà della Sezione; egli, per lo
svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di un
Direttore Tecnico per ciascun gruppo o ciascuna specialità
sportiva, con o senza coadiutori.
Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori di ciascun
Gruppo possono essere eletti dai soci del Gruppo stesso, ma
la loro nomina deve essere convalidata dal Consiglio
Direttivo di Sezione, dal quale essi dipendono tramite il
Consigliere agli sport. Alle elezioni del Direttore Tecnico
e dei coadiutori partecipano tutti i Soci del Gruppo
sportivo, esclusi i cadetti, senza limitazioni di età e di
categoria di appartenenza alla struttura periferica, salvo
disposizione diverse del Regolamento interno di ciascun
Gruppo sportivo.
Il Direttore Tecnico e i coadiutori costituiscono nel loro
insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione dei
programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da
parte del Consiglio Direttivo, della loro esecuzione.
2. Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori,
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La
loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal
Consiglio Direttivo di Sezione nel caso in cui esplichino,
direttamente o indirettamente, attività in contrasto con le
finalità agonistiche ed educative del Gruppo sportivo o,
manifestino inefficienza o irregolarità nel loro operato.
3. Il Consigliere agli sport, coadiuvato dal
Direttore Tecnico , deve redigere, in conformità alle
presenti norme, il regolamento interno di ciascun Gruppo
Sportivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Egli deve, altresì, tenere aggiornato l'elenco degli
"esperti velisti" soci della struttura periferica iscritti
all'Albo Nazionale della Lega Navale Italiana, tenuto dalla
Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 35. n. 4 del
Regolamento allo Statuto,segnalando alla stessa coloro che,
cessando dalla qualità di soci della Lega Navale, devono
essere cancellati dall'Albo.
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Art. 7
1. Il Direttore Tecnico è, di
regola, il Direttore di gara nelle regate organizzate dalla
struttura periferica, egli può tuttavia richiedere al
Consigliere agli sport la nomina di un direttore di gara fra
i soci del Gruppo sportivo, particolarmente qualificato a
ricoprire l'incarico.
2. Il Direttore di gara, di concerto con il
Consigliere agli sport, predispone lo schema di Bando di
regata da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Direttivo, cui deve allegare un preventivo di spesa per
l'organizzazione della regata stessa e il piano per il
relativo finanziamento.
3. La Presidenza della struttura periferica deve
altresì stipulare una polizza di assicurazione R.C. per
danni a persone o cose arrecati dalle barche partecipanti,
comprese quelle della giuria e del soccorso in mare, nonché
per infortuni ai regatanti e a chiunque altro partecipi
direttamente alla regata. L'Assicurazione deve essere
limitata alle sole giornate di regata, dal momento in cui le
imbarcazioni lasciano l'ormeggio per recarsi sul campo di
gara fino al ritorno in banchina.
4. Il Direttore di gara è responsabile del regolare
svolgimento della regata e propone al Consigliere agli sport
la composizione della giuria e, se necessario, la nomina dei
Commissari di gara da dislocare lungo il percorso per la
sorveglianza sul rispetto, da parte dei regatanti, del
regolamento di regata e delle istruzioni particolari.
5. L'art. 3, secondo comma del D.M. 15 settembre
1977, che approva il regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto sancisce che le unità da diporto a
motore, o a vela, o a vela con motore ausiliario, da corsa o
da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive
indette dalla F.I.M. , dalla F.I.V. o dalla Lega Navale
Italiana, sono esenti dall'applicazione del regolamento
stesso, limitatamente ai periodi di gara e di allenamento,
riconosciuti dall'ente organizzatore.
(Vedi NOTA n. 4 in Appendice)
Il Direttore di gara, tuttavia, ove le condizioni di gara lo
consiglino ed ove lo ritenga opportuno, può prescrivere
l'obbligo di indossare la cintura di salvataggio per ogni
persona a bordo delle unità partecipanti alla regata.
6. Per l'applicazione dell'art. 14 della legge n.
50/1971 e del precitato art. 3 del D.M. 15 settembre 1977,
il Direttore di gara rilascia la dichiarazione, da far
vistare dall'autorità competente nel cui ambito territoriale
si trova la sede della struttura periferica (Capitaneria di
Porto, Uffici Circondariali, ecc.) da cui risulti che
l'unità è destinata ad attività agonistica o che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
7. Per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche
programmate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e dalla
Lega Navale, l'art. 14 della legge n. 50/1971 e successive
modificazioni, oltre a disporre deroghe ad alcune norme
particolari, fa esplicito rimando, nell'ultimo comma,
all'osservanza dei regolamenti che disciplinano l'attività
sportiva delle Federazioni e della Lega Navale Italiana.
Per quanto concerne il trattamento da riservare ai giudici,
stazzatori, concorrenti e loro accompagnatori - compresi i
genitori per le regate per minori - non soci, provenienti da
altre sedi, valgono le seguenti norme:
a) per le manifestazioni agonistiche programmate
dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e affidate
all'organizzazione dei Gruppi Sportivi L.N.I. ad esse
affiliati, si applicano le norme diramate dalla stesse
Federazioni per il rimborso delle spese sostenute per il
viaggio, il soggiorno, vitto e alloggio dei partecipanti di
cui sopra, estranei alla Lega Navale, in base a particolari
tabelle tariffarie;
b) per le gare e regate sociali, organizzate
autonomamente dalle strutture periferiche in quanto
rientranti nell'attività istituzionale della Lega Navale
Italiana, gli ospiti in questione sono ammessi a frequentare
la sede alle seguenti condizioni:
- che le manifestazioni sportive siano state
preventivamente comunicate alle Autorità competenti,
informando del numero dei regatanti estranei alla Lega
Navale e dei loro accompagnatori che operano nell'ambito
della sede nautica della Sezione;
- che detti regatanti e accompagnatori siano limitati al
numero
strettamente necessario per la partecipazione alle
regate o alle gare;
- che la durata della permanenza degli ospiti sia limitata
ai giorni in cui si svolgono le regate;
- che tutti i partecipanti siano iscritti in apposito
registro come ospiti della Presidenza della Sezione;
- che gli stessi siano soggetti, nella fruizione dei
servizi, al pagamento di quanto fiscalmente dovuto.
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Art. 8
Per l'attività sportiva dilettantistica,
la legge 25 marzo 1986, n. 80 ha dettato alcune norme
particolari riguardanti il trattamento tributario dei
proventi vari corrisposti in occasione di manifestazioni
organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I., delle
Federazioni sportive nazionali, nonché delle Società, le
associazioni e gli enti sportivi che non hanno Scopo di
lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio
Nazionale o, per delega, dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.
Poiché la Lega Navale Italiana, in virtù della legge n.
50/1971 e successive modificazioni, è ufficialmente
riconosciuta come associazione sportiva a livello nazionale
che non ha scopi di lucro, in tutto parificata alle
Federazioni del C.O.N.I., le condizioni poste dalla legge
sono pienamente operanti per tutte le strutture periferiche,
in particolare per quelle affiliate alle Federazioni stesse.
(Vedi NOTA n. 5 in Appendice).
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Art. 9
1. Il materiale sportivo è
composto dalle unità da diporto e dalle attrezzature fisse e
mobili necessarie per praticare la specialità sportiva alla
quale è intestato il Gruppo (vele, timoni, remi, pagaie,
motori f.b., attrezzi per la pesca sportiva e per le
attività subacquee, per il nuoto pinnato, per la palla a
nuoto, per il canottaggio, la canoa, il kajak e la tavola a
vela) nonché delle sistemazioni per le gare, l'ormeggio,
l'alaggio, ecc.
2. Tale materiale può essere di proprietà della Lega
Navale o di proprietà dei soci e, in quanto destinato alla
attività del Gruppo e conservato nei locali della struttura
periferica, deve essere coperto da polizza di assicurazione
contro il furto e l'incendio.
3. E' vietato il rimessaggio di unità da diporto non
appartenenti ai soci e il deposito, in locali adibiti a
magazzini di materiale sportivo, di sostanze infiammabili
(combustibili, benzine, gasolio, ecc.); dette sostanze
possono essere conservate in apposito locale purché
provvisto dei necessari mezzi antincendio (estintori, casse
di sabbia con pala, ecc.).
Solo in caso di temporanea ospitalità, in occasione di
crociere, regate, la struttura periferica può concedere
l'ormeggio e l'alaggio in banchina di imbarcazioni e natanti
di non soci, previa espressa dichiarazione del proprietario
che sollevi la struttura periferica da ogni responsabilità
derivante da danneggiamenti, furto e incendio per i cui
rischi l'unità da diporto deve essere debitamente
assicurata.
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Art. 10
1. Le unità da diporto a vela e a
motore di proprietà della Lega Navale Italiana devono essere
iscritte al Registro del Naviglio della L.N.I.
Per le unità da diporto battenti bandiera italiana, di
proprietà dei soci, vigono le norme di cui ai paragrafi
seguenti.
2. L'iscrizione al Registro suddetto è richiesto con
le modalità stabilite dall'art. 35, n. 3 del Regolamento
allo Statuto ed è obbligatorio per il socio proprietario di
imbarcazione o natante che si associa al Gruppo sportivo.
Ai sensi dell'art. 2, n. 2 del Regolamento allo Statuto, il
Socio del Gruppo sportivo nel richiedere l'iscrizione della
propria unità da diporto nel Registro del Naviglio L.N.I.
deve impegnarsi a metterla saltuariamente a disposizione
della struttura periferica per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Associazione. Egli deve altresì
dichiarare che l'imbarcazione o il natante è assicurato per
la R.C. verso terzi ai sensi dell'art. 47 della legge n. 50
del 1971 e che è dotato dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto (Vd. nota 4).
3. Le imbarcazioni iscritte al Registro del Naviglio
devono possedere il certificato di stazza per il
riconoscimento delle qualifiche tecniche prescritte.
4. Le unità da diporto non iscritte al Registro del
Naviglio non possono alzare il guidone sociale e non possono
prendere parte a competizioni sportive sotto il nome della
Lega Navale Italiana.
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Art. 11
1. Presso i Gruppi sportivi
possono essere istituite Scuole di iniziazione alla
specialità sportiva di ciascun Gruppo, secondo le norme
contenute nel Cap. 6 delle "Istruzioni per i dirigenti delle
strutture periferiche".
2. Le unità da diporto acquistate dalla P.N. o al cui
acquisto la P.N. ha contribuito finanziariamente, al fine di
incrementare i corsi di addestramento sportivo, fanno parte
del patrimonio dell'Associazione ai sensi dell'art. 34 dello
Statuto.
Dette unità da diporto sono in temporanea consegna ai Gruppi
sportivi che organizzano i corsi.
La durata della consegna è subordinata ai risultati dei
corsi effettuati e alla buona conservazione delle
imbarcazioni e dei natanti stessi. Il Presidente Nazionale,
su proposta del Delegato regionale ai sensi dell'art. 19, n.
5 del Regolamento allo Statuto può disporre il trasferimento
delle unità da diporto ad altra struttura periferica in caso
di manifesta inattività del Gruppo sportivo.
3. Alla fine di ogni anno, la struttura periferica
deve trasmettere alla Presidenza Nazionale una situazione
delle imbarcazioni e dei natanti esistenti di proprietà
della Lega Navale o di proprietà dei soci con la "Relazione
dell'attività svolta nell'anno" di cui all'art. 27, n. 1,h)
del Regolamento.
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Art. 12
1. L'affiliazione diretta alle
Federazioni sportive del C.O.N.I. vincola le strutture
periferiche soltanto per l'attività agonistica nazionale e
internazionale svolta secondo le norme stabilite dalle
singole Federazioni che programmano le competizioni e per
l'attività didattica delle scuole di avviamento agli sport
nautici autorizzate dalle stesse, mentre nessuna
interferenza estranea è ammessa nella normale gestione dei
Gruppi sportivi L.N.I.
2. I Gruppi sportivi non affiliati direttamente alle
Federazioni, possono richiedere il tesseramento federale dei
propri soci direttamente o, solo per la F.I.V., tramite la
Presidenza Nazionale che, agli effetti del tesseramento
funziona come Comitato della XIV Zona FIV.
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Art. 13
L'amministrazione dei Gruppi sportivi è
tenuta dalla struttura periferica di cui i Gruppi stessi
sono emanazione ed è parte integrante dei relativi bilanci,
per cui, ai sensi dell'art. 28, n. 4 del Regolamento allo
Statuto è assolutamente vietata la costituzione di
amministrazioni autonome, fuori bilancio, dei Gruppi stessi.
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Art. 14
1. Lo scioglimento di uno o di
tutti Gruppi sportivi della struttura periferica è decretato
dalla Presidenza Nazionale o su proposta motivata della
struttura periferica stessa o su denuncia del competente
Delegato regionale per manifesta inattività.
2. Lo scioglimento del Gruppo sportivo comporta
l'automatica decadenza dall'eventuale affiliazione alla
rispettiva Federazione del C.O.N.I.
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APPENDICE
(Note al testo del Regolamento per i Gruppi Sportivi LNI)
nota n. 1
L'art. 3 del D.M. 14 giugno 1988 (1) in
attuazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 50/1971 e
successive modificazioni (2) stabilisce che per gli allenamenti
e l'attività agonistica è necessario:
• aver compiuto 12 anni per condurre unità a vela o a motore
sino a 7,4 KW (10 CV);
• aver compiuto 14 anni per condurre unità a motore fino a 11
KW (15
CV);
• aver compiuto 16 anni per condurre unità a motore fino a 18,5
KW (25 CV);
• essere muniti di una dichiarazione dell'istruttore F.I.M. o
della Lega
Navale da cui risulti l'idoneità del partecipante a svolgere
attività
motonautica.
In proposito si deve precisare che i suddetti limiti di età
ridotti, per condurre unità a vela è, riferita ai natanti con
superficie velica superiore a quattro metri quadrati, come
stabilisce l'art. 18 della legge n. 50/1971, mentre per il
comando e la condotta di natanti con superficie velica inferiore
a quattro metri quadrati (ad esempio gli optimist) non è
richiesto alcun limite di età, sia che si tratti di semplice
navigazione da diporto, che di attività d'istruzione velica o di
attività agonistica. È fatta salva, naturalmente, la facoltà per
chi organizza le regate di imporre, per motivi di organizzazione
o di sicurezza, limiti minimi di età. (Circolare del Ministero
Marina Mercantile n. 2611747 del 27 novembre 1989)
(1) Il testo è pubblicato nel numero di novembre 1988 del
periodico "Lega Navale" Vds anche circolare n. 096 del 16.9.1988
della Presidenza Nazionale.
(2) Il testo integrato è pubblicato nel numero di giugno
1989 del periodico "Lega Navale".
nota n. 2
Gli artt. l e 2 del D.M. 14 giugno 1988 di
cui alla nota n. 1 hanno ridotto come segue i limiti di età
stabiliti dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 50 del
1971 per la partecipazione alle scuole di avviamento agli sport
nautici:
• aver compiuto anni 6, per svolgere attività velica;
• aver compiuto 10,12,14 anni per svolgere attività motonautica
su unità dotate di motori di potenza massima rispettivamente
fino a 7,4 KW (10 CV), 11 KW (15 CV) e 18, 5 KW (25 CV).
Gli istruttori per l'avviamento allo sport velico e allo sport
motonautico devono avere l'abilitazione, rispettivamente, di cui
alle lettere a) e b) o c) e d) dell'art. 20 della sopraccitata
legge n. 50/1971, quando effettuino la loro attività su unità da
diporto per il cui comando sono richieste tali abilitazioni.
I ragazzi fino al termine del 14° anno di età, che partecipano
alle scuole di avviamento agli sport nautici e praticano le
specialità sportive consentite dal limite minimo di età, debbono
sottoporsi, per ottenere l'idoneità, ai seguenti accertamenti:
visita clinica, esame delle urine. esame radiologico del torace,
da effettuarsi in base alle risultanze dell'esame clinico e
comunque obbligatoriamente almeno ogni triennio. (D.M. 5 luglio
1975 del Ministero della Sanità, pubblicato nella G.U. n. 259
del 29 settembre 1975). Il testo è stato altresì pubblicato nel
numero di febbraio 1976 del periodico "LEGA NAVALE".
nota n. 3
Il D.M. 18 febbraio 1982 del Ministero della
Sanità, concernente "Norme per la tutela sanitaria dell'attività
sportiva agonistica" è pubblicato nella G.U. n. 63 del 5 marzo
1982 e nel numero di dicembre 1982 del periodico "LEGA NAVALE".
Detto decreto è stato successivamente integrato e modificato dal
D.M. 28 febbraio 1983, pubblicato nella G.U. n. 72 del 15 marzo
1983. Vedi anche circolare n. 058 prot. n. 4132 del 2 novembre
1982 della P.N.).
nota n. 4
II D.M. 15 settembre 1977 concernente il
"Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" (G.U.
n. 274 del 7 ottobre 1977) è stato pubblicato e commentato nel
numero di dicembre 1977 del periodico "LEGA NAVALE" ? Vedi anche
Circolari della P.N. n. 4588 del 2 dicembre 1977 e n. 001, prot.
228 del 12 gennaio 1978.
In esecuzione del suddetto Decreto ministeriale sono stati
emanati i seguenti decreti:
• D.M. 2/12/1977 sulle "Caratteristiche e requisiti dei segnali
di soccorso per la nautica da diporto;
• D.M. 2/12/1977 sulle "Caratteristiche e requisiti degli
apparecchi
galleggianti (gonfiabili) per la nautica da diporto;
• D.M. 2/12/1977 sulle caratteristiche e requisiti degli
apparecchi
galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto;
• D.M. 2/12/1977 sulle "caratteristiche e requisiti delle
cinture di
salvataggio per la nautica da diporto;
• D.M. 2/12/1977 sulle "Caratteristiche e requisiti delle
zattere di
salvataggio gonfiabili per la nautica da diporto; tutti
pubblicati nella G.U. n. 338 del 13 dicembre 1977
• D.M. 20/4/1978 (G.U. n. 133 del 16 maggio 1978) sulle
caratteristiche dei salvagente anulari per la navigazione da
diporto.
A proposito dei segnali di soccorso, la legge 8 agosto 1977 che
detta "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" (G.U. n.
226 del 20/8/1977) all'art. 5 recita: "Le disposizioni di P.S.
relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano
nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da
segnalazione il cui impiego è previsto, per la sicurezza della
navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da
disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento
ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti. "Il
testo del "Regolamento di sicurezza", corredato da una tabella
riassuntiva delle norme concernenti i vari tipi di unità da
diporto, è stata pubblicata nel numero 8?9 dell'anno 1986 del
periodico "LEGA NAVALE".
nota n. 5
La legge 25 marzo 1986, n. 80 concernente il
"Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di
attività sportive dilettantistiche" è pubblicata nella G.U. n.
74 del 29 marzo 1986 ? Vds anche la Circolare n. 078 della P.N.,
prot. 2068 del 17 giugno 1986.
Le norme dettate dalla predetta legge si riassumono nelle
seguenti:
a) Le indennità di trasferta, al netto delle relative
spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate, o delle
indennità chilometriche e i rimborsi forfetari di spese
corrisposti a chi svolge attività sportiva dilettantistica,
concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente solo
per la parte che eccede il limite di 90.000 al giorno, elevato a
150.000 per le trasferte all'estero.
Le stesse disposizioni si applicano a coloro che effettuano
prestazioni a titolo gratuito, preposti, secondo il vigente
regolamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle
manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità
(allenatori, giudici di gara, cronometristi, personale di
banchina, ecc.).
b) le prescrizioni che dispongono l'obbligo di indicare,
per i compensi corrisposti, le generalità, l'ammontare delle
somme erogate, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di
questa e la causale di pagamento, non si applicano alle
indennità e ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito
complessivo del percipiente, a norma della precedente lettera
a), nonché ai compensi di importo inferiore alle L. 50.000
corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente, sempre che non costituiscano acconti di maggiori
compensi, fermo restando che le somme corrisposte al netto delle
spese di vitto, alloggio e di viaggio, o delle indennità
chilometriche, non superino il limite suddetto delle L. 90.000
al giorno,elevato a L. 150.000 per le trasferte all'estero.
Tuttavia, i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare
mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di
ciascun percipiente, nonché l'entità e la causale delle somme
erogate.
c) i premi che non superino l'importo di L. 100.000,
corrisposti anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo
a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla
classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive
squadre, non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Per i premi di importo superiore, resta ferma l'applicazione
sull'intero ammontare della ritenuta d'acconto del 20 per cento,
dovuta per i premi per competizioni sportive o manifestazioni di
qualsiasi altro genere nelle quali i partecipanti si
sottopongono a prove basate nell'abilità.
La norma non si applica nei casi di indennità e compensi
percepiti, a carico di terzi, dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione alla loro qualità.
nota n. 6
Le convenzioni attualmente in vigore sono:
• F.I.V. 21 marzo 1980, pubblicata nel periodico "LEGA NAVALE"
di giugno 1980. Vds anche Circolare n. 040 del 28 aprile 1980
della P.N.;
• F.I.M. 27 dicembre 1971, pubblicata nel periodico "LEGA
NAVALE" di
marzo 1972;
• F.I.C. 12 dicembre 1977 - Vds Circolare n. 499 del 26 gennaio
1978
della P.N.
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